TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-06-04, n. 201500256
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N. 00256/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2014, proposto da:
D C, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Perugia, Via del Macello N.4/Z;
contro
Comune di Norcia, rappresentato e difeso dall'avv. L D C, con domicilio eletto presso Cecilia Confidati in Perugia, Via Cesarei,2;
nei confronti di
C M;
per l'annullamento
del decreto n. 34, emesso dal Sindaco del Comune di. Norcia il 15/09/2014 e del decreto n. 36, emesso dal Sindaco del Comune di Norcia il 22/09/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Norcia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto del Sindaco di Norcia n. 34 del 15/9/2014, è stata dichiarata, con effetto immediato, la decadenza del presidente dell’ASP Fusconi-Lombrici-Renzi, geom. D C, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto. Con successivo decreto n. 36 del 22/9/2014, il dott. C M è stato nominato presidente dell’ASP Fusconi-Lombrici-Renzi.
1.1. Avverso i provvedimenti ricorre il geom. D C, nominato con decreto n. 17 del 23/7/2012 dall’allora sindaco del comune di Norcia, contestando i presupposti della decadenza.
1.2. In punto di fatto, precisa che il sindaco aveva chiesto al presidente della Giunta regionale il commissariamento dell’ente per pretese irregolarità, che la direzione generale “salute e coesione sociale” aveva inviato una richiesta di informazioni, chiarimenti e documentazione, che tre consiglieri di amministrazione avevano sollecitato un’adunanza sulle gravi irregolarità di cui alla nota sindacale prot. n. 10231 del 22/8/2014, che il vicepresidente dell’ASP, all’esito di istruttoria, aveva decretato di non doversi procedere e disposto l’archiviazione degli atti “ritenuto che le irregolarità, per giunta carenti dell’indicazione di qualsivoglia fonte primaria e perciò in idonee a garantire il diritto al contraddittorio, riguardino condotte nemmeno astrattamente riconducibili all’accusato”.
1.3. In punto di diritto censura la violazione dell’art. 6, D.Lgs. n. 207/2001 e degli artt. 9 e 19 dello Statuto dell’ASP Fusconi-Lombrici-Renzi, afferma la mancanza di avviso di avvio del procedimento e deduce l’incompetenza assoluta del sindaco ad emettere il provvedimento decadenziale, la cui emanazione è attribuita nelle ipotesi tipizzate e con le garanzie del contraddittorio e della difesa al Consiglio di amministrazione dell’ente, a norma dell’art. 19 dello Statuto.
2. Nel giudizio si è costituito il comune di Norcia, evidenziando le vicende interne all’ASP Fusconi-Lombrici-Renzi che hanno dato origine alla richiesta di esercizio della potestà tutoria alla Regione Umbria e alla dichiarazione della decadenza del presidente, in applicazione dell’art. 19 dello Statuto da parte del Sindaco.
2.1. Il ricorrente ha depositato memoria il 29/12/2014 alla quale ha replicato il Comune con la memoria del 26/1/2015 eccependone, in limine, la tardività.
DIRITTO
3. E’ impugnato, in uno agli atti consequenziali e presupposti, il decreto del sindaco di Norcia n. 34 del 15/9/2014 che ha dichiarato, con effetto immediato, la decadenza del presidente dell’ASP Fusconi-Lombrici-Renzi, geom. D C, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.
3.1. Già con la nota n. 10231 del 22/8/2014 era stata data notizia alla Giunta regionale e agli altri organi della Regione Umbria, nell’esercizio della vigilanza ex art. 25 dello Statuto, delle irregolarità di gestione, in relazione alla richiesta di commissariamento dell’ente, nei cui confronti era stata avviata l’indagine della Regione Umbria, di cui alla nota acquisita al protocollo comunale n. 10779 del 5/9/2014.
3.2. Nell’impugnato decreto sindacale sono richiamate la richiesta, in data 5/9/2014, di convocazione immediata e urgente del CdA da parte di tre consiglieri dell’ente e la convocazione del medesimo per i giorni 9 e 17/9/2014 senza che nell’o.d.g. fosse incluso l’esame della decadenza del geom. D C dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione.
4. Ad avviso del Collegio, il ricorso non è meritevole di positiva valutazione e va respinto per entrambi i profili dedotti.
4.1. Non è anzitutto sostenibile che l’esercizio da parte del sindaco di Norcia del potere di dichiarare decaduto il presidente del consiglio di amministrazione previsto dall’art. 19, u.c., nell’ambito della più generale di vigilanza sull’attività dell’ASP attribuitagli dall’art. 25, co. 2 dello statuto postuli comunque la preventiva comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento.
4.2. La comunicazione dell’avvio può essere pretermessa (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 febbraio 2013, n. 1663) quando l’emanazione del provvedimento sfavorevole non sia più procrastinabile per la necessità e l’irrinunciabilità nel provvedere e quando l’avvio del procedimento sia comunque conoscibile dall’interessato.
