TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 2023-03-29, n. 202300717
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Testo completo
Pubblicato il 29/03/2023
N. 00717/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2023, proposto da
Francesco Saverio Malangone, Farmacia Malangone S.a.s. del Dr. Francesco Saverio Malangone & C., rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di MO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Regione Campania U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, non costituite in giudizio;
A.S.L. RN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli, Emma Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ordine dei Farmacisti della Provincia di RN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione;
a – della delibera di G.M. di MO n. 140 del 29.12.2022 di istituzione di una seconda sede farmaceutica, ai sensi dell'art. 104 R.D. 1265/1934;
b – degli allegati A (“Pianta Organica”), B (“Fotografie sedi farmaceutiche”), C (“Relazione Vigile Urbano”), D (“Planimetrie perimetrazioni e distanze”), E (“Relazione illustrativa”) ed F (“Dati demografici”) della delibera di G.M. n. 140 del 29.12.2022;
c – della delibera di G.M. n. 13 del 18.01.2023 di indizione di una raccolta firma per istituire la seconda sede farmaceutica comunale;
d – ove e per quanto occorra, della richiesta di parere del Comune di MO prot. n. 9586 del 19.12.2022 all'A.S.L. RN ed all'Ordine dei Farmacisti di RN;
e – ove e per quanto occorra, della Circolare della Giunta Regionale della Campania D.G. 04 U.O.D.06 Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Politica e Dispositivi prot. n. 2022.0221072 in data 27.04.2022 che ha comunicato l'avvio della procedura di revisione della pianta organica delle farmacie relativa all'anno 2022;
f – di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di MO e della A.S.L. RN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con atto notificato il 1° febbraio 2023 e depositato il successivo 14 febbraio, il dott. Francesco Saverio Malangone, titolare della Farmacia Malangone S.A.S., unica sede farmaceutica di MO (ubicata in Località Valle) ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la delibera di G.M. del Comune di MO n. 140 del 29.12.2022, che ha operato la revisione della pianta organica prevedendo l’istituzione – in applicazione del criterio topografico - di una seconda sede farmaceutica in località Bivio, la delibera di G.M. n. 13 del 18.01.2023, con cui è stata indetta una raccolta firme fra i cittadini in ordine alla volontà di istituire di una farmacia comunale aggiuntiva, nonché gli ulteriori atti in epigrafe specificati.
1.1. Espone il ricorrente che:
- una precedente delibera (G.M. n. 157/2009) istitutiva di una seconda sede farmaceutica nella frazione Bivio in deroga al criterio demografico era stata già contestata dal ricorrente con ricorso incardinato dinanzi a questo TAR con n. 329/2010 R.G.; nell’ambito del giudizio (poi dichiarato perento) la determinazione era stata sospesa con ordinanza n. 303/2010;
- nel 2018 l’amministrazione Comunale, con delibera di G.M. n. 48/2018, ha confermato la pianta organica vigente, evidenziando che “ la viabilità del Comune di MO non consente di procedere in deroga ”;
- tuttavia, con l’impugnata delibera n. 140/2022 la Giunta ha disposto nuovamente l’istituzione di una seconda sede farmaceutica in deroga;
- la A.S.L. RN e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di RN hanno espresso parere negativo;
- il Comune di MO “ pur di “superare” tali avvisi negativi con una singolare delibera di G.M. n. 13 del 18.01.2023….ha indetto una “raccolta firme” diretta ad istituire la seconda sede farmaceutica ” (pag. 4 ricorso).
2. Il gravame è stato affidato a tre motivi di censura, così rubricati:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 42 D.LVO 267/2000) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 2 L. N. 475/1968 IN RELAZIONE ART. 104 R.D. N. 1265/1934) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO PER ECCESSO DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA – PERPLESSITÀ – CARENZA DI ISTRUTTORIA);
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 2 L. N. 475/1968 IN RELAZIONE ART. 104 R.D. N. 1265/1934) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO –