SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1S, numero provv.: 202404391, Verifica appello
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2024
N. 04391/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12735/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12735 del 2019, proposto da
G M, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via G. Cerbara n. 64;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. M_D GMIL REG2019 0398751 del 28.6.2019, avente ad oggetto “ Provvedimento di promozione al grado superiore dei Tenenti Colonnelli dei ruoli normali e speciali dell’Esercito in servizio permanente effettivo – anno 2019 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 marzo 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. G M, all’epoca della proposizione del ricorso tenente dei Carabinieri, ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. M_D GMIL REG2019 0398751 del 28.6.2019, avente ad oggetto “ provvedimento di promozione al grado superiore dei Tenenti Colonnelli dei ruoli normali e speciali dell’Esercito in servizio permanente effettivo – anno 2019 ”, adottato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare all’esito del giudizio di avanzamento per l’anno 2019, da cui risulta che l’odierno ricorrente, nell’ambito delle operazioni e delle valutazioni svolte dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell’Esercito, pur se valutato idoneo per l’avanzamento per l’anno 2019, è stato collocato in graduatoria al 14° posto; nonché per l’annullamento del verbale n. 3 dell’11.4.2019 della Commissione Superiore di Avanzamento, e ciò nella parte in cui al ricorrente è stato assegnato il punteggio di 27,86.
Il ricorrente ha premesso che, come risulta dal decreto di avanzamento relativo all’anno 2010, “ nella prima valutazione per meriti (da Capitano a Maggiore – anno 2010) (…) risultava 12°, a parità di punteggio con l’11°, posizione poi consolidatasi nell’11° posto – a parità di punteggio con il 10° ” (cfr. pag. 2); ha, quindi, riepilogato gli incarichi ed illustrato i propri titoli formativi e professionali, oltre che i riconoscimenti ricevuti in carriera.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) violazione dell’art. 1032 e dell’art. 1058 del d.lgs. 66/2010, dei principi di imparzialità; eccesso di potere in senso relativo, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto d’istruttoria.
In prima battuta, il ricorrente ha contestato che sulla base del “ raffronto tra i giudizi attribuiti a taluni ufficiali di pari grado quali F, D, M e B (…) nell’ambito della stessa procedura valutativa ” emergerebbe “ la mancanza di coerenza generale delle valutazioni contestualmente compiute, con evidente rottura dell’omogeneità del metro valutativo dal quale origina il vizio di eccesso di potere relativo ” (cfr. pag. 7).
Ciò sarebbe ulteriormente comprovato dalla circostanza che “ tutti e quattro i parigrado, nel precedente Avanzamento (da Capitano a Maggiore) occupavano posizioni postergate rispetto a quella del Col. M ” (cfr. pag. 9).
Sulla scorta di una