TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-26, n. 202415932
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Testo completo
Pubblicato il 26/08/2024
N. 15932/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11222/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11222 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso il 28 agosto 2020 e notificato il 18 settembre 2020 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente ex art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 28 giugno 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, 28 agosto 2020, n. -OMISSIS-, notificato in data 20 settembre 2020 il Ministero resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS- in data 13 agosto 2015, ritenendo che « non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».
A sostegno della propria decisione la p.a. ha evidenziato che nel corso dell’istruttoria era emerso non solo che a carico del richiedente risultava, con diverse generalità « una segnalazione per il reato di cui all’art. 628 c.p. », ma soprattutto che « a carico del coniuge del richiedente … risultavano numerose segnalazioni per i seguenti reati: art. 16, comma 13, d.lgs. n. 285/1992 (guida senza patente); art. 468 c.p. (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione in certificazioni e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti; art. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato); art. 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)» e ha evidenziato che l’insieme di tali circostanze relative al nucleo familiare del richiedente non consentiva di escludere che l’inserimento stabile del richiedente nella collettività nazionale arrecasse danno alla stessa.
2. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità di tale provvedimento per « difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione del contraddittorio », osservando – in sintesi – che:
- l’amministrazione aveva svolto un’istruttoria sommaria e non aveva indicato né in sede di preavviso di diniego né nel provvedimento gli estremi delle segnalazioni di polizia a carico suo e di sua moglie, non consentendogli di svolgere adeguatamente le proprie difese;
- l’amministrazione aveva dato un rilievo sproporzionato alle segnalazioni relative a un soggetto terzo (appunto, la moglie), senza peraltro considerare se dalle stesse era scaturito o meno un procedimento penale e quali esiti aveva avuto.
3. In data 12 febbraio 2021, l’amministrazione resistente ha depositato una relazione e ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- ter , 19 febbraio 2021, n. 1040, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta con l’atto introduttivo del giudizio.
5. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 28 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il gravame è infondato, per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza sul tema.
7. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue « una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale » (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4447).
8. È noto, poi, che l’ampia discrezionalità esercitata dalla p.a. nel provvedimento di concessione della cittadinanza « si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta » (Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4446) e che l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo « quando quest’ultimo sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile »