TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-10-20, n. 202201629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-10-20, n. 202201629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202201629
Data del deposito : 20 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2022

N. 01629/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00715/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 715 del 2022, proposto da
E T, rappresentato e difeso dagli avvocati G I, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati I D L, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria del diritto

del ricorrente ad esercitare l'accesso e, perciò, a prendere visione dell'estratto contributivo analitico (c.d. UNICARPE, o Retr. Pens, o documento avente qualunque denominazione), unico documento riportante le retribuzioni accreditate per ogni singolo periodo lavorativo e figurativo utilizzate per il calcolo della pensione attualmente in pagamento, nonché l'ultimo modello TE08,

e per la condanna

dell’INPS all'esibizione dell'estratto contributivo analitico (c.d. “UNICARPE”, o Retr. Pens, o documento avente qualunque denominazione), nonché il modello ultimo TE08 della pensione del ricorrente attualmente in pagamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori avv. F. Cannoletta, anche in sostituzione dell'avv. G. Insalata, per la parte ricorrente, avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis e M. Mattia, per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto la condanna dell’INPS all’esibizione, in favore del ricorrente, dell’estratto contributivo analitico (c.d. “UNICARPE”, o Retr. Pens, o documento avente qualunque denominazione) nonché il modello ultimo TE08 della pensione del ricorrente attualmente in pagamento;

- rilevato che con nota depositata in data 5.10.2022 il difensore di parte ricorrente ha documentato l’avvenuta evasione della richiesta ostensiva da parte dell’Inps;

- preso atto del soddisfacimento della pretesa azionata dal ricorrente nell’odierno giudizio, e ritenuto, per tali ragioni, di dichiarare la cessazione della materia del contendere;

- ritenuto che l’avvenuto soddisfacimento della pretesa ostensiva, da parte dell’Inps, in data 14.6.2022, e pertanto prima del deposito dell’odierno ricorso (avvenuto in data 17.6.2022), giustifichi la compensazione delle spese di lite;

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