TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2009-05-22, n. 200900383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2009-05-22, n. 200900383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 200900383
Data del deposito : 22 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00481/2009 REG.RIC.

N. 00383/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00481/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 481 del 2009, proposto da:


A S R, rappresentato e difeso dall'avv. D P, con domicilio eletto presso l’avv. William Bertotti in Torino, corso Tassoni, 16;


contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, in data 24.04.2009, con il quale è stata disposta la revoca dalla data di notifica dello stesso dell'incarico di Direttore della Casa Circondariale di Vercelli ed il conferimento dell'incarico provvisorio di Direttore della Scuola di Formazione e di aggiornamento del personale dell'amministrazione Penitenziaria di Verbania;
dell'avviso di avvio del procedimento del 03.02.2009, prot. n. GDAP-0042487-2009 del Direttore Generale notificato tramite il provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte sede di Torino;
copia della segnalazione della visita ispettiva in data 20 maggio 2008, richiamata nel provvedimento di revoca e conferimento di nuovo incarico;
decreto del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria con i quale viene ordinato al ricorrente di assumere a far data del 04 maggio 2009 la Direzione della Scuola di Formazione di Verbania e la Direzione della Casa Circondariale di Biella ove si dovrà recare per quattro volte la settimana;
nonché per l'immediata concessione della sospensiva con reintegrazione dell'incarico di Direttore della Casa Circondariale di Vercelli precedentemente ricoperto;
nonché per la condanna del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria al pagamento delle spese di causa.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuta, ad un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris del ricorso, atteso che l’Amministrazione non risulta aver illustrato, dandone atto con idonea, congrua ed esaustiva motivazione, quali siano “le condizioni di inconciliabilità” della permanenza del ricorrente quale Direttore d’istituto in relazione alla “migliore efficienza organizzativa”, atteso che lo stesso provvedimento dichiara di poter anche prescindere “dalle specifiche disfunzioni comunque evidenziate”, e atteso che tali “condizioni di inconciliabilità” risultano concretizzarsi, oggettivamente, soltanto in riferimento alla permanenza ultradecennale del ricorrente quale Direttore d’istituto, permanenza che, di per sé, non può ritenersi inconciliabile con una pur necessaria migliore efficienza organizzativa dell’istituto;

Ritenuto, pertanto, che anche il richiamo alla relazione di visita ispettiva non appare esaustivo, in quanto l’Amministrazione, nell’adozione del provvedimento di revoca, avrebbe dovuto specificatamente valutare se le disfunzioni riscontrate fossero addebitabili ad inerzia o inadeguatezza del ricorrente o derivassero da condizioni oggettive ineliminabili;

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