TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300048

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300048
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202300048
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2023

N. 00048/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00317/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2022, proposto da M D F, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Montenero di Bisaccia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Montenero di Bisaccia sull'istanza trasmessa via pec in data 28.03.2022, volta a ottenere la ritipizzazione della zona in cui ricade il suolo di proprietà del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montenero di Bisaccia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. N G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 Il presente ricorso è stato proposto dal sig. M D F avverso il silenzio serbato dal Comune di Montenero di Bisaccia sulla sua istanza, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 28.03.2022, volta a ottenere la riclassificazione urbanistica dell’area in cui ricade il suolo di sua proprietà, sito in contrada Padula e definito al catasto al fg mappa 2, p.lla 1824 (già 242), di are 21,70.

Nel ricorso si premette che:

- l’immobile, nel vigente P.R.G. del Comune intimato, ricadeva nella sottozona C13 di ricomposizione urbanistica, per la quale era prevista la necessità di uno strumento urbanistico attuativo: il piano particolareggiato di iniziativa pubblica;

- il detto strumento, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 15.09.2006, prevedeva a sua volta, per la proprietà del ricorrente, il vincolo a parcheggi pubblici e strada, soggetto a espropriazione;

- il Comune, tuttavia, non aveva mai provveduto alla realizzazione delle opere così previste, con la conseguenza che il relativo vincolo preordinato all’esproprio doveva ritenersi decaduto per decorso del termine quinquennale.

Da qui l’obbligo del Comune di Montenero di Bisaccia di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area, in quanto divenuta ormai priva di destinazione (cd. zona bianca).

Il ricorrente domanda pertanto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’Amministrazione comunale sulla sua richiesta, deducendo la violazione e falsa applicazione, da parte dell’Ente locale, dell’art. 2 legge n. 241/1990, dell’art. 2 legge 19 novembre 1968 n. 1187 e dell’art. 9 d.P.R. n. 380.2001 (T.U. Edilizia), con la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia comunale perdurante oltre il termine per provvedere assegnato dal Collegio.

2 Il Comune intimato, costituitosi in giudizio in resistenza al ricorso, pur confermando che il piano particolareggiato aveva previsto per l’area in discussione, di proprietà del ricorrente, una destinazione pubblica, opponeva la persistenza del superiore interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in tal modo previsti.

Più specificamente, la difesa municipale deduceva in sintesi che:

- l’area in questione ricadeva nella delimitazione del centro abitato (ex art. 4 del D.L.vo n. 285/1992, come individuato nella Deliberazione di G.C. n. 167 dell’8/07/2004), e perciò, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001, non sarebbero state ammissibili nuove edificazioni;

- non sussisteva a monte, in ogni caso, lo jus aedificandi reclamato dal privato, in quanto, come desumibile dalla pag. 7 del piano particolareggiato, l’indice di edificabilità fissato dal P.R.G. per la zona in questione in 0,70 mc/mq era stato ampiamente superato, essendosi accertata una densità fondiaria pari a 0.8741 mc/mq: ragion per cui sarebbero stati ammissibili soltanto gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) dell’art. 31 L. n. 457/1978.

Sicché la difesa dell’Amministrazione concludeva per la reiezione del ricorso in quanto infondato.

Parte ricorrente replicava alle obiezioni comunali insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023, udite le parti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3 Il Collegio rileva in via preliminare di non potersi pronunciare in questa sede sulla fondatezza della sostanziale pretesa edificatoria sottesa al ricorso, giacché una simile disamina esigerebbe l’effettuazione preventiva di “ adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione ” (cfr. art. 31, comma 3, cod.proc.amm.);
senza dire della discrezionalità di principio propria delle determinazioni amministrative da assumere in questa materia (C.d.S., IV, 17 maggio 2022, n. 3888).

4 Il ricorso, scrutinato nei limiti che discendono dalla premessa appena fatta, è fondato.

5 Come la giurisprudenza ha da tempo chiarito (v. ad es. C.G.A.R.S., 29 maggio 2008, n. 478), in via di principio la decadenza, per inutile decorso del termine di efficacia di un vincolo preordinato all'espropriazione, determina nello strumento urbanistico - il quale deve coprire l'intero territorio comunale (art. 7 l. n. 1150 del 1942) - un vuoto di disciplina che l'Amministrazione è tenuta a colmare.

