TAR Trieste, sez. I, sentenza 2019-02-01, n. 201900052

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2019-02-01, n. 201900052
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201900052
Data del deposito : 1 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2019

N. 00052/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00042/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, Galleria Arrigo Protti n. 1;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è, del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia, 3;



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato in data 14 febbraio 2018:

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

- del provvedimento di non ammissione alla classe successiva (III classe) del minore, assunto in data 27.11.2017 dal Consiglio di Classe 2B -OMISSIS- dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS- Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS-e del relativo verbale dd. 22.11.2017, comunicato con nota prot. n. 5737/FP-Ris di data 27.11.2017, parimenti impugnata.

- di ogni altro provvedimento, presupposto connesso e/o consequenziale a quello impugnato ancorché non conosciuto dal ricorrente.

Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data il 3 luglio 2018:

per la condanna

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Istituto Comprensivo -OMISSIS- Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS-al risarcimento del danno a favore del ricorrente della somma di € 8.336,60 o della diversa somma che risulterà in corso di causa anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali sino alla data di pagamento;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Istituto Comprensivo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Torna all’attenzione di questo Tribunale la valutazione in ordine all’andamento didattico-educativo del minore -OMISSIS-e il giudizio di non ammissione alla classe successiva, emessi nei suoi confronti dal Consiglio di Classe 2B -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS-, ove il predetto aveva frequentato la classe II media e riportato, all’esito dell’anno scolastico 2016/2017, di nuovo qui in discussione, i seguenti voti negativi: italiano 5, geografia 5, inglese 5, tedesco 5, tecnologia 4 e arte e immagine 4.

A seguito della sentenza ex art. 60 c.p.a. in data 12 ottobre 2017, n. 312, con cui questo Tribunale aveva accolto il ricorso proposto dal padre -OMISSIS- avverso il provvedimento (originario) di non ammissione alla classe successiva (III classe) assunto in data 13.06.2017 dal Consiglio di Classe e il relativo verbale n. 8/2017 dd. 13.06.2017, annullandoli, l’Istituto scolastico, con atto in data 23 ottobre 2017, dava, infatti, avvio al procedimento diretto alla sua esecuzione e, poi, concludeva lo stesso in data 22 novembre 2017 con un nuovo giudizio di non ammissione del minore alla classe successiva, portato a conoscenza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale con atto in data 27 novembre 2017, prot. n. 5737/FP-Ris -OMISSIS-, che il padre, esperito il previo accesso documentale, impugnava con il ricorso ora in esame, depositato in data 14 febbraio 2018 (d’ora in poi anche semplicemente ricorso introduttivo).

Secondo il genitore ricorrente, anche il giudizio qui opposto sarebbe, infatti, afflitto da illegittimità per:

1“Violazione di legge: Legge 8.2.2006 n.54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”. Violazione e omessa applicazione della Circolare Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dd. 02/09/2015 dettante le “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge n. 54/2006 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” (doc. n. 12). Eccesso di potere per violazione del principio di bi-genitorialità per l’omesso adempimento degli obblighi di comunicazione. Eccesso di potere per carenza, contraddittorietà ed erroneità dei presupposti e della motivazione”;

2. “Violazione ed erronea applicazione di legge: decreto legge 1.9.2008 n. 137 convertito in legge 30.10.2008 n. 169 art. 2 e art. 3. Decreto del Presidente della Repubblica 22.6.2009 n. 122 art. 1 ed art. 2. Decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998 n. 249 art. 2. Decreto del Presidente della Repubblica 21.11.2007 n. 235 art. 3.Eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione”.

L’Amministrazione intimata, costituita, controdeduceva diffusamente nel merito e concludeva per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione.

