TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-10-15, n. 202100161

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-10-15, n. 202100161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202100161
Data del deposito : 15 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2021

N. 00161/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00111/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 111 del 2021, integrato da motivi aggiunti depositati il 9 settembre 2021, proposto da:
Le Coste, cooperativa sociale di solidarietà, mandataria della costituenda A.T.I. con Dallapè s.r.l., Miori Family s.n.c. e La Sfera cooperativa sociale di solidarietà, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato U D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Brennero, n. 139, presso lo studio dell’anzidetto avvocato D;

contro

Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sandro Manica con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Belenzani, n. 39, presso lo studio dell’anzidetto avvocato Manica;
Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) -, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Sabrina Azzolini e Giuliana Fozzer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato Sabrina Azzolini, nella sede dell’Avvocatura provinciale;

nei confronti

P s.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con Verdepiù di Mazzocato Roberto in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento,

- della determinazione del dirigente del Servizio Appalti della Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento (A.P.A.C.), protocollo n. AT89643/20 – 106/2020, avente ad oggetto: “ procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016, per l’affidamento, in unico lotto e su delega di A.S.I.S., del servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e delle aree verdi ad esse connesse in tutti gli edifici sportivi gestiti da A.S.I.S., nel rispetto dei criteri ambientali minimi – per quanto compatibili – di cui al D.M. del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 13/12/2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014, avente ad oggetto criteri minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico. –

CIG

8164063DE7. Esito della gara
”, comunicata a mezzo pec alla ricorrente in data 14 giugno 2021;

- del verbale delle operazioni di gara del 14 giugno 2021, fasc. 106/2020 ad oggetto “ l’aggiudicazione della procedura in oggetto indicata (aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 22, c. 7, della l.p. 2/2016, fatte salve le verifiche di legge sui requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della gara, condotte ai sensi dell’apposito paragrafo del disciplinare di gara), in favore del concorrente A.T.I. costituenda P s.r.l., C.F./P.I. 00580260214 ”, comunicata a mezzo pec alla ricorrente in data 14 giugno 2021;

- nei limiti e per i motivi esposti nel presente atto, dei verbali delle sedute della Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale per la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto

CIG

8164063DE7 (in particolare, dei verbali delle sedute dei giorni 1 marzo 2021 e 4 marzo 2021) e dei verbali della Commissione di Gara (in particolare, dei verbali dell’11 marzo 2021 e 14 giugno 2021);

per quanto occorrer possa,

- del parere dell’Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) del 21 maggio 2021 prot. n. 7677/A/2021/NM;

di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso alla procedura ivi impugnata;

nonché per la condanna

dell’Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) e, per quanto occorrer possa, dell’Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti (A.P.A.C.), - previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 del d.lgs. n. 104/2010 di inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e previo accertamento dell’effettiva possibilità della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e di subentrare nel contratto - ad aggiudicare la gara alla società ricorrente ed a stipulare il relativo contratto secondo l’offerta dalla stessa presentata, da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito;

nonché, in subordine, per la condanna della Provincia di Trento - Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti (A.P.A.C.), e/o dell’Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore della ricorrente ex artt. 30 e 124 d.lgs. n. 104/2010.


Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.);

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti (A.P.A.C.);

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021, successivamente modificato con decreto n. 18 del 21 settembre 2021, del Presidente del T.R.G.A. di Trento e per quanto non diversamente disposto il suo decreto n. 24 del 31 agosto 2020;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2021, il consigliere A T e uditi per la società ricorrente l’avvocato U D, per l’Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento l’avvocato Sandro Manica e per la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti l’avvocato Sabrina Azzolini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. L’Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione n. 05/2019 del 29 ottobre 2019, successivamente integrata con determina del Direttore dell’Azienda stessa n. 1/2020 del 7 gennaio 2020, ha stabilito l’indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del “ Servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e delle aree verdi ad esse connesse in tutti gli edifici gestiti da A.S.I.S. nel rispetto del D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13.12.2013 avente ad oggetto i criteri minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico ”. Nello specifico ai sensi dell’art. 1, comma 2, del capitolato speciale disciplinante il servizio, la Stazione Appaltante con le prestazioni oggetto dell’appalto si propone di garantire l’efficienza funzionale, tecnica ed ornamentale di 27 locations costituite da campi in erba, campi in sintetico e aree complementari ubicate nel Comune di Trento. Secondo il capitolato l’appaltatore deve garantire le attività manutentive e gestionali sulla base dei documenti allegati al medesimo ed elencati pure nel disciplinare di gara, vale a dire la relazione tecnica, le planimetrie delle strutture sportive, l’elenco prezzi unitari, il computo metrico estimativo per anno e per campo, il disciplinare descrittivo prestazionale, il piano di indirizzo per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, la stima dell’incidenza della manodopera, la stima dell’incidenza della sicurezza e il check list sul servizio. La gara per l’aggiudicazione del suddetto “ Servizio di piantagione e manutenzione di zone verdi ” è stata espletata, quale centrale di committenza, dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento (A.P.A.C.), su delega dell’A.S.I.S.

