TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2024-08-05, n. 202415692
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Pubblicato il 05/08/2024
N. 15692/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12708/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12708 del 2022, proposto da
S V R, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 2026 del 24.08.2022 ricevuto a mezzo posta elettronica ordinaria in pari data, a mezzo del quale l'Amministrazione Scolastica ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita dalla ricorrente in Romania, rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione per le classi di concorso sul Sostegno nella Scuola Secondaria di I grado (ADMM) e II grado (ADSS);nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, propedeutico, conseguenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 24 agosto 2022 il Ministero dell’Istruzione ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente, ai sensi del d. lgs. n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva europea 2005/36/CE, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno acquisita in Romania.
2. La ricorrente ha pertanto chiesto, previa concessione di idonee misure cautelari, l’annullamento dell’atto indicato in epigrafe, affidando il ricorso ad un unico complesso motivo di censura:
Violazione di legge: art. 16, comma 6, D.Lgs. n. 206/2007;art. 6, L. 241/1990 e s.m.i.;Difetto di istruttoria;erroneità dei presupposti;abuso di potere;travisamento dei fatti.
Parte ricorrente lamenta la violazione della normativa europea e nazionale in tema di riconoscimento di titoli di specializzazione rilasciati da altro Stato dell’Unione Europea. In particolare, deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’Amministrazione, prima di procedere alla valutazione comparativa tra il precorso formativo seguito in Romania e il percorso formativo previsto dalla normativa italiana per il conseguimento della specializzazione sul sostegno, non avrebbe chiesto – in ossequio ai principi del c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 6, L. 241/1990 s.m.i. – all’interessata di produrre la documentazione eventualmente necessaria ad effettuare tale raffronto.
3. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione e memorie.
4. Con ordinanza del 27 luglio 2023 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare anche ai fini del riesame.
5. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2024 la causa è stata assunta in decisione.
6. Preliminarmente il Collegio rileva che dalla documentazione in atti di causa non risulta che il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia dato esecuzione all’ordinanza cautelare che disponeva di riesaminare la posizione della ricorrente.
7. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui appresso.
7.1 Assume carattere assorbente la censura del gravame riguardante la violazione del principio del soccorso istruttorio e del difetto di istruttoria.
L’art. 16 comma 2 d.lgs. n. 206/2007 dispone che “ entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni ”. Il successivo art. 17 comma 2 del d.lgs. n. 206/2007 prevede che le autorità competenti a pronunciarsi sull’istanza “ possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine ”.
Nella specie, la domanda finalizzata a ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania è stata respinta in ragione delle carenze riscontrate nella documentazione presentata a corredo dell’istanza e delle “ incolmabili differenze ” emerse “ tra il percorso formativo previsto dalla normativa italiana per il conseguimento della specializzazione sul sostegno e il precorso formativo seguito in Romania che ha portato l’istante a conseguire l’attestato di formazione di cui chiede il riconoscimento ” (p. 16 del provvedimento di diniego).
In tale frangente incombeva sull’Amministrazione l’obbligo di comunicare alla ricorrente le carenze documentali rilevate, invitando l’interessata a produrre le necessarie integrazioni ovvero a fornire le informazioni ritenuti utili al fine di procedere all’analisi in concreto del percorso formativo svolto in Romania.
Dagli atti di causa, tuttavia, non risulta che il Dicastero, prima dell’adozione del provvedimento negativo, abbia chiesto alla ricorrente eventuali integrazioni documentali o informazioni concernenti la formazione conseguita all’estero - come previsto dagli articoli 16 e 17 del D. lgs. n. 206/2007 - prima di determinarsi in ordine all’esistenza di differenze incolmabili ostative al riconoscimento richiesto.
Da quanto evidenziato discende la fondatezza della scrutinata doglianza.
7.2 La fondatezza di tale doglianza, previo assorbimento delle restanti censure, determina l’annullamento del provvedimento impugnato con cui il Ministero ha negato il riconoscimento del titolo, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza presentata dalla ricorrente, previa acquisizione di ogni altro documento o informazione sulla sua formazione ritenuti necessari al fine di determinarsi sull’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.