TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-10-13, n. 201501306
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Testo completo
N. 01306/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2015, proposto da D L A, rappresentato e difeso dall’avv. S D P, con domicilio eletto presso l’avv. Carla Saltarelli in Bari, via Melo, 35;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi nel procedimento iscritto al n. 653/11 della Corte di Appello di Bari reso il 21 febbraio 2012, depositato in data 21 marzo 2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. F C e udito nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 per la parte ricorrente il difensore avv. Flavio Lorusso, su delega dell’avv. S D P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente D L A agiva in giudizio per l’esecuzione del decreto del 21 febbraio 2012 reso nel procedimento iscritto al r.g. n. 653/11 e depositato in data 21 marzo 2013, con cui la Corte d’Appello di Bari - Sezione Prima Civile condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di €. 3.700,00 ai sensi dell’art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89, oltre gli interessi dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento della metà delle spese di giudizio, pari ad € 510,00 (€ 210,00 per diritti ed € 300,00 per onorari), oltre il rimborso forfettario ed accessori di legge.
Esponeva il deducente di aver provveduto alla notificazione in forma esecutiva del menzionato