TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2024-05-06, n. 202400565
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 06/05/2024
N. 00565/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2024, proposto da
Nuova Marina Grande s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N M e V F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N M in Bari, via Abate Gimma 147;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
“per l'annullamento, previa sospensiva
- della Delibera giuntale del Comune di Monopoli n. 284 del 28.12.2023 avente ad oggetto Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistico ricreative ed altro. Applicazione delle Leggi NN. 118/2022 E 14/2023. Atto di Indirizzo (doc. 1);
- dell'Atto del Dirigente del Comune di Monopoli Prot. n. 207/2024 del 02.01.2024 in pari data notificata alla ricorrente a mezzo PEC avente ad oggetto “Proroga delle concessioni demaniali marittime vigenti. ADEMPIMENTI” (doc.2)
-della concessione suppletiva nella parte in cui ha ridotto il termine di durata della concessione demaniale marittima”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 il dott. C D e uditi per le parti i difensori N M e Vito F. Colonna per la parte ricorrente;P N per il Comune resistente;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;
1. Con il gravame in epigrafe, la società Nuova Marina Grande a.r.l. chiedeva l’annullamento: a) della delibera della Giunta comunale del Comune di Monopoli n. 284 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative ed altro. Applicazione delle leggi nn. 118/2022 e 14/2023. Atto di indirizzo”;b) della Concessione suppletiva n. 3 del 21 marzo 2023 nella parte in cui ha ridotto la durata della concessione dal 31 dicembre 2033 al 31.12.2023 (doc. 3);c) del Provvedimento emesso dal Dirigente dell’Area Organizzativa III Tecnica Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici in data 05.01.2024, mediante apposizione del timbro sulla licenza suppletiva che ha ridotto la durata della concessione demaniale marittima n. 27/2008 dal 31.12.2033 al 31.12.2024 (cfr. pag. 6 doc. c) d) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, non conosciuto, ove ancora lesivo della posizione soggettiva della ricorrente.
2. La deducente è titolare della concessione demaniale marittima n. 27/2008, rilasciata dal Comune di Monopoli - Ripartizione Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Gestione del Demanio Marittimo, in data 11 aprile 2008, con cui veniva rinnovata la precedente licenza n. 13/2007, relativamente all’occupazione di un’area demaniale marittima, in località “Pantanelli” – Monopoli, della superficie di mq. 1.711,00, di cui mq. 1.395,00 da adibire alla posa di ombrelloni, sedie, sdraio e lettini per la balneazione, compresa un’area, all’interno, per posa pedalò e simili, con corridoio di lancio ed un’area di mq. 316,00, attrezzata, per l’esclusiva balneazione delle persone disabili. In previsione della scadenza della stessa concessione al 31 dicembre 2020, l’interessata presentava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del codice della navigazione e dell’articolo 18 del relativo regolamento di attuazione, istanza finalizzata all’estensione della durata della predetta concessione al 31 dicembre 2033, avvalendosi delle previsioni di cui all’art.1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. L’Amministrazione comunale disponeva la pubblicazione della predetta istanza all’Albo pretorio dal giorno 24 febbraio 2020 al 14 marzo 2020 come specificato nella tabella A) della gravata delibera della Giunta comunale n. 284/2023. Per l’intero periodo di pubblicazione dell’istanza di cui al punto che precede non venivano presentate domande concorrenti e/o osservazioni da parte di terzi come dato atto dallo stesso Ente locale nel provvedimento impugnato.
4. All’esito dell’istruttoria condotta, il Comune di Monopoli, con la nota n. 30766 del 27 maggio 2020, estendeva la durata della concessione determinandone la scadenza al 31 dicembre 2033. Tuttavia, il Comune di Monopoli, con la licenza suppletiva n.1/2023, riduceva la durata della concessione dal 31.12.2033 al 31.12.2023, in asserita “applicazione” dei principi medio tempore affermati dalla sopravvenuta pronuncia dell’AP n.18 del 9.11.2021 (cfr. doc. 1: paragrafo antecedente la Tabella B a pag. 7 della DGC n.384/2023).
5. In data 28 dicembre 2023 il Comune di Monopoli, con deliberazione della Giunta comunale n. 284, avente ad oggetto: “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ed altro. Applicazione delle leggi nn. 118/2022 e 14/2023. Atto di indirizzo”, pubblicata in data 28 dicembre 2023 e notificata a mezzo posta certificata il 2 gennaio 2024 alla ricorrente, deliberava:
“- DI PRENDERE ATTO delle sopravvenienze giurisprudenziali e normative di cui alla premessa, che qui si intende integralmente richiamata e condivisa nel contenuto;
- DI PRENDERE ATTO che per l’effetto legale già prodottosi in base all’art.03, comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le concessioni demaniali marittime meglio indicate in premessa (TABELLA A), continuano ad avere efficacia sino al 31/12/2024;
- DI PRENDERE ATTO che le concessioni suppletive di quelle indicate in premessa (TABELLA B), rilasciate con il medesimo regime di pubblicità (c.d. rende noto), continuano ad avere efficacia a mente del citato art. 03, comma 2, della legge n. 118/2022 sino al 31/12/2024;
-DI DARE INDIRIZZO che fuori dalle ipotesi contemplate dall’art. 03, comma 2, della legge n. 118/2022, il legislatore ha comunque fissato con il d.l. n. 198/2002 convertito con modificazioni dalla legge 14/2023, la scadenza dei titoli concessori al 31.12.2024 (TABELLA C);
-DI DICHIARARE, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere entro il 29/12/2023.”
6. La ricorrente, facendo affidamento sull’estensione della durata della concessione demaniale marittima sino al 31 dicembre 2033, effettuava investimenti volti a valorizzare i beni demaniali e contraeva mutui di consistente importo.
7. L’annullamento degli atti adottati dall’Amministrazione resistente veniva richiesto in base ai seguenti motivi di diritto: “PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 2, DELLA LEGGE. 118/2022 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 36 E 37 DEL REGIO DECRETO 30/03/1942, N. 327 (COD. NAV.) E ALL’ART 18 DEL DPR 15/02/1952 N. 328 (REG. ATT. COD. NAV.). CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO E MALGOVERNO. SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN ALLA LUCE DELLA SENTENZA C.G.U.E. C-348 DEL 20/04/2023 – INSUSSISTENZA DELLA SCARSITÀ DELLA RISORSA NATURALE PRESUNTA DALL’ADUNANZA PLENARIA NELLE SENTENZE NN. 17 E 18 DEL 09.11.2021- POTERE-DOVERE DEL GIUDICE NAZIONALE DI DISAPPLICARE L’ART. 3 LEGGE N. 118/2022 COME MODIFICATO DALL’ART. 12 D.L. 198/2022 CONVERTIVO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 14/2023.TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 10 BIS E 21 QUINQUIES, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO, GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO E MALGOVERNO. QUARTO MOTIVO: VIOLAZIONE DI LEGGE. ILLEGITTIMITÀ DEL