TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-02-05, n. 202000038

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-02-05, n. 202000038
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202000038
Data del deposito : 5 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2020

N. 00038/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00231/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 231 del 2017, proposto da
Alpenhaus s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato I J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso della Libertà, n. 35;



contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate G A, A M e B M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;



per l’annullamento

- in parte qua della concessione edilizia dd. 28.06.2017, prot. n. 133181/16 rilasciata dal Comune di Bolzano (prat. ed. n. 2016-402-0,), limitatamente alla seguente prescrizione particolare (si legge testualmente): “ Secondo le previsioni dell’art. 11 del Piano di recupero “ Centro storico A1 - Isolato A1 - 4 ” i nuovi posti auto andranno vincolati ai sensi dell’art.124 della L.P. n. 13/97 ”;

- per quanto occorrer debba, del richiamato e non conosciuto parere dd. 21.06.2017 della Commissione edilizia comunale;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2020 il dott. Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Oggetto di lite è la prescrizione indicata in epigrafe apposta alla concessione edilizia prot. n. 133181/2016 (pratica edilizia n. 2016-402-0) per la demolizione e ricostruzione di una casaclima, categoria A nature, con destinazione a vendita al dettaglio e a residenza sulle p.ed. 538/1, 538/2, 539, 540/1, 540/2 e 787 C.C. Bolzano, ubicate in via Cassa di Risparmio - via Museo, rilasciata il 28 giugno 2017 dal Comune di Bolzano a favore della ricorrente, nonché della società Immobiliare centro storico s.r.l..

2. La vicenda all’esame del Collegio richiede una breve ricostruzione dei fatti occorsi.

3. Il piano di recupero del centro storico di Bolzano (zona A1) è stato approvato con delibera dalla Giunta provinciale del 22 ottobre 1990, n. 6461. Esso è finalizzato alla riqualificazione delle varie aree come definite graficamente nella tavola 1 dal PUC, tra cui l’isolato 4 compreso tra via Museo e via Cassa di Risparmio del capoluogo altoatesino.

4. La ricorrente Alpenhaus s.r.l. espone di essere proprietaria degli immobili (p.ed. 538/2, 539, 540/1, 540/2 e 787 C.C. Bolzano) ricompresi nella minima unità di intervento (di seguito MUI) n. 4 del predetto piano di recupero. La società Immobiliare centro storico s.r.l. è invece proprietaria della p.ed. 538/1 (MUI n. 5). Nel medesimo isolato n. 4 l’Athesia Buch s.r.l. e l’Athesia s.p.a. sono proprietarie, tra altre, delle p.ed. 544/1 e 544/2 (MUI n. 9).

5. Diverse sono state le modifiche ed integrazioni apportate nel tempo al piano di recupero anzidetto, oggetto di contenziosi dinnanzi a questo Tribunale (cfr. sentenze nn. 380/2011, 207/2013 e 246/2017) e conclusi dinnanzi al Consiglio di Stato con sentenza n. 4631/2018 e, in seguito alla rinuncia, con decreti decisori nn. 993/2019 e 1376/2019.

6. In seguito a mutate condizioni degli assetti proprietari nella zona, avendo intenzione di sfruttare parzialmente l’incentivo volumetrico per la riqualificazione energetica, nonché di procedere ad una radicale ristrutturazione degli immobili da parte di due delle proprietà più consistenti in zona mediante interventi di demoricostruzione, l’odierna ricorrente assieme ad altri proprietari degli immobili predetti, presentava istanza di modifica del vigente piano di recupero per l’isolato n. 4, comprendente le MUI nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 9, prevedendo il parziale ridisegno delle perimetrazioni delle MUI e la modifica delle categorie d’intervento per parte degli edifici della zona.

7. La variante al piano di recupero era quindi stata adottata e poi approvata definitivamente dal Comune di Bolzano con delibera della Giunta comunale n. 544 del 23 settembre 2015.

