TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2013-07-30, n. 201300264
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Testo completo
N. 00264/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2012, proposto da:
Energy Palm Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. I J, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, corso Libertà, 35;
contro
Comune di Dobbiaco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, via Perathoner, 31; Provincia autonoma di Bolzano;
per l'annullamento
1) del diniego di concessione edilizia in pratica edilizia n. 98-072011, dd. 9.11.2011, a firma del Sindaco del Comune di Dobbiaco, avente ad oggetto la domanda di concessione edilizia inoltrata in data 20.7.2011, al prot. n. 0004352, da parte della società Energy Palm S.r.l., con sede in Dobbiaco, via Ehrenburg n. 24, riguardante il progetto per la costruzione di un impianto di piccola cogenerazione da realizzare sulle particelle fondiarie n. 1607/1 e 1608 C.C. di Dobbiaco, in zona urbanistica di verde agricolo;
2) della richiamata e non conosciuta delibera dd. 29.9.2011 (numero non indicato) del Consiglio comunale di Dobbiaco;
3) e, per quanto occorre possa, della richiamata e non conosciuta nota dd. 29.9.2011 a firma dell’Assessore all’Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano;
4) e, per quanto occorrer possa, del d.P.P. di Bolzano n. 52 del 28.9.2007, recante “ Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articolo 44/bis comma 3 - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ”, che, all’art. 1, comma 1, dispone: “ 1) Nel verde agricolo possono essere autorizzati i seguenti tipi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti. Per la valutazione del sito vanno considerate inoltre la raggiungibilità, la necessaria sistemazione degli accessi e la connessione alla rete elettrica… ”, ove venisse interpretato in modo tale da ricomprendere tra i prevalenti interessi pubblici ostativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche interessi di matrice non urbanistica, ed in particolare attinenti agli ambiti materiali ambiente ed energia, e tali da porsi in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale, in massima parte di attuazione di norme comunitarie, nelle suddette materie,
5) di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, conseguente, infraprocedimentale ed esecutivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Dobbiaco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2013 il Cons. T D G e uditi per le parti i difensori:
avv. I J per la ricorrente;
avv. M M per il Comune di Dobbiaco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO