TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-11-19, n. 202003062
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Testo completo
Pubblicato il 19/11/2020
N. 03062/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03177/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3177 del 2011, proposto da
C G, C C e C V, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Trieste, 36;
contro
Comune di Ispica, non costituito in giudizio;
nei confronti
M S e N G, rappresentati e difesi dagli avvocati M D e S M, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Catania, via Milano,85;
per l'annullamento
del provvedimento n. 19/Contr. del 22/06/2011 del Responsabile Prima Area Ufficio Contratti del Comune di Ispica, di accoglimento della richiesta di trascrizione di edicola cimiteriale in favore della Sig.ra N G avanzata da quest’ultima;
della nota prot. n. 0023863/c-e366 del Responsabile Prima Area Ufficio Contratti del Comune di Ispica, con il quale veniva respinta una istanza relativa alla trascrizione della medesima edicola cimiteriale proposta in data 29/06/2011 dalla Sig.ra C G;
di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di M S e N G;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 il dott. G G R C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. C V, in base ad una presentata istanza, otteneva la concessione di suolo cimiteriale n. 108 nel viale “AB” presso il cimitero del Comune di Ispica (RG). In seguito al suo decesso, nelle totalità delle ragioni ereditatarie – e quindi: anche nei diritti sulla predetta area – succedevano i fratelli germani C F e C G, così come da testamento del 28/04/1966. L’area cimiteriale in questione, mai utilizzata dal Sig. C V per la realizzazione ivi di alcun sepolcro, veniva fatta oggetto - previa atto di rinunzia all’uso perpetuo della stessa da parte degli altri figli del Sig. C V -, ad opera esclusivamente del Sig. C F, della edificazione di una cappella funeraria nell’anno 1967, con regolarizzazione dell’avvenuta utilizzazione a tal fine per delibera n. 186 del 24/03/1976 della Giunta Municipale del Comune di Ispica;con la precisazione, all’interno del contratto di cessione stipulato il 27/08/1976 sul presupposto specifico di quell’atto, “ che la tomba che (sarà) eretta sul suolo avuto in concessione dovrà servire esclusivamente per sé e per la propria famiglia ”.
Accadeva che, alla morte del Sig. C F in data 05/03/2001, egli trasferisse, tramite negozio di ultima volontà del 25/10/1999, (anche) la cappella funeraria edificata sull’area oggetto della concessione di suolo cimiteriale n. 108 nel viale “AB” presso il cimitero del Comune di Ispica in favore della Sig.ra N G, con l’obbligo espresso di mantenere nella stessa in perpetuo la salma del de cuius C F, nonché quella della di lui moglie e genitori.
La Sig.ra N G, sul presupposto di quell’acquisto mortis causa , chiedeva al Comune di Ispica che fosse operata la trascrizione in proprio favore della concessione dell’edicola cimiteriale n. 108 individuata nel Viale “AB” originariamente intestata al Sig. C F.
Il Comune di Ispica si pronunciava favorevolmente sulla predetta istanza, accogliendola ed operando la richiesta trascrizione in favore della Sig.ra N G con provvedimento n. 19/Contr. del 22/06/2011 del Responsabile Prima Area Ufficio Contratti del Comune di Ispica;il quale, stavolta con nota prot. n. 0023863/c-e366, respingeva invece una istanza relativa alla trascrizione della medesima edicola cimiteriale proposta in data 29/06/2011 dalla Sig.ra C G.
La Sig.ra C G – in uno con i Sig.ri C V e C C, tutti quali soggetti parimenti (ed asseritamente) pregiudicati da tali atti nella loro qualità di eredi del sig. C G – li impugnavano con ricorso notificato il 18/10/2011 e depositato in segreteria il 09/11/2011.
Il Comune intimato non si costituiva in giudizio;a differenza dei controinteressati intimati Sig.ri M S e N G, la cui costituzione in giudizio con memoria depositata in Segreteria il 07/12/2011 toglie giuridico rilievo al fatto che i ricorrenti non abbiano mai fornito la prova, mediante idonea produzione documentale, del perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti dei soggetti indicati in precedenza.
In data 08/04/2020 veniva per la prima volta fissata l’udienza pubblica;il cui svolgimento però non aveva luogo – con rinvio a data da destinarsi di quella successiva – per decisione del Presidente della Sezione, che così si determinava nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 84 del D.L. n. 18/2020, avendo constatato l’assenza della richiesta di rimessione “i n decisione … congiuntamente (da parte di) tutte le parti costituite ”.