2. La lex specialis ha previsto che l’affidamento avvenga con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con presentazione telematica su sistema SAP–SRM della documentazione amministrativa, nonché della documentazione costituente l’offerta tecnica e l’offerta economica, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50Codice dei contratti pubblici e degli artt. 16 e 17 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16–50/Leg. L’importo complessivo a base di gara per la prevista durata di 5 anni è stato fissato in euro 1.750.000,00, l’importo di un eventuale rinnovo per 4 anni è pari a euro 1.400.000,00 e per l’eventuale proroga tecnica di 6 mesi è pari a euro 175.000,00 per un valore massimo stimato dell’appalto (per 9 anni e 6 mesi) di euro 3.325.000,00 (punto 3 Tabella n.

1-Oggetto dell’Appalto del Disciplinare di gara).

3. Entro il termine da ultimo stabilito del 3 luglio 2020 hanno chiesto di partecipare alla gara due operatori economici: P s.r.l., in veste di capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese (A.T.I.) con Verde Più di Mazzocato Roberto (P) e Le Coste cooperativa sociale di solidarietà, precedente gestore del servizio oggetto dell’appalto, in veste di capogruppo della costituenda A.T.I. con Dallapè Verde Impianti s.r.l.s., Miori Family s.n.c. e La Sfera soc. coop. soc. (Le Coste). A seguito dell’esame della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e di quella economica, è stata formata la graduatoria;
il Seggio di gara ha attribuito a P complessivamente 93,667 punti, e tale impresa è risultata prima graduata (78,667 assegnati dalla Commissione tecnica per l’offerta tecnica e 15 per l’offerta economica in relazione a un ribasso sul prezzo a base di gara pari al 26,590 %), e a Le Coste complessivamente 90,011 punti (81,875 assegnati dalla Commissione tecnica per l’offerta tecnica e 8,136 per l’offerta economica in relazione a un ribasso sul prezzo a base di gara pari al 3,460 %).

4. Il Seggio di gara ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha chiesto ad A.S.I.S. nella persona del responsabile del procedimento di valutare la presenza di eventuali elementi di anomalia dell’offerta di P, anche con riferimento al costo della manodopera “ secondo le modalità di cui al par. 22 del disciplinare di gara ”. A.S.I.S., cui sono state trasmesse l’offerta tecnica e quella economica del concorrente POJER, con nota del 21 maggio 2021, alla luce della documentazione prodotta e dopo un incontro tenutosi con l’impresa il 14 maggio 2021, ha giudicato nel complesso “ non incongrua ” l’offerta di P (“ ... ritiene sussistano, allo stato degli atti noto, sufficienti elementi per valutare nel complesso non incongrua l’offerta presentata dalla costituenda A.T.I. P srl e Verdepiù di Mazzocato Roberto per il servizio di cui alla procedura aperta telematica in oggetto ”). Con riferimento all’installazione sui campi all’aperto di robot rasa-erba, attrezzature che possono comportare il ricorso alla pratica vietata del c.d. “ mulching ”, A.S.I.S., il 21 maggio 2021, ha pure comunicato ad APAC alcuni dubbi relativamente all’operato della Commissione Tecnica;
e con nota del 26 maggio 2021 la Commissione ha escluso che nell’offerta tecnica di P fosse rinvenibile alcuna dichiarazione concernente l’utilizzo della pratica del “ mulching ”.

Nella terza seduta di gara svoltasi il 14 giugno 2021 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 7, della l.p. n. 2 del 2016, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della gara, in favore del concorrente P. Dell’esito della gara è stata data comunicazione in pari data alle imprese partecipanti con nota AT89643/20 – 106/2020 trasmessa a mezzo PEC.

5. Successivamente, con nota del 30 giugno 2021, è stata accolta una prima richiesta di accesso agli atti di Le Coste volta ad ottenere copia dell’offerta di P e delle giustificazioni da questa fornite nel sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e, con nota del 14 luglio 202, una seconda istanza riguardante la nota di ASIS ad APAC del 21 maggio 2021. Il 14 luglio 2021, sentito il Presidente della Commissione tecnica ed il responsabile del procedimento dell’A.S.I.S., è stata respinta da parte dell’amministrazione aggiudicatrice la richiesta del 6 luglio 2021 di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. Tale provvedimento trova fondamento nella riscontrata assenza nell’offerta dell’aggiudicatario di dichiarazioni concernenti l’utilizzo della pratica del “ mulching ”, il che non consentirebbe di ritenere accertata la previsione dell’utilizzo di tale pratica nell’offerta di P;
inoltre la medesima amministrazione aggiudicatrice ha rilevato che, in base al capitolato, l’erba tagliata doveva essere raccolta e che ASIS avrebbe comunque vigilato sull’esatta esecuzione del contratto. Infine, relativamente all’affermazione contenuta nelle giustificazioni dell’aggiudicatario rese nell'ambito del giudizio in ordine alla congruità complessiva dell'offerta: " (…) si intende praticare la tecnica del mulching nel rispetto delle peculiarità tecniche di esecuzione. Tale modalità di sfalcio sarà sempre preventivamente concordata con la committenza (…) ", l’APAC ha precisato che risultava coerente con quanto previsto nel capitolato e nell’elenco prezzi che ammettono, in taluni casi e su alcune aree in determinati periodi dell'anno, l’utilizzo di tale tecnica previa richiesta e/o concessione da parte del supervisore del servizio.

6. Le Coste con il ricorso in esame ha contestato l’aggiudicazione nei confronti di P per i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 71 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 e degli atti di gara. Violazione e/o falsa applicazione delle clausole 16 e 21 del Disciplinare di gara da leggersi in correlazione con la clausola 2.1 del medesimo Disciplinare e con: lo Elenco prezzi unitari, l’art. 2, comma 3, del Capitolato speciale di appalto, il paragrafo 3.7.2 del Disciplinare descrittivo prestazionale, il paragrafo 6.1 del Piano di indirizzo per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, tutti atti e documenti espressamente richiamati dal Disciplinare di gara. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento di circostanze di fatto e di diritto, manifesta illogicità.

In violazione di espresso divieto contenuto a pena di esclusione negli atti di gara, l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, avendo proposto l’installazione di robot rasaerba, presuppone il ricorso alla tecnica “ mulching ” vale a dire a una modalità di taglio che prevede lo sminuzzamento dell’erba e, anziché la sua raccolta immediata, la sua permanenza sul manto erboso;
il che – sempre secondo la prospettazione della ricorrente - ha consentito all’aggiudicataria medesima di ridurre i costi per tale attività e di presentare un’offerta economica ben più vantaggiosa. Inoltre, e in particolare nella nota del 3 maggio 2021 con cui riscontra la richiesta di elementi integrativi ai fini della verifica di congruità, l’aggiudicataria afferma “ si intende praticare la tecnica del mulching nel rispetto delle peculiarità tecniche di esecuzione. (…) l’aumento delle attività di sfalcio viene gestito attraverso l’installazione del robot rasaerba (…) ”. Ed ancora, nei modelli di analisi giustificativa del prezzo inerenti le lavorazioni per Campo Argentario, Campo Baseball, Campo Briamasco, Campo Gabbiolo, Campo Melta, Campo Softbal, Campo Trentinello e Campo Vela Piedicastello, non sono indicati fra gli elementi di costo gli oneri di trasporto e smaltimento del residuo erboso.

Il combinato disposto del punto 16 del disciplinare di gara (“ L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice ”) e dell’art. 2, comma 6, del capitolato speciale (“ le operazioni manutentive da eseguire, riportate dettagliatamente con le specifiche voci di costo nell’allegato 3 “Elenco Prezzi Unitari”, sono state suddivise in: […] a) ordinarie “a corpo”. Tutte le operazioni di gestione del singolo campo in erba vengono quantificate mediante un canone annuale, pagato trimestralmente, specifico in ragione delle differenziate necessità di ogni luogo. Per il singolo campo vengono identificate le lavorazioni minime necessarie a garantire la funzionalità del verde sportivo (tagli, concimazioni, irrigazione, ecc…..) ”), conferma che quanto stabilito nell’“ Elenco Prezzi Unitari ” costituisce “ caratteristica minima ” di cui al capitolato, con la conseguenza che P andava esclusa dalla gara.

II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 94, comma 1, lett. a) del d.lgs. 18.4.2016, n. 50.

L’offerta presentata dall’aggiudicataria non corrisponde alle prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante con conseguente violazione dell’art. 94, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale prevede che l’aggiudicazione avvenga previa verifica, tra l’altro, della conformità dell’offerta “ ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell’art. 95, comma 4 ”.

III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 e degli atti di gara. Violazione e/o falsa applicazione delle clausole 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 del Disciplinare di gara da leggersi in correlazione con le previsioni dello Elenco prezzi unitari, dell’art. 2, comma 3, del Capitolato speciale di appalto, del paragrafo 3.7.2 del Disciplinare descrittivo prestazionale, del paragrafo 6.1 del Piano di indirizzo per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, manifesta illogicità.

In via subordinata, anche volendo in ipotesi considerare ammissibile l’offerta di P nonostante il ricorso alla tecnica del “ mulching ” conseguente all’utilizzo di un robot rasaerba, la valutazione di 12 punti attribuita a P dalla Commissione tecnica nella seduta del l’1 marzo 2021 quanto al piano organizzativo e migliorativo per la esecuzione del servizio di gestione della superficie sportiva naturale dello Stadio Briamasco (E3), è eccessiva perché l’offerta avrebbe dovuto ritenersi - viceversa - non qualificabile. Altrettando è a dirsi quanto al piano organizzativo e migliorativo per l’esecuzione del servizio di gestione del verde ornamentale del Centro sportivo Trento Nord (E1), al piano organizzativo e migliorativo per l’esecuzione del servizio di gestione del verde ornamentale nel lido del Centro sportivo Manazzon (E6), nonché al piano organizzativo e migliorativo per l’esecuzione del servizio di gestione del verde ornamentale nel lido del Centro sportivo Manazzon, del Centro sportivo Trento Nord e del Campo scuola di atletica leggera (E7).

IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 e degli atti di gara. Violazione e/o falsa applicazione della clausola 18.3 del Disciplinare di gara da leggersi in correlazione con le previsioni dello Elenco prezzi unitari, dell’art. 2, comma 3, del Capitolato speciale di appalto, del paragrafo 3.7.2 del Disciplinare descrittivo prestazionale, del paragrafo 6.1 del Piano di indirizzo per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, manifesta illogicità.

Ancora in via subordinata, la valutazione attribuita dal seggio di gara all’offerta economica di P è viziata poiché il ribasso offerto è collegato all’adozione della tecnica “ mulching ” che è vietata. Risultano violate le disposizioni di cui ai punti 18, 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 del disciplinare di gara trattandosi di una invalidità derivata da quella che colpisce la valutazione tecnica.

V. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97, 59, comma 3, 95 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 e delle clausole 22 e 23 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza.

Sempre in via subordinata, la valutazione di non incongruità dell’offerta non solo non ha considerato che nell’offerta economica di P i costi relativi allo smaltimento dell’erba ricavata dal taglio non sono indicati, e che i chiarimenti forniti dalla stessa P relativamente alla tecnica “ mulching ” confermano che l’impresa intende procedere all’installazione di robot rasaerba professionali senza prevedere la raccolta dell’erba.

7. La Provincia, costituitasi in giudizio, ha rilevato che la disciplina di gara non contiene un divieto assoluto dell’impiego della tecnica del “ mulching ”, la quale infatti non è consentita soltanto per i campi sportivi Argentario, di baseball, Briamasco, Gabbiolo, Melta, di softball, Trentinello e Vela Piedicastello. Infatti l’“ Elenco prezzi unitari ” con riferimento al Verde Complementare - Servizio di Gestione Prati Aree Connesse e Servizio di Gestione Tappeti Erbosi Aree Connesse prevede che " ...È a discrezione del supervisore del servizio la richiesta e/o la concessione al taglio di alcune aree ed in alcuni periodi dell’anno con sistemi “mulching”... ". Inoltre secondo l’“ Elenco prezzi unitari ” non è richiesto l’impiego di una macchina rasaerba dotata di sistema automatico di raccolta istantanea dello sfalciato, disponendosi soltanto che tale raccolta avvenga entro un termine che ne eviti la decomposizione. Le Tabelle delle dotazioni delle attrezzature e dei mezzi allegate all’offerta di P, tra l’altro, comprendono una serie di macchinari e robot per lo sfalcio e la rasatura dell’erba, alcuni dei quali peraltro dotati di sistema di raccolta.

