TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2024-08-05, n. 202415692
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/08/2024
N. 15692/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12708/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12708 del 2022, proposto da
SA IO UG, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 2026 del 24.08.2022 ricevuto a mezzo posta elettronica ordinaria in pari data, a mezzo del quale l'Amministrazione Scolastica ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita dalla ricorrente in Romania, rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione per le classi di concorso sul Sostegno nella Scuola Secondaria di I grado (ADMM) e II grado (ADSS); nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, propedeutico, conseguenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 24 agosto 2022 il Ministero dell’Istruzione ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente, ai sensi del d. lgs. n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva europea 2005/36/CE, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno acquisita in Romania.
2. La ricorrente ha pertanto chiesto, previa concessione di idonee misure cautelari, l’annullamento dell’atto indicato in epigrafe, affidando il ricorso ad un unico complesso motivo di censura:
Violazione di legge: art.