TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-05-06, n. 202402942

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-05-06, n. 202402942
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202402942
Data del deposito : 6 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2024

N. 02942/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00166/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G A, rappresentato e difeso dall'avvocato I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pompei, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza n°156 del 04/11/2021 per la demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, notificata al ricorrente in data 08.11.2021, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;

B) Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti presentati da Acanfora Giovanni il 22/3/2022:

- del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica depositata in data 15.12.2021 prot. n°61174/I, formatosi in data 13.02.2022, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;

C) Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da Acanfora Giovanni il 21/9/2022:

- del diniego dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n°29582 del 14.06.2022, notificata al ricorrente in data 16.06.2022; dell'improcedibilità della SCIA ex art. 37 DPR 380/01 prot. n°31087 del 22.06.2022, notificata al ricorrente in data 23.06.2022, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2024 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITO

I. Parte ricorrente impugna, con il ricorso introduttivo, l’ordinanza n°156 del 04/11/2021 per la demolizione delle opere edilizie, prive di titolo abilitativo, realizzate in un piccolo spiazzetto di pertinenza, antistante l’unità immobiliare sita al piano seminterrato (consistenti, nello specifico, in un casotto per il deposito di attrezzi, un alloggiamento di impianti tecnologici ed una tenda per il riparo dalle intemperie), con primi motivi aggiunti, il silenzio rigetto asseritamente formatosi in data 13.02.2022 sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica depositata il 15.12.2021 prot.n°61174/I, e, con secondi motivi aggiunti, i provvedimenti espressi di diniego dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, prot.n°29582 del 14.06.2022, e di improcedibilità della SCIA ex art. 37 DPR 380/01 prot.n°31087 del 22.06.2022.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380/2001 e, in particolare, degli artt. 36 e 37, del DPR n. 31/2017, del D.M. 02.03.2018 del Ministero dei LL.PP., dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, della circolare Ministero BB.AA. n°33 del 2009 e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990;

b) illegittimità del silenzio rigetto per astratta assentibilità del permesso di costruire in sanatoria;

c) eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, motivazione erronea ed illogica.

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame e l’improcedibilità dei primi motivi aggiunti e concludendo, comunque, nel merito, per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica dell’8.01.2024, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per violazione dell’art. 40 c.p.a., sollevata dall’Amministrazione comunale resistente. Eccepisce parte resistente l’assenza di una valida procura speciale ai sensi dell’art. 40, comma 1 lett. g). Osserva la stessa, in particolare, che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cons. di St., sez. VII, 7 febbraio 2023 n. 1346) la procura, per poter essere qualificata “speciale” ai fini del processo amministrativo, “deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia. Qualora priva di tali requisiti, essa è inidonea a soddisfare il requisito di “specialità”, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e mancato riconoscimento dell’errore scusabile.”

Ebbene, nel caso di specie, osserva il difensore dell’Amministrazione comunale, la procura conferita all’Avv. Matrone, procuratore di parte ricorrente, non possiede affatto i caratteri di specialità richiesti. La procura è stata rilasciata genericamente per la proposizione di “ricorso al TAR NAPOLI avverso ordinanza di demolizione”, senza specificazione degli elementi identificativi della controversia e senza nemmeno individuare l’Amministrazione da coinvolgere nel giudizio.

V.1. L’eccezione è priva di pregio.

V.1.1. O, la disposizione di cui all’art. 8 delle norme tecniche del processo amministrativo telematico opera una fictio iuris parificando il documento informatico contenente la procura, allegato al ricorso, alla procura apposta materialmente in calce al ricorso, dovendosi dunque concludere nel senso che il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario. Ciò posto, appare comunque sufficiente, quanto alla specificità della controversia, l’indicazione, nel contenuto, del provvedimento da impugnarsi e dell’autorità giudiziaria da adire. La procura ad litem , infatti, è atto geneticamente sostanziale - con rilevanza processuale - volto a instaurare un rapporto di natura privatistica tra difensore e parte rappresentata in giudizio, per cui è assoggettabile ai criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 e ss. c.c.. L'interpretazione della procura attribuita, nel caso all’esame, al difensore consente di individuare l'ambito del mandato conferitogli dalla parte e la specificità della controversia, dovendo farsi preferibilmente ricorso, sulla base dell'intenzione del conferente, al principio di conservazione dei suoi effetti, così da addivenire ad una pronuncia risolutiva del merito della controversia piuttosto che al rilievo di una preclusione processuale.

V.2. Tanto chiarito, il gravame è, in parte, fondato, quanto al ricorso introduttivo e ai secondi motivi aggiunti e, in parte, improcedibile, quanto ai primi motivi aggiunti.

V.2.1. Ora, secondo quanto emerge dall’ordinanza di demolizione prioritariamente gravata:

a) “in data 22/07/2021, … esperito un sopralluogo presso il fabbricato ubicato in Pompei alla via Carlo Alberto n. 60, di proprietà del Sig. Acanfora Giovanni”, venivano accertate le “seguenti opere edilizie prive di titolo abilitativo, come da relazione tecnica di cui al prot. n. 39336 del 23/08/2021:

1. Realizzazione di un casotto in alluminio dalle dimensioni planimetriche interne di mt 3,70 x 1,95 con una altezza media interna di circa 2,07 mt con copertura in pannelli coibentati posto nell'angolo nord-ovest dell'area di corte;

2. Installazione di una pergo-tenda "fischerata" alla pavimentazione dalle dimensioni planimetriche di mt. 3,60 x 2,95 con altezza sotto trave di mt. 2,25, composto da struttura intelaiata con profilati in alluminio di cm 8 x 8, posta in prosecuzione del casotto sul lato est;

3. Realizzazione di un manufatto in alluminio dalle dimensioni planimetriche di mt. 1,40 x 2,05 con altezza di mt. 2,30 posto sul prospetto ovest del fabbricato al di sotto del balcone esistente”;

b) ciò premesso, RILEVATO che “le opere in contestazione, stante la loro consistenza, devono essere considerate "interventi di nuova costruzione", riconducibili alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", in quanto sono da considerarsi manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento dì quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente; pertanto le stesse sono soggette al regime di cui all'art. 10 - interventi subordinati a permesso di costruire, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;

c) “ACCERTATO, altresì, che le descritte opere sono state realizzate in violazione dei disposti del D.P.R. n. 380/2001”;

d) si è “CONSIDERATO che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in questione e di ripristino dello stato dei luoghi”.

V.2.2. Quanto al complessivo diniego definitivo dell’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, viene richiamata, nell’ambito delle risultanze istruttorie, “la comunicazione di questo ufficio- prot. n. 18908/U in data 12/04/2022- di preavviso di diniego ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge n. 241 del 1990 con la quale si esponevano i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda”, laddove si specifica, invero, solo che “le opere di cui ai punti 1) e 3) non rientrano tra

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