8. Con memoria depositata il 26 luglio 2021 la ricorrente, nel preannunciare la proposizione di motivi aggiunti, ha depositato una relazione tecnica redatta da un proprio consulente di fiducia recante l’analisi dell’offerta P. La relazione evidenzia che la metodologia di taglio del manto erboso proposta da P risulterebbe non coerente con quanto previsto dai documenti di gara essendo offerto il taglio “ mulching ” anziché la raccolta dell’erba tagliata e il carico e trasporto dell’erba medesima ai centri di conferimento. In particolare, poi, i valori economici prodotti nelle analisi prezzi non appaiono comparabili con i costi per l’esecuzione di un taglio con raccolta. Infatti in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta P affermerebbe per la prima volta che “ il primo e l’ultimo taglio del manto erboso ” saranno eseguiti con la tecnica tradizionale indicata in capitolato, senza però indicarne completamente i costi, né nell’originaria offerta, né nelle giustificazioni.

9. Anche A.S.I.S., costituitasi in giudizio per resistere al ricorso, ha contestato fermamente le argomentazioni svolte da Le Coste. In particolare ASIS nega che la disciplina di gara vieti in modo generalizzato l’utilizzo della tecnica del “ mulching ” e che l’installazione del robot per il taglio comporti necessariamente l’utilizzo di tale tecnica. Inoltre le osservazioni rese dall’aggiudicataria in sede di verifica di congruità confermano che l’utilizzo della tecnica robotizzata avverrà, comunque, nel rispetto delle specificità di capitolato.

10. Nel corso della camera di consiglio del 29 luglio 2021 le parti si sono accordate per una rinuncia all’istanza cautelare, con rinvio della trattazione nel merito della causa all’udienza pubblica del 7 ottobre 2021, fermo restando l’impegno della Stazione Appaltante di non procedere alla stipula del contratto prima dell’esito di tale udienza. Con ordinanza n. 47 del 30 luglio 2021 questo Tribunale ha dato atto dell’intervenuta rinuncia alla domanda incidentale di misure cautelari confermando, per la trattazione del merito della causa, l’udienza pubblica del 7 ottobre 2021.

11. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 9 settembre 2021, Le Coste ha impugnato i medesimi atti in epigrafe indicati sulla base di vizi emersi a seguito dell’esibizione, il 2 e il 14 luglio 2021, di ulteriore documentazione ottenuta in accoglimento della propria istanza di accesso, e costituita in particolare dall’offerta di P, dalle giustificazioni da questa fornite nel sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta nonché dalla nota dell’ASIS ad APAC del 21 maggio 2021. La cooperativa ricorrente ha affidato il gravame aggiuntivo alle seguenti ragioni:

VI. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59, comma 3, lett. a) del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 e degli atti di gara. Violazione e/o falsa applicazione della clausola 21 del Disciplinare di gara da leggersi in correlazione con la clausola 2.1 del medesimo Disciplinare e con: lo Elenco prezzi unitari, l’art. 2, comma 3, del Capitolato speciale di appalto, il paragrafo 3.7.2 del Disciplinare descrittivo prestazionale, il paragrafo 6.1 del Piano di indirizzo per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, tutti atti e documenti espressamente richiamati dal Disciplinare di gara. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento di circostanze di fatto e di diritto, manifesta illogicità.

La relazione del consulente di fiducia della ricorrente comprova che la metodologia di taglio proposta da P non è conforme a quanto prescritto dal Capitolato speciale. Infatti l’impiego di “ Robot rasaerba ”, è incompatibile con la richiesta contenuta nella lex specialis di raccolta immediata dello sfalcio. In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, P, per la prima volta, afferma che “ si intende praticare la tecnica del Mulching ”, nel mentre nell’originaria offerta, così come nelle proprie “ giustificazioni ”, la medesima società non fa menzione dei costi relativi all’utilizzo di “ macchina rasaerba con raccolta ”, di quelli relativi al trasporto in cantiere del macchinario, di quelli inerenti il carico del materiale di risulta e di quelli di trasporto ai siti di conferimento. L’offerta di P è in definitiva condizionata, incompleta e carente.

VII. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97, 59, comma 3, 95 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 e delle clausole 22 e 23 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza.

La valutazione di A.S.I.S., ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/16, circa “ la presenza di eventuali elementi di anomalia dell’offerta, anche con riferimento al costo della manodopera, secondo le modalità di cui al par. 22 del disciplinare di gara ”, è incongrua non avendo riscontrato che il ribasso del 26,590 % offerto da P deriva dal risparmio per la pratica del “ mulching ”. Considerato il disposto dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. 50/16, nella specie, l’economicità del “ processo di fabbricazione … del servizio ” proposto da P è legata ad una violazione delle prescrizioni del Disciplinare di gara.

