TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-18, n. 202418075
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2024
N. 18075/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06211/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6211 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
B Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati T P, F P, M A F, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio T P in Roma, via Lazio. 9;
per l’annullamento,
quanto al ricorso introduttivo :
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) prot. n. P20170081829 del 2.11.2017 recante il rigetto della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0195464120316T081;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento del GSE prot. n. P20230033984 del 6.9.2023 con il quale ha respinto l’istanza di riesame del 19.06.2019 e confermato il provvedimento di rigetto della PPPM;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento del GSE n. P20240005999 dell’11.03.2024 con cui ha respinto l’istanza di riesame del 19.1.2024, con conseguente conferma del rigetto della PPPM;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 ottobre 2024 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con atto notificato il 22.05.2018 e ritualmente depositato, la B Servizi S.r.l. ha trasposto, ex art. 48 c.p.a., dinanzi a questo TAR il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto l’8.3.2018 avverso il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) prot. n. P20170081829 del 2.11.2017 notificato l’8.11.2017, recante il rigetto della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0195464120316T081, motivato sulla base delle seguenti ragioni: “ (…) dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, il progetto non è conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012 (…) in quanto :
I. la documentazione trasmessa non consente di identificare univocamente l’intervento proposto. In particolare non sono stati forniti i calcoli illuminotecnici, nella configurazione ex ante ed ex post, con indicazione della disposizione delle lampade riportate nella planimetria, per tutti i siti oggetto di intervento, al fine di verificare il rispetto dei livelli minimi di illuminazione previsti dalla norma UNI EN 12464, in base alla specifica attività ivi svolta;
II. la documentazione non consente di verificare la conformità del progetto alle previsioni normative previste dall’articolo 6, comma 2 del succitato D.M., che limita, a partire dal 1° gennaio 2014 l‘accesso al meccanismo dei certificati bianchi ai progetti "ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione". In particolare, i documenti di trasporto trasmessi sono parziali e i dettagli di spedizione trasmessi non indicano il materiale inviato e pertanto non consentono di verificare che l’intervento non sia stato completato o abbia iniziato a generare risparmi di energia primaria in data antecedente a quella di presentazione della PPPM, ovvero il 24/12/2016;
III. dalla documentazione trasmessa il progetto non è riconducibile alla categoria di intervento indicata dal proponente “IPRIV-NEW" Illuminazione privata: nuovi impianti efficienti o riprogettazione completa di impianti esistenti;
IV. la documentazione trasmessa non consente di verificare che l’intervento proposto generi risparmi addizionali, ovverosia risparmi che non si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato. In particolare, non è presente documentazione relativa ai costi di fornitura dei vettori energetici e ai costi di investimento sostenuti per la realizzazione del progetto di intervento in modo da comprovare, anche sulla base del confronto tra i risparmi di energia primaria conseguiti ed i costi complessivi del progetto dichiarati, che la soluzione impiantistica implementata non costituisca una soluzione tecnologica standard”.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura, con i quali si lamenta:
a) l’erronea valutazione tecnica dell’intervento proposto dovendo essere qualifica-to IPRIV-NEW e non IPRIV-RET, con conseguente erroneo mancato riconoscimento del coefficiente di efficienza, con violazione dell’art. 10, comma 3, dell’allegato A alle Linee Guida EEN 9/11, e ciò in quanto gli interventi realizzati non sarebbero retrofitting ma riprogettazione di impianto esistenti anche in relazione alla durata degli apparecchi di illuminazione ex art. 7.3. delle dette linee guida, sicché avrebbe dovuto essere applicato il coefficiente di durabilità di 2,67;
b) che il GSE non avrebbe titolo per richiedere i calcoli illuminotecnici ex ante ed ex post su tutti i siti oggetto di intervento di cui alla PPPM presentata, dovendosi limitare i calcoli a quelli maggiormente rilevanti, comportando l’adempimento richiesto un onere gravoso non dovuto e non richiesto dalla normativa;
c) che il GSE non avrebbe titolo per richiedere i calcoli illuminotecnici ex ante e quindi la verifica dei risparmi ex ante alla data di presentazione della PPPM, ai fini della addizionalità;
d) che il GSE avrebbe introdotto un nuovo concetto di “addizionalità” non previsto dalla normativa;
e) la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, assumendo che la decisione sia priva di motivazione non essendo state valutate le osservazioni in riscontro al preavviso di diniego ex art. 10- bis legge n. 241/1990.
Si è costituito il GSE in resistenza in data 23.05.2018.
2.- Successivamente alla proposizione del ricorso, la B ha presentato in data 19.06.2019 istanza di riesame dell’anzidetto provvedimento di rigetto. Il GSE, con provvedimento prot. n. P20230033984 del 6.9.2023 ha respinto l’istanza di riesame e confermato il provvedimento di rigetto della PPPM, rilevando che la documentazione fornita:
“I. non ha consentito di superare il primo motivo ostativo relativo alla corretta identificazione dell’intervento. In particolare, i calcoli illuminotecnici trasmessi non sono coerenti con quanto riportato all’interno del file Excel di rendicontazione in termini di valori delle potenze ex post realmente utilizzate per il calcolo dei risparmi di energia primaria;
II. ha consentito di superare il secondo motivo ostativo relativo alla data di prima attivazione del progetto. In particolare, i DDT delle lampade oggetto di intervento trasmessi per ogni sito di installazione hanno consentito di verificare che gli interventi non siano stati completati o abbiano iniziato a generare risparmi di energia primaria in data antecedente a quella di presentazione della PPPM, ovverosia il 24/12/2016;
III. ha consentito di superare il terzo motivo ostativo relativo alla categoria di intervento. In particolare, nell’istanza di riesame il soggetto titolare del progetto ha dichiarato che “Per quanto riguarda la classificazione del progetto come appartenente alla categoria IPRIV-NEW, contestato da codesta Amministrazione, la B Servizi rinuncia a considerarlo come facente parte a detta categoria per ritenerlo appartenente alla categoria IPRIV-RET”. Pertanto, il progetto risulta riconducibile alla categoria di intervento “IPRIV-RET Illuminazione privata: applicazione di dispositivi per l'efficientamento di impianti esistenti (retrofit);
IV. non ha consentito di superare il quarto motivo ostativo relativo all’addizionalità economica dell’intervento. In particolare, non è stata fornita documentazione che consenta di verificare i costi dichiarati di fornitura di energia elettrica e di investimento sostenuti per la realizzazione del progetto per ogni sito oggetto di intervento”.
Avverso tale provvedimento di conferma del rigetto la B ha proposto il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 2.11.2023 e ritualmente depositato, reiterando le argomentazioni difensive già svolte, in particolare lamentando che:
a) erroneamente il GSE qualifica retrofitting l’intervento inserendolo nella categoria IPRIV-RET in luogo di IPRIV-NEW;
b) la B non sarebbe tenuta a presentare i calcoli illuminotecnici richiesti dal GSE spa per tutte le aree di progetto e che la tecnologia sarebbe avanzata con deficit di istruttoria da parte del GSE;
c) con riguardo ai costi di investimento e addizionalità non essendo tenuta in un progetto a consuntivo la B a dare prova dell’addizionalità successivamente introdotta;
d)