TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2019-01-03, n. 201900002

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2019-01-03, n. 201900002
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201900002
Data del deposito : 3 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2019

N. 00002/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00266/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ichnusa Marinas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tiziano 3;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;

nei confronti

Marinedi S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto n. 135 del 28 dicembre 2017, comunicato alla ricorrente il 10 gennaio 2017, con il quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha revocato la gara per l'affidamento in concessione dei beni demaniali ubicati nel Molo Ichnusa del Porto di Cagliari al fine di realizzare e gestire ormeggi per imbarcazioni da diporto (anche oltre i 1000 m. di lunghezza) e crociere locali, nonché gestire l'adiacente struttura polifunzionale per lo svolgimento di attività di servizio per l'utenza degli ormeggi e per la fruizione turistica cittadine della zona (CIG:5318958EFB) e ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per la condanna dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna al pagamento in favore della ricorrente dell'indennizzo previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 24171990, in via subordinata rispetto alla domanda di annullamento della revoca dell'appalto formulata nel ricorso principale e solo ove il Collegio ritenesse legittima la revoca dell'appalto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Cagliari;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nel 2014, la società Ichnusa Marinas s.r.l. si è aggiudicata in via definitiva la gara per l’affidamento in concessione dei beni demaniali ubicati nel Molo Ichnusa del Porto di Cagliari al fine di realizzare e gestire ormeggi per imbarcazioni da diporto (anche oltre i 1000 m. di lunghezza) e crociere locali, nonché gestire l’adiacente struttura polifunzionale per lo svolgimento di attività di servizio per l’utenza degli ormeggi e per la fruizione turistica della zona.

Il procedimento veniva sospeso dal Commissario Straordinario dell’Ente con decreto n. 25 del 18 marzo 2015 perché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, in seguito ad un esposto, aveva intrapreso un’indagine sulla gara e sequestrato tutti gli atti della stessa.

Il Presidente dell’Autorità, subentrato al Commissario, con provvedimento n. 135 del 28 dicembre 2017, ha revocato la procedura di gara già aggiudicata definitivamente.

Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorta la ricorrente deducendo le seguenti censure:

1) incompetenza;
violazione di legge (art. 97 della Costituzione), art. 4, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

2) violazione dei principi di correttezza e buona fede per mancata valutazione di soluzioni alternative alla revoca, violazione di legge (art. 2 della legge 241/1990) per omesso bilanciamento degli interessi coinvolti, con particolare riferimento all’interesse di Ichnusa Marinas a conservare l’aggiudicazione, violazione di legge per carenza o comunque insufficiente motivazione (violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990);

3) eccesso di potere per violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Si costituiva l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 2 ottobre 2018 la ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti per domandare, ove la revoca impugnata venisse ritenuta legittima, la condanna della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna a versare alla ricorrente, a titolo di indennizzo, la somma di € 40.000,00 ovvero la somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa.

Alla udienza pubblica del 7 novembre 2018 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

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