12. Nel prosieguo le parti si sono scambiate memorie ribadendo le rispettive contrapposte posizioni.

13. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2021, nel corso della quale l’A.S.I.S e la Provincia hanno eccepito l’improcedibilità del gravame in ragione dell’omessa impugnazione del diniego di annullamento in autotutela espresso dalla Stazione Appaltante il 14 luglio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I) Il ricorso alla luce delle seguenti considerazioni è complessivamente infondato. Tale circostanza consente di prescindere dall’eccezione di improcedibilità sollevata dall’A.S.I.S e dalla Provincia e in merito alla quale, peraltro, la ricorrente ha replicato rilevando la natura meramente confermativa del provvedimento di diniego di annullamento in autotutela, privo pertanto di una rinnovata motivazione e adottato senza procedere a una nuova istruttoria e ad un riesame della situazione.

II) La connessione giustifica la trattazione congiunta dei primi due motivi del ricorso introduttivo. Non sono suscettibili di positiva valutazione il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l’impiego, da parte dell’aggiudicataria, della tecnica del c.d. “ mulching ” in spregio alle disposizioni della lex specialis , nonché il secondo connesso motivo con cui viene ribadita la prima censura nella prospettiva che quanto offerto rappresenti un aliud pro alio .

III) In primo luogo non può, infatti, essere condivisa la ricostruzione della ricorrente a riguardo di quelle previsioni della disciplina di gara che non consentono l’adozione della tecnica del c.d. “ mulching ”, letteralmente da tradursi in italiano con il termine di “pacciamatura” , il quale indica un’operazione attuata in agricoltura e giardinaggio che si effettua ricoprendo il terreno con uno strato di materiale: nella specie tale tecnica consiste pertanto nel processo di taglio dell’erba, i cui scarti, anziché essere raccolti e rimossi, vengono rilasciati sul prato. La tesi sconta due errori di fondo essendo inesatta laddove ritiene sussistente un’interdizione assoluta al taglio dell’erba tramite la suddetta modalità e risultando fallace ove postula che l’utilizzo di attrezzature per il taglio dell’erba, prive come in genere i robot rasaerba di un sistema di raccolta incorporato (cestello o sacco) dello sfalciato, implichi automaticamente, oltre allo sminuzzamento del prodotto del taglio, anche la sua permanenza sul manto erboso.

A proposito della prima questione, vale considerare che, come descritto in fatto, il servizio oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale trova esecuzione presso 27 impianti ubicati nel territorio del Comune di Trento;
tuttavia, mentre con riferimento a Campo Argentario, Campo Baseball, Campo Briamasco, Campo Gabbiolo, Campo Melta, Campo Softbal, Campo Trentinello e Campo Vela Piedicastello, l’” Elenco prezzi ” allegato al capitolato stabilisce testualmente “ Non è consentita l’adozione della tecnica “mulching ”” prescrivendo altresì “ la raccolta immediata dopo il taglio” nonché “l’allontanamento e lo smaltimento della risulta ”, relativamente al Verde Complementare - Servizio di Gestione Prati Aree Connesse e Servizio di Gestione Tappeti Erbosi Aree Connesse, cioè a quelle “ aree estensive di pregio che possono essere adibite ad attività sportive secondarie (allenamenti) o con valore ornamentale elevato ”, il medesimo “ Elenco prezzi ” prevede, peraltro, che “ ...È a discrezione del supervisore del servizio la richiesta e/o la concessione al taglio di alcune aree ed in alcuni periodi dell’anno con sistemi “mulching”... ”. Al riguardo neppure va sottaciuto che, significativamente, il “ Disciplinare descrittivo prestazionale ” che pure costituisce un allegato del capitolato speciale, al paragrafo 3.7.2 “ Ulteriori prescrizioni per tappeti erbosi ” specifica che la raccolta dello sfalciato è sì funzionale ad evitare la formazione di feltro che favorisce il diradamento delle piantine, ma ciò quanto al primo taglio post impianto.

Per quanto poi attiene al secondo tema riferito ai robot rasaerba, attrezzature per il taglio dell’erba tra le altre offerte dall’aggiudicataria e per lo più prive di sistema incorporato di raccolta immediata dello sfalciato, posto che dall’offerta non emerge in alcun modo che l’aggiudicataria intenda lasciare il prodotto del taglio sul manto erboso anche negli impianti in cui non è consentita l’adozione della tecnica “ mulching ”, è comunque appena il caso di osservare che l’erba tagliata con il robot potrebbe essere successivamente rimossa, per esemplificare, anche con il rastrellamento, attuato perfino manualmente, della superficie. Ciò purché la raccolta dello sfalcio avvenga in tempi che non consentano il formarsi di funghi e parassiti che impedirebbero il mantenimento in buono stato del tappeto erboso così come previsto dal paragrafo 6.1 dell’ulteriore allegato al capitolato speciale denominato “ Piano di indirizzo per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari ” (“ I parassiti terricoli del tappeto erboso sono attratti da un ambiente ricco di sostanza organica. Le misure agronomiche di contenimento mirano perciò a evitare l’accumulo di sostanza organica nel tappeto erboso. Pertanto, le principali operazioni colturali da rispettare per mantenere in buono stato il tappeto erboso e contenere infestanti, funghi e insetti parassiti sono: […] evitare il mulching... ”.)