4.3. In aggiunta ai chiarimenti resi nella memoria del 13/11/2014, laddove evidenzia come lo stesso Consiglio di amministrazione non sia mai stato posto nella condizione di pronunziarsi sulla decadenza del presidente, il Comune richiama, nella parte motiva del provvedimento, “l’imprescindibile necessità di tutelare l’interesse pubblico e la correttezza e la trasparenza dell’azione amministrativa”.
4.4. La conoscibilità del provvedimento da parte del geom. D C è poi palesata dalla nota della Regione Umbria, protocollata dall’ASP a n. 970 in data 5/9/2014 nella quale sono richiesti l’invio delle note di convocazione dei consigli di amministrazione in data 1°, 10 e 23 luglio 2014 oltre a informazioni e delucidazioni su presunte irregolarità nella gestione e nell’approvazione del bilancio, dalle quali origina la potestà tutoria prevista nelle norme statutarie.
4.5. In ogni caso, infine, e a tutto volere ammettere, il carattere consequenziale della decadenza a fronte dell’inerzia del Consiglio di amministrazione stabilito nell’art. 19, u.c. dello statuto dell’ASP Fusconi-Lombrici-Renzi, assolve il Comune dall’onere del preventivo avviso.
4.6. La previsione della decadenza in un’apposita norma statutaria è sufficiente a porre il soggetto preposto a funzioni di vertice e al quale siano imputati determinati comportamenti nella condizione di prevederne le conseguenze senza che si renda necessaria una specifica formale comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 28 settembre 2011, n. 755).
5. Secondo l’art. 19, u.c. dello statuto dell’ASP Fusconi-Lombrici-Renzi “nel caso di inerzia del Cda, la decadenza (dei consiglieri del presidente) è dichiarata dal sindaco del comune di Norcia … salvo il disposto dell’art. 20 del D.Lgs. n. 207/01”.
5.1. Entrambe le disposizioni, statutaria e delegata, sono applicazione del criterio delle sussidiarietà nell’esercizio dei poteri a livello locale, nel senso che - qualora la Regione non disponga con norme proprie “l'intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di irregolare costituzione dell'organo di governo” - l’esercizio della vigilanza sull’attività delle istituzioni di assistenza e beneficenza è demandata ai rispettivi statuti.
5.2. Per l’azienda pubblica dei servizi alla persona “Fusconi-Lombrici-Renzi”, questo stesso Collegio ha affermato che il sindaco di Norcia non ha il potere di procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione (TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 28 maggio 2014, n. 281), senza nulla statuire in merito alla diversa potestà di dichiarare la decadenza dei consiglieri e del presidente ai sensi dell’art. 19 dello statuto.
5.3. In capo al sindaco, siffatta potestà è, però, ravvisabile sia sulla scorta dell’art. 19, u.c. dello statuto dall’ASP “Fusconi-Lombrici-Renzi”, sia ai sensi dell’art. 25 dello statuto medesimo: delle due disposizioni, l’una si applica nelle particolari ipotesi della decadenza e delle irregolarità nell’assolvimento del mandato qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda l’altra è espressione del più generle potere di vigilanza che il comune divide con la regione.
5.4. Che l’art. 19, co. 2 dello Statuto preveda la comunicazione “senza ritardo” al sindaco del comune di Norcia del verbale di constatazione e della delibera di accertamento della decadenza vale ad attribuire il sindaco la potestà di sostituirsi al consiglio di amministrazione qualora non provveda, nel quadro della vigilanza che egli esercita unitamente alla regione secondo l’art. 25 dello statuto.
5.5. Che l’art. 25 dello statuto preveda l’esercizio della vigilanza sull’attività dell’ente ad opera della Regione Umbria e del sindaco di Norcia, equipara la posizione di quest’ultimo a quella della Regione per quanto attiene all’esercizio dell’intervento sostitutivo che deve essere esercitato sugli organi di vertice dell’ente.
5.6. Va così disattesa la censura d’incompetenza assoluta del sindaco ad emettere l’impugnata decadenza, la cui attribuzione al Consiglio di amministrazione trova il suo naturale limite nell’omesso esercizio del potere da cui discende la sostituzione da parte del sindaco, come previsto dallo Statuto nell’ipotesi in cui il CdA non sia nella condizione di esercitare la potestà che gli è propria o in quella in cui l’omesso esercizio della vigilanza richieda l’intervento della regione o del comune.
6. Ciò premesso, il ricorso deve essere respinto senza che occorra esaminare l’eccezione di tardività della memoria della ricorrente perché depositata dopo la scadenza dei 30 giorni liberi prima dell’udienza come, peraltro, stabilito anche da questo stesso Collegio (TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 15/05/2015 n. 213;10/04/2014, n. 149).
6.1. Le spese vanno compensate per la specificità delle questioni trattate.