TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-04-27, n. 202307232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-04-27, n. 202307232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307232
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2023

N. 07232/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00865/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2023, proposto da Usb P.I., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F G, I U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

- Fp Cgil Vigili del Fuoco, Fns Cisl, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione delle opportune misure cautelari

- del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28 luglio 2022, avente ad oggetto: «Individuazione delle delegazioni sindacali che partecipano ai procedimenti negoziali per la definizione degli accordi per il triennio 2022-2024 riguardante il personale non direttivo e non dirigente ed il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.251 del 26 ottobre 2022, nonché della successiva nota di recepimento Provv. REGISTRO UFFICIALE(U).0021846.27-10-202 del Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, laddove non ha riconosciuto la rappresentatività dell'organizzazione sindacale USB Vigili del Fuoco;

- della nota di comunicazione dei dati associativi, relativo al personale non direttivo e non dirigente dei Vigili del Fuoco, datato 6 giugno 2022, laddove quantifica in 24.244 -alla data del 31.12.2021- il totale delle deleghe rilasciate alle OO.SS. del comparto dei vigili del fuoco;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti, laddove lesivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il gravame in epigrafe l’associazione sindacale ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti provvedimenti emessi dalle Amministrazioni resistenti:

- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28 luglio 2022, avente ad oggetto: « Individuazione delle delegazioni sindacali che partecipano ai procedimenti negoziali per la definizione degli accordi per il triennio 2022-2024 riguardante il personale non direttivo e non dirigente ed il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »

- la successiva nota di recepimento prot. 21846 del 27 ottobre 2022 del Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, laddove non ha riconosciuto la rappresentatività dell’organizzazione sindacale USB Vigili del Fuoco;

- la nota di comunicazione dei dati associativi, relativo al personale non direttivo e non dirigente dei Vigili del Fuoco, datata 6 giugno 2022, laddove quantifica in 24.244 -alla data del 31 dicembre 2021- il totale delle deleghe rilasciate alle OO.SS. del comparto dei Vigili del Fuoco.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 8 febbraio 2023 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., la questione relativa all’inammissibilità del ricorso proposto per difetto di giurisdizione;
il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulla questione sollevata d’ufficio con memoria del 9 marzo 2022.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 19 aprile 2023 previo avviso della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

Con il ricorso in esame l’associazione ricorrente contesta le modalità del conteggio effettuato dalle Amministrazioni resistenti ai fini del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni sindacali degli appartenenti al personale non direttivo e non dirigente del Corpo dei Vigili del Fuoco al 31 dicembre 2021 e, in specie, ai fini della verifica circa il raggiungimento della soglia del 5% di rappresentatività stabilita dall’art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, cui rinviano l’art. 35 del D.Lgs. n. 217 del 2005 (che richiama le norme vigenti in via generale per il pubblico impiego) e l’art. 2, comma 1, lett. a), della legge di delega n. 252 del 2004 (che richiama gli artt. 42 e 43 del D.Lgs. n. 165 del 2001).

Secondo la ricorrente l’Amministrazione avrebbe alterato la "misurazione" nel comparto della rappresentatività sindacale per avere erroneamente considerato, ai fini del calcolo del numero complessivo delle deleghe sindacali:

- le deleghe sindacali rilasciate a organizzazioni sindacali non appartenenti allo specifico comparto dei Vigili del Fuoco;

- le deleghe sindacali rilasciate a organizzazioni sindacali rappresentative degli interessi del personale direttivo e dirigente dei Vigili del Fuoco.

Laddove l’Amministrazione avesse correttamente escluso dal calcolo “ tutte le deleghe rilasciate in favore delle OO.SS. estranee alla categoria dei Vigili del Fuoco, nonché, le deleghe rilasciate alle OO.SS. dei direttivi e dei dirigenti ”, la ricorrente avrebbe raggiunto la soglia del 5% di rappresentatività e sarebbe stata, dunque, inclusa nel novero delle organizzazioni rappresentative nel comparto in questione.