In altri termini, e diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente, non è per nulla scontato che l’impiego di robot rasaerba si traduca di default nell’adozione della tecnica mulching .

L’assunto trova d’altra parte conferma nell’” Elenco prezzi ” allegato al capitolato il quale relativamente a quegli impianti in cui non è consentita l’adozione della tecnica “ mulching ” non prescrive affatto l’utilizzo di un’attrezzatura con sistema di raccolta incorporato (ed istantaneo) dello sfalciato. Tutto quanto precede in disparte il fatto che l’elenco delle attrezzature per il taglio dell’erba contenuto nell’offerta di P non comprende solo robot rasaerba (cfr. E5 Attrezzature in dotazione alle imprese concorrenti 5.1 Elenco mezzi messi a disposizione per l’appalto) e, quanto a questi ultimi, essi sono comunque previsti con caratteristiche specifiche per campi sportivi.

Anche quanto rappresentato dall’aggiudicataria in sede di verifica dell’anomalia (cfr. nota del 5 maggio 2021 “ si intende praticare la tecnica del mulching nel rispetto delle peculiarità tecniche di esecuzione. (…) l’aumento delle attività di sfalcio viene gestito attraverso l’installazione del robot rasaerba (…) ”) non contraddice la serie di considerazioni sopraesposte, atteso che il significato inequivoco che emerge dalle espressioni usate risulta essere che il mulching viene utilizzato laddove è consentito dal capitolato, vale a dire relativamente al Verde Complementare - Servizio di Gestione Prati Aree Connesse e Servizio di Gestione Tappeti Erbosi Aree Connesse. Del pari non giova alla ricorrente rilevare che il modello giustificativo dei prezzi delle lavorazioni concernenti gli impianti in cui non è consentita l’adozione della tecnica “ mulching ” non indicherebbe fra gli elementi di costo gli oneri di trasporto e smaltimento del residuo erboso. In realtà i costi complessivamente indicati in sede di giustificazione dell’anomalia, nonostante l’utilizzo del robot tosaerba previsto in offerta, si riferiscono allo sfalcio in forma tradizionale con raccolta, e tale circostanza risulta idonea al fine di provare la congruità dell’offerta, considerato che la manodopera necessaria per trasporto e smaltimento invocata dalla ricorrente può essere compensata con quella risparmiata per il taglio.

E allora, e in definitiva, considerati i contenuti dei richiamati documenti di gara (capitolato speciale nonché, in particolare, gli allegati ” Elenco prezzi ”, “ Disciplinare descrittivo prestazionale ” e “ Piano di indirizzo per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari ”) che l’aggiudicataria ha dichiarato di accettare senza condizioni e riserva alcuna (cfr. istanza di partecipazione), l’offerta tecnica dell’aggiudicataria P che, come si è detto, tra l’altro non reca alcun cenno circa l’utilizzo indiscriminato del mulching , rispetta i requisiti minimi e le prestazioni richiesti, e neppure si risolve nel lamentato ed inammissibile aliud pro alio , che comporterebbe, di per sé, l’esclusione dalla gara anche in mancanza di un’apposita comminatoria in tal senso (cfr. T.R.G.A. Trento n. 252/2017 e n. 182/2018;
C.d.S., sez. III n. 5261/2015).

IV) Neppure risulta degno di pregio il terzo motivo con il quale, subordinatamente alla ritenuta infondatezza dei primi due, la ricorrente contesta i punteggi attribuiti dalla Commissione tecnica agli elementi di valutazione E3, E1, E6 e E7 nell’assunto che l’utilizzo di un robot rasaerba postuli il ricorso alla tecnica “ mulching ”. Invero, prima ancora che infondato il motivo è inammissibile laddove pretende di censurare nel merito il giudizio espresso dalla Commissione (T.R.G.A Trento, n. 112/2021;
n. 53/2020). Ciò posto e considerato che, in ogni caso, con riferimento ai precedenti primi due motivi si è già escluso che il robot per tagliare l’erba coincida con la tecnica “ mulching ”, (solo) in taluni impianti vietata, entro i confini dell’ammesso scrutinio non risulta allora affatto irragionevole, frutto di travisamento o abnorme l’aver considerato il robot rasaerba di ultima generazione, unitamente alla dotazione di sistemi di drenaggio in caso di ristagni idrici, la fornitura e il montaggio degli irrigatori fuori uso, quali migliorie con conseguente valutazione molto buona (punti 12) della proposta.

