TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-05-30, n. 202300356
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha respinto il ricorso, argomentando che la normativa richiede effettivamente il certificato di idoneità alloggiativa per garantire condizioni di sicurezza e salubrità, in linea con le finalità di prevenzione sanitaria. Ha ritenuto che l’assenza di tale documento giustificasse il diniego, escludendo che la mancanza di comunicazione potesse influire sull’esito, dato che il provvedimento era vincolato dalla normativa. La sentenza ha quindi confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, evidenziando la necessità di rispettare le disposizioni legislative in materia di immigrazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2023
N. 00356/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura AT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva,
del provvedimento di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per sanatoria ex art. 103 comma 1, D.L. n. 34/2020 prot. n. -OMISSIS- del XX.12.2021, notificato in data 10.1.2022;
di tutti gli atti comunque presupposti, conseguenti e connessi, procedimentali o finali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso regolarmente notificato e depositato il sig. -OMISSIS-, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di AT ha disposto la revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e del mod. 209 rilasciati il XX.5.2021 in relazione alla presentazione in data XX.7.2020, da parte del sig. -OMISSIS-, della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare a favore del ricorrente in qualità di operaio florovivaista.
2) L’’Amministrazione – richiamata la circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione n. -OMISSIS- del XX.11.2020 che qualifica elemento essenziale per la valutazione e successiva definizione della procedura di emersione l’acquisizione della idoneità alloggiativa – spiega che con nota prot. -OMISSIS- del XX.12.2021 il Comune di Terracina comunicava che la richiesta di rilascio del