TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2013-07-16, n. 201300247

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2013-07-16, n. 201300247
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201300247
Data del deposito : 16 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00151/2013 REG.RIC.

N. 00247/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2013, proposto da:
North East Services S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. M B, A P e M v Z, con domicilio eletto presso l’ultimo in Bolzano, piazza Domenicani, 35;

contro

Abd Airport S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. S A, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, via Wolkenstein, 6;

nei confronti di

Vienna Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. F T e G C, con domicilio eletto presso il T.R.G.A. in Bolzano, via Claudia dé Medici n. 8;

Südtiroler Ronda S.r.l.;

per l'annullamento

- della determinazione n. 6/2013 con cui Abd Airport S.p.a. ha determinato l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di controllo e sicurezza a Vienna Servizi S.r.l.;

- dei verbali 19.4.2013 e 21.3.2013;

- della nota di Abd Airport S.p.a. del 17.5.2013, prot. n. 0591/13/MKR/amr, recante il diniego di autotutela ex art. 243 bis, d.lgs. n. 163/06;

- ove occorra, della lettera d'invito e di tutti gli atti componenti la lex specialis di gara, ove non prevedono la necessaria dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali e finanziari ai fini dell'aggiudicazione;

- del contratto, ove stipulato;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Abd Airport S.p.a. e di Vienna Servizi S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. a), 60, 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2013 il Cons. T D G e uditi per le parti i difensori:

avv. A. Parabelli per la ricorrente;

avv. S. Ascioni per Abd Airport S.p.a.;

avv. G. Covino per Vienna Servizi S.r.l.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con Bando di gara pubblicato sulla G.U. CE del 4.9.2012, Abd Airport S.p.a. indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo e sicurezza presso l’aeroporto di Bolzano.

La gara veniva dichiarata deserta.

Successivamente, con lettera d’invito dd. 28.1.2013, Abd Airport S.p.a. avviava una procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006, invitando North East Services S.p.a. e Vienna Servizi S.r.l.

La suddetta procedura negoziata veniva però annullata in autotutela dalla Abd Airport S.p.a., essendo stato compromesso il principio di segretezza delle offerte a causa dell’errata apertura anzitempo della busta contenente l’offerta economica di una delle ditte concorrenti.

Veniva pertanto attivata un’ulteriore procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, alla quale partecipavano, oltre alla ricorrente North East Services S.p.a., la Vienna Servizi S.r.l. e la Südtiroler Ronda S.r.l.

Al termine delle operazioni di gara, l’affidamento del servizio di controllo e sicurezza presso l’aeroporto di Bolzano veniva aggiudicato in via definitiva alla Vienna Servizi S.r.l.

In data 26.4.2013 la stazione appaltante provvedeva ad inoltrare all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla North East Services S.p.a. in sede di offerta la comunicazione ex art. 79, comma 5bis del d.lgs. n. 163 del 2006.

Con lettera dd.

3.5.2013 la North East Services S.p.a., dando atto di aver ricevuto la suddetta comunicazione, inoltrava alla stazione appaltante l’informativa di cui all’art. 243bis del d.lgs. n. 163 del 2006;
informativa che veniva riscontrata negativamente dall’Abd Airport S.p.a. con nota del 17.5.2013.

Con il presente ricorso la North East Services S.p.a. impugna gli atti indicati in epigrafe.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:

1) Violazione della lex specialis di gara;
violazione art. 5, d.m. 29 gennaio 1999, n. 85 ed art. 2, d.m. Ministero dei Trasporti e della navigazione 23 febbraio 2000;
eccesso di potere per carenza di istruttoria;
errata individuazione dei presupposti in fatto ed in diritto;
violazione dei principi di buon andamento ed efficienza;

2) Violazione artt. 4 e 5, all. a) e b), d.m. 29 gennaio 1999 ed art. 2, decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 23 febbraio 2000;
illogicità nella fissazione dei requisiti tecnico-professionali;
travisamento dei presupposti;

3) Violazione della lex specialis di gara, nel combinato disposto tra il capo i, lett. a) della lettera d’invito e l’art.

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