TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2018-07-18, n. 201804391
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Pubblicato il 18/07/2018
N. 04391/2018 REG.PROV.CAU.
N. 06291/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6291 del 2018, proposto da
M C, E C, Anna Casa', S L, A M, B P, F B, rappresentati e difesi dagli avvocati S D, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S D in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;
contro
Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Partecipante Procedura di Mobilità Che Abbia Già Ottenuto il Titolo di Specializzazione Sul Sostegno A Seguito del Corso, Manlio Sollazzo, Laura La Manna, Rosamaria Adamo non costituiti in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,per l'annullamento
previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ri-cerca n. 207 del 9 marzo 2018 e relativi allegati e note nella parte in cui, anche interpretata, non permette la partecipazione alla mobilità su posto di sostegno ai soggetti ammessi al T.F.A. terzo ciclo che otterranno il titolo entro il 30 giugno 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che i ricorrenti impugnano l’ordinanza in epigrafe indicata nella parte in cui prevede che il titolo di specializzazione debba essere posseduto dai partecipanti al momento della presentazione della domanda di mobilità;
Considerato che tale previsione non risulta affetta da irragionevolezza ma, al contrario, è espressione di un principio generale in materia di concorsi pubblici (che trova, fra l'altro, la sua codificazione anche nell'art. 2, comma 7, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), in base al quale, in assenza di diversa previsione, i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione;
Ritenuto, in considerazione della peculiarità della questione trattata, che le spese di giudizio possono essere compensate.