TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-03-02, n. 201503570

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-03-02, n. 201503570
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201503570
Data del deposito : 2 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08800/2014 REG.RIC.

N. 03570/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08800/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8800 del 2014, proposto da: N E A, rappresentata e difesa dall'avv. M F, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

sul decreto emesso nei procedimenti riuniti rg 634, 635, 636, 637, 640, 873 e 884 del 2008 dalla Corte di Appello di Roma Sezione equa riparazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente agisce per l’esecuzione della pronuncia in oggetto nella parte in cui reca la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle somme in essa liquidate a suo favore a titolo di equa riparazione.

Dedotto il carattere di definitività della pronunzia ed esposto che l’Amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando giudiziario, parte ricorrente ha chiesto che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., questo giudice amministrativo dichiari, in esecuzione della pronuncia di cui sopra, l’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme dovute, assegnando per l’effetto un congruo termine per adempiere, disponendo immediatamente che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno per il ritardo nell’esecuzione del giudicato nella misura ritenuta di giustizia;
oltre alle spese accessorie e alle spese di lite del presente giudizio.

Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio.

Nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Sulla base della documentazione depositata e delle deduzioni svolte, non contrastate ex adverso, va ritenuto che la pronuncia indicata in epigrafe non abbia, allo stato, ricevuto esecuzione.

Il ricorso va perciò accolto, nei sensi e nei limiti di cui appresso.

In relazione alla domanda principale, va ordinato al Ministero intimato di dare piena ed integrale esecuzione alla decisione di cui in epigrafe e, per l’effetto, di corrispondere in favore di parte ricorrente l’importo fissato nella decisione in epigrafe a titolo di equa riparazione, nonché gli interessi legali sulla predetta somma, decorrenti dalla data della domanda.

In relazione alla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, il Collegio ritiene che detto capo di domanda rimandi direttamente alla previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. (“il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo”;
istituto della c.d. astreinte), considerato che la pretesa sostanziale azionata attiene proprio all’interesse al conseguimento di un ristoro patrimoniale per il danno connesso al ritardo nell’esecuzione del giudicato espressamente menzionato nella citata disposizione normativa.

Per tale ragione il Collegio, tenuto conto che detta norma si applica anche nel caso in cui l'obbligo di cui si chiede l'adempimento consista in un'obbligazione pecuniaria (cfr., in particolare, Cons. Stato, V, 14 maggio 2012 n. 2744), precisa che:

a) rispetto all’inadempimento dell’obbligazione di pagare una somma di denaro portata da titolo esecutivo giudiziale e in vista dell’applicazione dell’istituto di cui si discute, è concedibile all’Amministrazione un termine di “tolleranza” di sei mesi, la cui decorrenza va individuata con riferimento alla data in cui il titolo giudiziale recante la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo, munito della prescritta formula esecutiva, è stato notificato nei confronti dell’Amministrazione soccombente;

b) scaduto tale semestre, nulla osta, anche in carenza di attualità di disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo, alla condanna dell’Amministrazione al pagamento, a cagione del ritardo, di una somma di danaro in favore del creditore;

c) la quantificazione di tale somma può essere effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU con riferimento alla commisurazione degli interessi moratori dovuti dall’Amministrazione per il ritardo nel pagamento delle somme liquidate, dell’“interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali”;

d) ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., non è ininfluente nella considerazione della misura del risarcimento la tempestiva attivazione da parte del creditore del rimedio dell’ottemperanza;

e) detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale dovuta a titolo di equa riparazione – dovrà essere quindi corrisposta, a carico dell’Amministrazione, a far tempo dalla notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, ma comunque da momento non anteriore al decorso del predetto termine di mesi sei, fino all’effettivo soddisfacimento del credito.

Applicando tali princìpi al caso di specie, il Collegio ravvisa la sussistenza delle condizioni per condannare il Ministero intimato al pagamento di una somma in favore dell’odierna parte ricorrente, che – alla stregua di quanto precedentemente osservato – andrà quantificata dalla stessa Amministrazione con riferimento ai parametri di determinazione appena indicati.

Non sono invece dovute le spese per il precetto o per altri atti relativi al procedimento di esecuzione forzata ex artt. 474 ss. c.p.c.;
né sono dovute altre somme a titolo di risarcimento ulteriori o diverse rispetto a quelle di cui al precedente capoverso.

Quanto al restante, il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso termine, di tutte le somme sopra indicate.

Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del responsabile dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti derivanti dall’applicazione della c.d. legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le spese di lite del presente giudizio, anche valutate le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio, possono essere interamente compensate fra le parti.

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