TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200901921

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200901921
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901921
Data del deposito : 22 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02427/2004 REG.RIC.

N. 01921/2009 REG.SEN.

N. 02427/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2427 del 2004, proposto da:
Cooperativa Paolo Cappello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe S B e G L, con domicilio eletto presso G L, in Bari, via Cairoli n. 57;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. G N, con domicilio eletto presso G N, in Bari, via S. Francesco D'Assisi 15;

nei confronti di

La Lucente S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V, in Bari, via Q. Sella, 36;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva, in favore della La Lucente S.p.a., del servizio triennale di pulizia dei locali della Regione Puglia, adibiti ad uffici regionali nella Città di Bari, di cui all’avviso di gara pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 62 del 20/5/04;

del successivo ed eventuale contratto stipulato con la aggiudicataria;
del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara, comunicato con nota n. 20/9124/C dell'8/10/04 del dirigente del Settore Provveditorato Economato Contratti Appalti dell’Assessorato agli Affari Generali della Regione Puglia;
della stessa nota n. 20/9124/C dell’8/l0/04;
della successiva nota n. 20/9356/C del 14/10/04 del medesimo dirigente, con la quale si comunica alla ricorrente la cessazione del servizio di pulizia in oggetto per la data del 31/10/04 e l’inizio del servizio stesso per l’1/11/2004 da parte della aggiudicataria La Lucente;
di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ed in particolare, degli atti ed operazioni di gara successivi all’esclusione della ricorrente, nonché, occorrendo ed in ipotesi, della clausola dell’avviso di gara (punto III 2.1.2.), del bando e del capitolato speciale (art. 2 lett. k) che richiederebbe, quale requisito di partecipazione alla gara un fatturato superiore o almeno pari a € 3 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003;
infine, ove occorra, della nota n. 20/7459/C del 29/7/04 del Dirigente del detto Settore Provveditorato Economato Contratti Appalti di invito-diffida alla ricorrente a presentare dichiarazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della La Lucente S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. C A e uditi nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 9 novembre 2004 la cooperativa ricorrente ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi in diritto: 1) violazione e falsa applicazione del punto III 2.1.2. dell’avviso di gara e dell’art. 2 lett. k) del capitolato speciale;
violazione del principio generale della massima partecipazione dei concorrenti a gare pubbliche;
2) eccesso di potere;
contraddittorietà con precedenti manifestazioni;
travisamento;
falsità;
3) violazione par condicio e principio dell’affidamento dei concorrenti;
4) violazione della disciplina di gara, dell’avviso di gara e del capitolato speciale;
principio della massima partecipazione dei concorrenti;
mancanza di previsione dell’esclusione in caso d’inosservanza della clausola;
5) in subordine, illegittimità della clausola per violazione degli artt. 13 e 17 D.Lgs. n. 157/95 come modificato dall’art. 13 D.Lgs. n. 65/00;
violazione D.M. n. 274 del 7/7/97 e L. n. 82/94;
violazione della normativa comunitaria;
nonché per irragionevolezza, illogicità, violazione dei principi comunitari e nazionali in tema di concorrenza;
violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione.

Previo annullamento della sua esclusione dalla gara, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della gara per cui è causa;
in subordine e previo annullamento degli atti impugnati, ha chiesto la rinnovazione del procedimento di gara e, in via di ulteriore subordine, il risarcimento del danno per equivalente.

Si sono costituite in giudizio per resistere La Lucente S.p.a. e la Regione Puglia.

Quest’ultima, tra l’altro, ha riferito di aver pronunciato la decadenza della La Lucente S.p.a. dall’aggiudicazione provvisoria con determina dirigenziale 11 febbraio 2005 n. 145, alla quale ha fatto seguito la determinazione 11 agosto 2005 n. 620 con la quale la gara è stata definitivamente aggiudicata alla Coop. Team Service a r.l. seconda classificata. In considerazione di tanto e della circostanza che, pur essendo edotta dei riferiti sviluppi della vicenda, la cooperativa ricorrente non ha impugnato i provvedimenti sopravvenuti, L’Amministrazione resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, insistendo, comunque, per l’integrale reiezione sia dell’impugnazione che della domanda risarcitoria, attesa la loro infondatezza.

L’istanza cautelare, avanzata contestualmente al ricorso, è stata respinta con ordinanza n. 1162 del 24 novembre 2004 di questa Sezione.

All’udienza del 17 giugno 2009, sentiti i difensori delle parti, il Collegio si è riservato di decidere.

Il ricorso, quanto alla domanda impugnatoria, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

Il sopravvenire, infatti, di una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso e tale da impedire il conseguimento del vantaggio che il ricorrente potrebbe in concreto conseguire dalla pronuncia di annullamento invocata - sia in relazione alla reintegrazione della sfera incisa dal provvedimento impugnato, sia con riguardo alle possibili situazioni attivate o attivabili - determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto d’interesse onde evitare la pronuncia di una sentenza inutile.

Nella specie, la ricorrente ha impugnato la sua esclusione dalla gara e l’aggiudicazione provvisoria alla La Lucente s.p.a., così facendo valere l’interesse alla partecipazione ed alla aggiudicazione in suo favore. Ha omesso, però, di estendere l’impugnazione agli atti successivi della procedura lesivi di quell’interesse e, in particolare, all’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Coop. Team Service a r.l., pur avendone preso conoscenza per effetto delle note regionali n. 20/1185/C del 14.2.2005 e n. 20/2430/C del 18.3.2005.

In mancanza di tale impugnazione, l’accoglimento del ricorso non arrecherebbe alcun vantaggio alla ricorrente, restando intatto ed ormai inoppugnabile il provvedimento conclusivo della gara.

Quanto alla domanda risarcitoria, se ne deve rilevare l’infondatezza e, pertanto, va respinta, sul rilievo che essa è rimasta del tutto priva di qualsiasi dimostrazione in ordine all’esistenza dei suoi presupposti, primo fra tutti la circostanza, solo affermata, che l’appalto sarebbe stato aggiudicato alla ricorrente ove questa non ne fosse stata esclusa.

In conclusione, per le considerazioni fin qui svolte, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse e, in parte, respinto.

Si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti in causa spese e competenze di giudizio.

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