Tale essendo l’oggetto del giudizio, deve escludersi che si radichi la giurisdizione dell’adito Tribunale, risultando competente a delibare sulla materia il giudice ordinario, e ciò sia al lume del quadro normativo vigente, sia avuto riguardo alla natura della posizione soggettiva fatta valere dall’organizzazione ricorrente.

Sotto il primo profilo, va evidenziato che il citato D.Lgs. n. 165/2001, all’art. 63, comma 3, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “ le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001 ”.

Quest’ultimo richiamo all’articolo 40 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 si riferisce al Titolo III del medesimo Decreto, che, con gli artt. 40 e ss., regola la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale.

Tra le suddette disposizioni figura, per quanto qui di interesse, il sopra richiamato articolo 43, dedicato alla rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva, secondo cui sono ammesse “ alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5% ”.

La materia sulla quale verte il ricorso all’odierno esame è, quindi, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (cft. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19 giugno 2012, n. 5669, riferita a un caso sovrapponibile a quello all’odierno esame, in cui si contestava il metodo di conteggio delle deleghe sindacali ai fini della misurazione della rappresentatività per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

Va precisato che la giurisdizione del giudice ordinario in subiecta materia rimane ferma anche se si tratti di controversie afferenti il personale in regime di diritto pubblico, posto che il menzionato art. 63, comma 3, non prevede alcuna eccezione alla regola generale della devoluzione al giudice ordinario delle suddette controversie con riferimento ai dipendenti in regime di lavoro non contrattualizzato (cft. SS.UU. 24 settembre 2010, n. 20161;
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 7 agosto 2019, n. 185).

Alle stesse conclusioni circa l’appartenenza della presente controversia alla giurisdizione ordinaria si perviene tenendo conto della natura della posizione soggettiva fatta valere nel presente giudizio.

A tale riguardo va considerato che la nuova disciplina in materia di rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico, recata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha determinato criteri oggettivi di misurazione della rappresentatività stessa non solo ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva, ma anche per la titolarità e l’esercizio dei diritti sindacali.

Ne consegue che viene meno ogni discrezionalità della pubblica amministrazione, dovendosi la stessa limitare a verificare, attraverso un mero accertamento tecnico, la sussistenza obiettiva dei dati richiesti ai fini della titolarità e dell’esercizio delle prerogative sindacali.

Pertanto, nella materia coinvolta dal presente gravame - inerente alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali - la pubblica amministrazione è priva di poteri autoritativi, mentre le predette organizzazioni sono titolari di diritti e libertà sindacali devoluti alla cognizione del giudice ordinario (Cons. St., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3698;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 31 maggio 2022, n. 7092).

Non può, conseguentemente, ritenersi che all’Amministrazione spetti individuare “ discrezionalmente i criteri con cui ammettere le varie OO.SS. al calcolo della rappresentatività sindacale ”, come sostenuto dalla ricorrente nella memoria depositata ex art. 73, comma 3, c.p.a., peraltro in contraddizione rispetto alla prospettazione contenuta nel ricorso, nel quale si afferma che “ il quadro normativo e negoziale è ben chiaro e nient’affatto lacunoso, in quanto, è proprio il D.P.R. 7 Maggio 2008, oggi trasfuso nel recentissimo D.P.R. 17 giugno 2022, n.121, a specificare che ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale il datore di lavoro pubblico debba conteggiare esclusivamente «i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato» ”.

Per le suesposte considerazioni, la cognizione della vicenda in discorso spetta al giudice ordinario, senza che possa rilevare, in senso contrario, la circostanza che la parte abbia esplicitato un petitum formale consistente nell’annullamento di provvedimenti amministrativi, posto che il giudice munito di giurisdizione va individuato non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del petitum sostanziale, ossia considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio.

Le spese processuali, in ragione della particolarità nel caso concreto, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.

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