In data 04/11/2020 i ricorrenti depositavano una richiesta di discussione orale della causa da remoto ex art. 25 comma 3 del Decreto Legge n. 137;cui però successivamente rinunciavano con atto depositato in segreteria il 12/11/2020.
In data 18/11/2020 si svolgeva – concretamente in assenza della discussione da remoto ad opera dei patrocinatori delle parti, sebbene la possibilità di ciò fosse stata garantita dall’operare delle previsioni di cui al primo comma dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020, così come richiamato dall’art. 25 del D.L. n. 137/2020 – la (nuova) udienza per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Stante la palese infondatezza nel merito del ricorso, il Collegio prescinderà dall’esame delle eccezioni di difetto di legittimazione processuale attiva e di legittimazione processuale passiva proposte dai controinteressati nelle proprie difese.
La distinzione fra sepolcro gentilizio o familiare e sepolcro ereditario, proposta dai ricorrenti a supporto delle proprie ragioni, nel caso di specie nuoce, piuttosto che giovare, agli stessi.
Infatti il Sig. C V, dante causa dei Sig.ri C F e C G, non ha mai concretamente utilizzato la concessione di suolo cimiteriale n. 108 nel viale “AB” presso il cimitero del Comune di Ispica per la edificazione ivi di una cappella funeraria. Ciò è infatti è avvenuto soltanto dopo la sua morte e ad opera del sig. C F: il quale soltanto ha posto in essere una sepoltura riconducibile alla figura del sepolcro gentilizio o familiare, giusta la previsione contenuta all’interno del contratto di cessione stipulato il 27/08/1976 - sul presupposto specifico della delibera n. 186 del 24/03/1976 della Giunta Municipale del Comune di Ispica - “ che la tomba che (sarà) eretta sul suolo avuto in concessione dovrà servire esclusivamente per sé e per la propria famiglia ”.
I ricorrenti nello loro qualità di eredi del Sig. C G, quindi, non avevano alcun autonomo diritto, conseguente dalla loro successione in linea retta ed in secondo grado dal capo stipite comune Sig. C V, a veder riconosciuto e reso opponibile a terzi il proprio diritto alla utilizzazione di una cappella funeraria, a titolo di sepolcro gentilizio o familiare, che tale capo stipite non aveva mai realizzato sull’area oggetto di concessione di suolo cimiteriale n. 108 nel viale “AB” presso il cimitero del Comune di Ispica.
La rinuncia operata dai fratelli germani del Sig. C F a proprio beneficio, peraltro, orbitava pienamente nell’area dei negozi abdicativi realizzabili dagli stessi mediante plurimi negozi unilaterali confluenti all’interno di un unico atto formale, rappresentato nel caso di specie da quello redatto il 15/12/1966 ad opera del Segretario del Comune di Ispica quale ufficiale rogante. Con tale atto, infatti, non si è realizzata una – altrimenti illegittima per impossibilità dell’oggetto ex art. 1347 c.c. – rinuncia ad uno Jus sepolulchri familiae causa già costituito (in quanto quest’ultimo discende rigorosamente da un certo status familiae , piuttosto che dalla volontà delle parti…), ma, più semplicemente, la rinuncia ad una concessione di suolo cimiteriale: rispetto alla quale, in assenza di norme specifiche ed incompatibili tanto ex R.D. 1880/1942 (quale fonte normativa specificamente applicabile al tempo della formazione dell’atto di rinuncia), quanto ex D.P.R. n. 285/1990, sono ammissibili atti di rinuncia dei più aventi diritto a favore di altri concessionari, formando così a favore di questi ultimi “diritti (all’uso più ristretto o esclusivo del bene demaniale dato in concessione, stante l’accrescimento in favore dei non rinuncianti a causa della cessata interferenza dei soggetti rinunciati nell’uso del bene dato in concessione ex art. 1102 c.c.) a favore di terzi, … nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano ”, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell’art. 823 c.c.
Posto quindi che tutti i motivi di censura originano dalla – erronea – considerazione come sepolcro gentilizio o familiare della invece (mera) concessione di suolo cimiteriale n. 108 nel viale “AB” presso il cimitero del Comune di Ispica ottenuta dal capo stipite comune Sig. C V, deve essere respinto il proposto gravame.
Sulla refusione delle spese di lite il Collegio provvede come da soccombenza, con rinvio per la loro liquidazione al dispositivo.