L'amministrazione comunale quindi ha un vero e proprio obbligo di provvedere all'integrazione del piano regolatore.

D’altra parte, la disciplina dettata dall'art. 9 del T.U. per l'edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) è per sua natura provvisoria - essendo destinata a operare fino a quando il Comune non abbia provveduto ad adempiere all'obbligo di integrazione del piano urbanistico -, e pertanto non può ritenersi sostitutiva della disciplina che la legge affida alle responsabili valutazioni del Comune.

L’obbligo comunale in questione può essere assolto esclusivamente attraverso l'adozione di una variante, sia di carattere specifico, sia di carattere generale (Cons. Stato, Sez. IV, 17 aprile 2003, n. 2015 e 14 febbraio 2005, n. 432).

Correlativamente, il proprietario dell'area soggetta a vincolo di inedificabilità ormai scaduto ha indubbiamente un interesse legittimo pretensivo a che l'Amministrazione comunale eserciti la funzione di governo del territorio e adotti i provvedimenti urbanistici necessari a consentire l'utilizzazione edilizia dell'area. E l'istanza dell'interessato affinché l'Amministrazione adotti la nuova disciplina urbanistica comporta, decorso nell’inerzia del Comune il termine di 90 giorni, la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale, come nella specie è avvenuto.

La giurisprudenza amministrativa, inoltre, “ ha costantemente affermato l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione rispetto alla diffida volta ad ottenere l'emanazione degli atti necessari a conferire una nuova destinazione urbanistica ad aree divenute prive di disciplina a causa della decadenza di vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, o che comportino l'inedificabilità del suolo, o che comunque privino il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico, determinata dall'inutile decorso del termine quinquennale decorrente dall'approvazione del Piano Regolatore Generale ” (T.A.R. Campania, sez. II, 9 gennaio 2017, n.185;
nello stesso senso si veda: T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 16/02/2015, n. 535;
T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 16 ottobre 2013, n. 1891).

6 Venendo alla specificità della fattispecie concreta, nel presente giudizio è rimasto sostanzialmente incontestato il punto che lo strumento urbanistico (attuativo) prevedesse per la proprietà del ricorrente un vincolo a parcheggi pubblici e strada soggetto a espropriazione, vincolo poi decaduto per la scadenza del quinquennio previsto dalla legge.

7 Quanto alle pur articolate controdeduzioni svolte in giudizio dalla difesa municipale, il Collegio non ritiene di poterne tenere alcun conto.

Secondo pacifica quanto notoria giurisprudenza, al difensore in giudizio dell’Amministrazione non è consentito integrare con proprie allegazioni la motivazione dei provvedimenti di questa (v. da ultimo C.d.S., III, 28 novembre 2022, n. 10448).

A maggior ragione, dunque, deve ritenersi preclusa la possibilità, per lo stesso difensore, di svolgere in memoria, in luogo di un’Amministrazione completamente silente, l’intera motivazione di una reiezione che gli organi comunali competenti non hanno in realtà nemmeno disposto, essendo rimasti invece del tutto inerti.

8 Il Tribunale deve quindi ordinare al Comune di Montenero di Bisaccia di provvedere esplicitamente sulla domanda del ricorrente, definendo con provvedimento espresso il relativo procedimento entro il termine di giorni novanta decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Per l’eventualità di una persistente inerzia del Comune viene sin d’ora nominato, quale commissario ad acta , il Dirigente responsabile del IV Dipartimento della Regione Molise, con facoltà di delega ad un qualificato funzionario della stessa struttura, il quale dovrà provvedere, previo accertamento della perdurante inadempienza comunale, entro l'ulteriore termine di centoventi giorni, avvalendosi, ove ritenuto necessario, anche degli uffici e funzionari dell’Ente locale fin qui inerte.

Le spese del presente giudizio sono liquidate secondo la soccombenza dal seguente dispositivo.

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