All’esito dell’udienza camerale del 7 marzo 2018, in prossimità del cui svolgimento parte ricorrente dimetteva copia della sentenza n. 1440 del 6 marzo 2018 con cui il Consiglio di Stato aveva, nel frattempo, definito con una pronuncia d’inammissibilità il giudizio d’appello avverso la su indicata sentenza n. 312/2017, il Tribunale negava al ricorrente la misura cautelare invocata e ciò “avuto esclusivo riguardo all’interesse del minore, considerato l’elevato numero di ore di assenza dalle lezioni della classe terza che suo malgrado l’alunno ha a questo punto dell’anno scolastico accumulato” (ord. caut. n. 27 in data 8 marzo 2018).

Successivamente a tale pronuncia, il minore veniva ritirato dai genitori dall’Istituto scolastico ove in quel momento stava ripetendo la II media e ciò al fine di fargli frequentare un corso di recupero anni in privato, mirato a consentirgli di concludere il primo ciclo di istruzione, sostenendo il prescritto esame di Stato, circostanza questa che induceva il ricorrente ad avanzare istanza di differimento dell’udienza pubblica per la trattazione del merito già fissata per il 4 luglio 2018, al fine di poter notificare, come poi di fatto notificava, ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto la domanda risarcitoria, sulla quale lasciava intendere fosse, nel frattempo, transitato il suo interesse a ricorrere.

Con tale ulteriore ricorso (d’ora in poi anche semplicemente ricorso MA), depositato in data 3 luglio 2018, il ricorrente medesimo, riassunti brevemente i termini della questione controversa ed evidenziato che il minore era riuscito, nel frattempo, a concludere positivamente il ciclo di studi con il conseguimento del diploma di III media, chiedeva, invero, il risarcimento del danno asseritamente subito a causa e in conseguenza dell’agire dell’Amministrazione scolastica, che, oltre che illegittimo, riteneva anche assistito dalla sussistenza di tutti gli (ulteriori) elementi costitutivi della relativa fattispecie.

Quantificava il richiesto danno in complessivi € 8.336,60, di cui € 7.926,60 per spese scolastiche di preparazione ed iscrizione all’esame di stato quale privatista e € 410,00 per anticipo spese di perizia medico-legale, come da documentazione a supporto.

Con breve memoria ex art. 73 c.p.a., dimessa in vista dell’udienza pubblica del 23 gennaio 2019, cui era stata rinviata la trattazione, richiamava l’attenzione solo sul dettaglio delle spese sostenute, in cui si era sostanziato il danno asseritamente patito e di cui aveva chiesto ristoro.

L’Amministrazione si soffermava, invece, ad evidenziare che la pronuncia favorevole emessa in I grado da questo Tribunale era stata, comunque, superata dal Consiglio di Stato, derivandone che in nessun caso potevano “darsi per scontati in senso favorevole alla parte ricorrente né la valutazione dell’operato dell’amministrazione, né i presupposti di ammissibilità di una domanda proposta dal solo padre in presenza di un documentato dissenso della madre”.

A difesa della legittimità del giudizio negativo nuovamente espresso dal Consiglio di classe sull’andamento didattico-educativo del minore in relazione alla classe II media frequentata nell’a.s. 2016/2017 sottolineava, inoltre, che “non può incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione alla classe superiore la non tempestiva o la carente informazione ai genitori sull'andamento scolastico del figlio, in quanto il giudizio di non ammissione di un alunno si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla riscontrata carenza di quel livello minimo di preparazione e di maturità che è necessario, affinché lo studente possa affrontare i più impegnativi studi della classe superiore (T.A.R. TOSCANA - Sezione Prima – Sentenza 02/10/2017 n° 1125)”.

Con specifico riguardo al danno lamentato, osservava come il rendimento scolastico del minore “fosse risultato insufficiente anche nel corso del successivo anno scolastico, pur presso diverso istituto…” e che “non esiste alcun nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e il presunto esborso economico (che si contesta anche in punto congruità), essendo la scelta di ritirare dalla frequenza il minore nel mese di marzo del tutto arbitraria e non imposta dall’amministrazione”.

Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande ex adverso

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