8. Per quanto d’interesse nella presente controversia, l’art. 11 delle norme di attuazione al piano di recupero centro storico A1 isolato A1/4 disciplina con apposite disposizioni i parcheggi privati. Esso così dispone: “ Nella tavola del Piano normativo 4/1 all’interno del comparto di ristrutturazione urbanistica è prevista la realizzazione di un garage interrato per una capienza massima di 279 posti auto. In riferimento alla cubatura totale pari a m³ 46.753 nella zona di ristrutturazione urbanistica oggetto del presente piano di recupero, risulta una quota standard di parcamento base pari a 46.753 : 200 = 234 posti auto riservati al volume fondiario esistente in zona. Il numero di posti auto andrà incrementato secondo la quota standard di parcamento per la cubatura risultante dal bonus energia per risanamento energetico di edifici esistenti e per rispetto degli standard di casaclima, ammesse all’interno dei parametri urbanistici previsti dal piano. Gli eventuali posti auto oltre allo standard di un posto auto ogni 200 m³ a raggiungimento del limite massimo di 279 posti auto previsti in piano, sono sottoposti alla disciplina prevista per la quota di parcamento aggiuntivo e quindi vincolati a speciale pertinenzialità urbanistica da realizzarsi mediante convenzione che li riserva esclusivamente alle residenze nel raggio di 350 metri, in ragione di un posto macchina ogni 70 mq di superficie netta abitativa .”. L’art. 12 delle norme di attuazione ammette lo scaglionamento dell’attività edificatoria tra demolizione di corpi di fabbrica fuori terra esistenti e costruzione di quelli nuovi.

9. Create dunque le condizioni di piano per l’ampio intervento che i due principali proprietari degli immobili avevano in animo di eseguire, l’odierna ricorrente, assieme alla società Athesia Buch s.r.l., presentava in data 31 marzo 2016 in Comune formale istanza di concessione edilizia per la demolizione degli edifici di loro proprietà, ricompresi all’interno dell’isolato n. 4, e la costruzione di un nuovo garage interrato di tre piani (pratica edilizia n. 2016-128-0).

10. Dopo alcune vicende (richiesta di adempimenti preliminari da parte della Commissione edilizia in seguito alla seduta del 18.05.2016, proposizione di ricorso avverso la predetta variante al piano di recupero sub RG 286/2015 da parte di un proprietario confinante, verificazione disposta dal Consiglio di Stato, in sede cautelare, con ordinanza 2 dicembre 2016, n. 5416, avente ad oggetto la verifica della sagoma e della cubatura degli edifici attualmente esistenti sulle particelle oggetto della variante, sospensione da parte del Comune di Bolzano della pratica edilizia n. 2016-128-0 con proposizione di ricorso sub RG 47/2017) il Comune di Bolzano il 27 marzo 2017, rilasciava a nome dei richiedenti, tra cui l’odierna ricorrente, il titolo edilizio (pratica edilizia n. 2016-128-0) per la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione del garage interrato.

11. La concessione edilizia conteneva tra l’altro tre prescrizioni particolari, e cioè che “ il rilascio del certificato di agibilità è subordinato all’intavolazione del vincolo di pertinenzialità dei nuovi posti auto ai sensi dell’art. 124 della L.P. 13/97 secondo le previsioni dell’art. 11 del piano di recupero “Centro storico A1 - Isolato A1-4” , che “ il parcheggio non potrà avere un subutilizzo in assenza della sovrastante edificazione per evitare che venga usato esclusivamente come parcheggio ” e che “ i lavori di demolizione dei fabbricati esistenti non possono o non potranno avere inizio fino che i dati di progetto relativi alle cubature esistenti non saranno confermati giudizialmente previo espletamento di verificazione o CTU. Il Comune si riserva espressamente di annullare la concessione qualora la cubatura soggetta a verifica non risultasse conforme ai dati di progetto ”. Queste prescrizioni venivano puntualmente aggredite dinnanzi a questo Tribunale con ricorso sub n. 134/2017.

12. L’odierna ricorrente presentava in data 7 novembre 2016 in Comune formale istanza di concessione edilizia per poter eseguire la ricostruzione di nuovi edifici ricompresi nell’isolato n. 4 al posto di quelli oggetto di demolizione (pratica edilizia n. 2016-402-0).

13. Ottenuto parere positivo dalla Commissione edilizia nella seduta del 21 giugno 2017, il Comune di Bolzano rilasciava in data 28 giugno 2017 la concessione edilizia, prot. n. 133181/16 (pratica edilizia n. 2016-402-0) alla società ricorrente con apposizione della seguente prescrizione “ Secondo le previsioni dell’art. 11 del piano di recupero “ Centro storico A1 - Isolato A1-4 ” i nuovi posti auto andranno vincolati ai sensi dell’art. 124 della L.P. 13/97 ”.

14. Con ricorso del 27 settembre 2017 l’odierna ricorrente insorge ora contro la predetta prescrizione contenuta nel

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