TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-10-20, n. 202201629
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 01629/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2022, proposto da
E T, rappresentato e difeso dagli avvocati G I, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati I D L, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria del diritto
del ricorrente ad esercitare l'accesso e, perciò, a prendere visione dell'estratto contributivo analitico (c.d. UNICARPE, o Retr. Pens, o documento avente qualunque denominazione), unico documento riportante le retribuzioni accreditate per ogni singolo periodo lavorativo e figurativo utilizzate per il calcolo della pensione attualmente in pagamento, nonché l'ultimo modello TE08,
e per la condanna
dell’INPS all'esibizione dell'estratto contributivo analitico (c.d. “UNICARPE”, o Retr. Pens, o documento avente qualunque denominazione), nonché il modello ultimo TE08 della pensione del ricorrente attualmente in pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori avv. F. Cannoletta, anche in sostituzione dell'avv. G. Insalata, per la parte ricorrente, avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis e M. Mattia, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto la condanna dell’INPS all’esibizione, in favore del ricorrente, dell’estratto contributivo analitico (c.d. “UNICARPE”, o Retr. Pens, o documento avente qualunque denominazione) nonché il modello ultimo TE08 della pensione del ricorrente attualmente in pagamento;
- rilevato che con nota depositata in data 5.10.2022 il difensore di parte ricorrente ha documentato l’avvenuta evasione della richiesta ostensiva da parte dell’Inps;
- preso atto del soddisfacimento della pretesa azionata dal ricorrente nell’odierno giudizio, e ritenuto, per tali ragioni, di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- ritenuto che l’avvenuto soddisfacimento della pretesa ostensiva, da parte dell’Inps, in data 14.6.2022, e pertanto prima del deposito dell’odierno ricorso (avvenuto in data 17.6.2022), giustifichi la compensazione delle spese di lite;