V) Non coglie nel segno nemmeno il quarto mezzo tramite il quale la ricorrente, ancora una volta in via subordinata, ha contestato il punteggio assegnato dal Seggio di gara all’offerta economica di P che sarebbe inficiata da un’illegittimità derivata rispetto a quella che colpisce la valutazione tecnica. Posto che la valutazione dell’offerta tecnica non è illegittima, poiché neppure è illegittimo l’impiego di un robot tosaerba, atteso che, per quanto testé argomentato, ciò non comporta necessariamente la tecnica “ mulching ”, al riguardo rileva il fatto che il punteggio attribuito all’offerta economica discende dall’applicazione di formule matematiche e la relativa valutazione è quindi in ogni caso disgiunta dalla valutazione sull’offerta tecnica.

VI) Né miglior sorte ha il quinto motivo mediante il quale viene censurata la verifica di congruità dell’offerta svolta da A.S.I.S. Nonostante nelle procedure di gara con ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il giudizio di anomalia, rappresenti la sede ove possono opportunamente essere indagati e trovare definizione anche eventuali profili di supposta incoerenza tra l’offerta tecnica e quella economica (T.R.G.A. Trento n. 71/2021), avuto riguardo al caso di specie la doglianza in esame, in disparte la sua genericità e indeterminatezza, non ha tuttavia pregio.

Vale in proposito premettere che secondo la consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale oltrechè del Giudice di appello (T.R.G.A. Trento, n. 71/2021;
T.R.G.A. Trento, n. 38/2021;
C.d.S., sez. V, n. 3373/2021;
C.d.S., sez. V, n. 2594/2021;
C.d.S., sez. III, n. 5049/2020;
C.d.S., sez. V, n. 2593/2019;
C.d.S., sez. V, n. 5047/2018 e 6023/2018), il giudizio espresso dalla Stazione appaltante circa l’anomalia dell’offerta è connotato da ampi margini di discrezionalità che limitano il sindacato giurisdizionale, e ciò anche in relazione alla consequenziale inammissibilità di censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, in quanto sollecitano il giudice amministrativo a sostituirsi all’amministrazione al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 cod. proc. amm. Ebbene, nella fattispecie in esame, la valutazione espressa da A.S.I.S. di non incongruità nel complesso dell’offerta di P (cfr. comunicazione ad A.P.A.C. del 21 maggio 2021 prot. n. 7677) deriva da due richieste di giustificativi e chiarimenti della medesima Azienda (cfr. note di A.S.I.S. del 22 marzo 2021 prot. n. 4183 e del 27 aprile 2021 prot. n. 6239), cui hanno fatto seguito le note di giustificazioni del 12 aprile 2021 e del 3 maggio 2021 da parte dell’aggiudicataria, nonché dall’incontro tra rappresentanti di A.S.I.S. e dell’impresa del 14 maggio 2021 (cfr. report in ordine ai temi affrontati redatto il 20 maggio 2021). Il tema dello sfalcio dell’erba e della tecnica “ mulching ” è stato inoltre reso oggetto di specifico chiarimento (punto 1, piano degli sfalci e punto 4 della nota del 3 maggio 2021) nei documenti trasmessi da P e di puntuale discussione nel corso dell’incontro del 14 maggio 2021, al quale tra l’altro ha partecipato l’agronomo che ha redatto il progetto di gestione delle superfici sportive e gli atti della gara. Così stando le cose non si riscontrano affatto macroscopiche illogicità, né manifeste erroneità fattuali: circostanze che, esse sole, potrebbero giustificare l’annullamento ope iudicis dei relativi atti. L’assenza di manifesta irragionevolezza quanto alla valutazione di anomalia, nei termini di cui ai richiamati approdi della giurisprudenza, emerge con particolare riferimento alle considerazioni svolte da A.S.I.S. in ordine a quanto illustrato e dettagliato da P (“ 1. La composizione del costo del personale impiegato sul servizio ricorrendo a figure del proprio organico e non a lavoratori dell’Appaltatore cessante in ragione delle innovazioni tecnologiche e per la presenza di personale della costituenda A.T.I. non distolto da altre attività, come esposto nella relazione 3.5.21 prot. n. 6536;

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