TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-07-28, n. 202001933

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-07-28, n. 202001933
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202001933
Data del deposito : 28 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2020

N. 01933/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00449/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2002, proposto da
Munafo' Caterina e N L, rappresentate e difese dall'avvocato C B, domiciliate per legge presso la Segreteria del Tar Catania;

contro

Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S G in Catania, via Umberto, 354;

per l'annullamento

dell’ingiunzione adottata ex R.D. n. 639/1910 – senza protocollo e numero – notificata alla ricorrente in data 7 marzo 2000, con la quale il Comune di Messina ha richiesto il pagamento della complessiva somma di £. 117.544.662 di cui £. 30.972.619 per sanzioni amministrative ex art. 50 L. R. n. 71/1978 e di £. 59.712.760 per interessi legali, somme tutte relative alla concessione edilizia n. 7286 del 5.2.1983;
il tutto, con l’avvertenza che in caso di omesso o ritardato pagamento nei termini sopra indicati si procederà con gli atti coati mediante iscrizione a ruolo a norma dell’art. 16 della L. N. 47/1985 e del R.D. n. 639/1910;

per l’accertamento e la declaratoria della prescrizione del credito vantato dal Comune di Messina a titolo di contributo del costo di costruzione oltre a sanzioni pecuniarie ed interessi di mora.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 giugno 2020 il dott. Francesco Bruno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 5 febbraio 1983, il Comune di Messina ha rilasciato alla sig.ra Munafò Caterina e alla Società Omnia Edilimpex s.a.s. (acquirente del terreno) la concessione edilizia n. 7286 per la realizzazione di un fabbricato a più elevazioni fuori terra, che avrebbe dovuto essere realizzato dalla medesima società acquirente;
nel contempo l’amministrazione ha revocato la precedente concessione n. 6983 del 19 maggio 1982.

Nello stesso provvedimento concessorio il Comune ha provveduto a quantificare i relativi oneri di urbanizzazione ed il connesso costo di costruzione, detraendo dall’importo ancora dovuto quanto già corrisposto dal privato subito dopo il rilascio della revocata concessione n. 6983 del 19 maggio 1982.

Molto tempo dopo, il Comune di Messina, con atto di ingiunzione n. 44 del 31 gennaio 2000 notificato in data 7 marzo 2000, adottato ai sensi del R.D. 639/2010, rubricato “ recupero somme relative al pagamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ”, ha ingiunto alla Ditta Munafò Caterina il pagamento della complessiva somma di £. 117.544.662, di cui £. 30.972.619 per sanzioni amministrative ex art. 50 L.R. n. 71/1978 (Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione) e di £. 59.712.760 per interessi legali (determinati alla data del 31.12.1999).

La ditta Munafò ha, dapprima, impugnato detta ordinanza ingiunzione innanzi al Tribunale civile, chiedendone la sospensione;
successivamente, ottenuta dal g.o. l’ordinanza del 20.11.2000, dichiarativa del difetto di giurisdizione, ha notificato in data 6 febbraio 2002 il ricorso in epigrafe, col quale ha sollevato le seguenti censure:

1.- intervenuta prescrizione di tutte le pretese condensate nell’ingiunzione, per decorso di un termine superiore al decennio, posto che il primo atto con il quale è stata manifestata la pretesa creditoria è l’ingiunzione notificata il 7 marzo 2000, mentre i crediti sono nati col rilascio della concessione, datata 5 febbraio 1983;

2.- prescrizione delle sanzioni per decorso del termine quinquennale generale previsto dall’art. 28 della L. 689/1981;

3.- difetto di motivazione per mancata esternazione delle modalità di determinazione della sorte capitale, degli interessi di mora e delle sanzioni;

4. – poiché i debiti verso il Comune nascenti dalla concessione edilizia erano stati garantiti dalla ricorrente con apposita polizza fideiussoria stipulata con la

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