TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202400259

TAR Bologna
Sentenza
15 aprile 2024
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TAR Bologna
Sentenza
15 aprile 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202400259
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400259
Data del deposito : 15 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2024

N. 00259/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00212/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI MA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2023, proposto da
SO SI, rappresentata e difesa dagli avvocati Loredana Piscitelli, Giuditta Carullo, Gherardo Carullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuditta Carullo in Bologna, Strada Maggiore n. 47;



contro

Regione LI-MA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

CA EL, AT OT, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

-della deliberazione Assemblea Legislativa della Regione LI MA 24 gennaio 2023 n. 119 pubblicata su BURERT n. 26 parte prima n. 2 del 30.1.2023;

- di tutti gli atti presupposti consequenziali e comunque connessi e segnatamente del Parere espresso dalla Commissione referente per la parità e i diritti delle persone dell'Assemblea Legislativa in data 24.11.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione LI-MA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.-Espone l’odierna ricorrente di aver ricoperto l’incarico di Consigliere di parità presso la Regione LI MA dal 2018 sino al 2022 ovvero alla fine del mandato quadriennale.

Alla scadenza del mandato la Regione, con determinazione n. 179 del 18 marzo 2022, ha attivato la procedura finalizzata alla selezione del Consigliere effettivo e supplente per il successivo quadriennio 2022/2026 mediante avviso pubblico ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 198 del 2006.

Tale procedura veniva articolata, secondo le previsioni contenute in detto avviso, nella valutazione delle proposte di candidatura da parte di un Nucleo di Valutazione con attribuzione di un giudizio complessivo sui candidati, e nella formulazione all’Assemblea da parte della Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone di una proposta di designazione delle /del Consigliere di Parità regionale effettiva e supplente.

Seguiva da parte del Nucleo di Valutazione la redazione di schede delle cinque candidate ammesse tra cui la ricorrente e le controinteressate dott.sse EL e OT, trasmessa alla Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone la quale a sua volta esprimeva parere favorevole relativamente a tutti e cinque i candidati. Con deliberazione n. 119 del 24 gennaio 2023 assunta con votazione segreta l’Assemblea provvedeva alla designazione quale Consigliera di parità regionale effettiva della dott.ssa CA EL, e, quale Consigliera di parità regionale supplente, della dott.ssa AT OT.

L’odierna ricorrente con il ricorso in esame ha impugnato la suindicata deliberazione unitamente al parere della Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone, deducendo motivi così riassumibili:

I)Violazione e/o falsa applicazione di Legge (e segnatamente: art. 12 D. Lgs. 11.4.2006, n. 198; art. 32 bis comma 5 Legge regionale LI-MA 27 giugno 2014 n. 6) Violazione della lex specialis – art. 3 Avviso Pubblico Regionale con determinazione n. 179 del 18.3.2022. Violazione delle norme e dei principi generali in materia di procedure selettive. Vizio procedimentale- Difetto di istruttoria e /o del generale obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241 / 1990. Sviamento e/o eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento dei fatti. Violazione dei principi di logicità imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà e buon andamento dell’azione amministrativa: posto che la designazione del consigliere di parità deve essere effettuata ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 198/2006 e della L.R. n. 6/2014 nonchè dell’avviso pubblico previo espletamento di procedura di “valutazione comparativa”, tale selezione sarebbe stata del tutto omessa non avendo né il Nucleo di valutazione né tantomeno la Commissione effettuato alcuna comparazione; anche a voler ipotizzare la natura fiduciaria dell’incarico in questione il provvedimento di nomina non potrebbe essere certo arbitrario ed immotivato.

II) Illogicità e contraddittorietà manifeste - Manifesta illogicità ed iniquità della designazione impugnata - Omessa e insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti: la contestata designazione sarebbe viziata anche per la mancata valutazione dei titoli e delle esperienze professionali documentate dalla ricorrente, mentre le controinteressate non avrebbero nemmeno documentato i tioli indicati nelle proprie candidature.

Si è costituita la Regione LI MA eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso poiché avente ad oggetto l’annullamento di atto endoprocedimentale spettando la nomina al Ministero del Lavoro con proprio provvedimento allo stato non ancora emanato. Nel merito la procedura in questione avrebbe natura bifasica ovvero una prima fase di competenza del Nucleo di Valutazione di carattere idoneativo e una seconda fase di designazione fiduciaria di competenza dell’organo politico, non potendo l’Assemblea legislativa svolgere valutazioni di tipo comparativo.

Con memoria la difesa di parte ricorrente ha replicato alle

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