TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-10-13, n. 201501306

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-10-13, n. 201501306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501306
Data del deposito : 13 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00267/2015 REG.RIC.

N. 01306/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00267/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2015, proposto da D L A, rappresentato e difeso dall’avv. S D P, con domicilio eletto presso l’avv. Carla Saltarelli in Bari, via Melo, 35;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi nel procedimento iscritto al n. 653/11 della Corte di Appello di Bari reso il 21 febbraio 2012, depositato in data 21 marzo 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e udito nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 per la parte ricorrente il difensore avv. Flavio Lorusso, su delega dell’avv. S D P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente D L A agiva in giudizio per l’esecuzione del decreto del 21 febbraio 2012 reso nel procedimento iscritto al r.g. n. 653/11 e depositato in data 21 marzo 2013, con cui la Corte d’Appello di Bari - Sezione Prima Civile condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di €. 3.700,00 ai sensi dell’art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89, oltre gli interessi dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento della metà delle spese di giudizio, pari ad € 510,00 (€ 210,00 per diritti ed € 300,00 per onorari), oltre il rimborso forfettario ed accessori di legge.

Esponeva il deducente di aver provveduto alla notificazione in forma esecutiva del menzionato decreto;
che, ciononostante, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non versava le somme dovute.

L’interessato, perciò, adiva questo Tribunale per la condanna del Ministero intimato al pagamento della somma indicata, chiedendo altresì per il caso di inottemperanza la nomina di commissario ad acta .

Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistendo al gravame.

Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2015 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

In primis , va rilevato che l’azione risulta correttamente proposta dopo il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1 decreto legge n. 669/1996 convertito nella legge n. 30/1997.

Dagli atti di causa si evince che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha corrisposto al ricorrente la somma di cui al menzionato decreto della Corte di Appello di Bari e ritualmente notificato in forma esecutiva.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318;
Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9342).

In atti è presente il certificato (reso in data 3.2.2015) della Corte di Appello di Bari in ordine alla non impugnazione del decreto in esame.

La domanda dell’interessato può, pertanto, essere accolta in relazione alle somme liquidate nel suddetto decreto.

In conclusione, il Collegio ritiene provato l’inadempimento di parte convenuta e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere, in esecuzione del suddetto decreto della Corte di Appello di Bari, al pagamento delle somme indicate in favore del ricorrente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento.

Per il caso di persistente inadempienza del Ministero convenuto, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà, ad istanza di parte, all’integrale esecuzione del menzionato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della stessa Amministrazione intimata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione della serialità del contenzioso in esame.

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