TAR ReggioCalabria, sez. I, ordinanza collegiale 2024-09-06, n. 202400557

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR ReggioCalabria, sez. I, ordinanza collegiale 2024-09-06, n. 202400557
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400557
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00312/2024 REG.RIC.

N. 00557/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00312/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2024, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, quale esercente la potestà genitoriale del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


nei confronti

Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t.;
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento:

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria rispetto alla richiesta di predisposizione del “Progetto Individuale per la persona disabile” ex art. 14 L. n. 328/00 in favore del figlio minore, depositata con pec del 21.11.2023 previo eventuale annullamento dell'atto non definitivo connesso alla suddetta istanza nota protocollo numero 19/04/2024.0103216.U del 19/4/2024 notificata il giorno stesso con conseguente ordine di provvedere;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RILEVATO CHE la ricorrente agisce per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Reggio Calabria di provvedere in ordine all’istanza, formulata a mezzo pec del 21.11.2023, avente ad oggetto la predisposizione, in favore del figlio minore affetto da -OMISSIS-, del “Progetto Individuale per la persona disabile” di cui all’art. 14 L. n. 328/00;

CHE tale domanda di accertamento, ex art. 31-117 c.p.a., è stata proposta previo eventuale annullamento della nota protocollo numero 19/04/2024.0103216.U del 19/4/2024 con cui l’amministrazione comunale ha ragguagliato la ricorrente circa lo sviluppo dell’iter istruttorio, ivi inclusa l’adozione della determina del 27/12/2023, n. 6947, con cui sarebbe stata dichiarata “conclusa” la fase istruttoria per la definizione del progetto individualizzato con la specificazione degli obiettivi e il dettaglio delle spese ammesse a finanziamento, in attesa della successiva fase correlata alla valutazione multidimensionale, ivi inclusa la parte relativa alla componente sanitaria;

RITENUTA la necessità, al fine di decidere, che il Comune di Reggio Calabria, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria ovvero, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, produca in giudizio copia della determina del 27/12/2023, n. 6947 sopra citata, rinviando la decisione all’esito dell’adempimento al suddetto incombente istruttorio;

RITENUTO, infine, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32 comma 1 e 87 comma 1 c.p.a., di dover fissare l’udienza pubblica di discussione della causa nel merito, stante la proposizione di una domanda principale di accertamento dell’illegittimità del silenzio, ex art. 31-117 c.p.a., soggetta al rito speciale, unitamente ad una domanda di annullamento, ancorché formulata in via eventuale, soggetta al rito ordinario.

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