TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2016-07-29, n. 201600917

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2016-07-29, n. 201600917
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201600917
Data del deposito : 29 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2016

N. 00917/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00522/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2016, proposto da:
Dorotheum Gmbh &
Co Kg, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A V W ed E P, con domicilio eletto presso Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

contro

Società North East Services Spa in amministrazione straordinaria e Casonato Sante - Commissario Straordinario e Custode Giudiziario della North East Services Spa in amministrazione straordinaria, rappresentati e difesi dagli avvocati V D, P N, A R e F Z, con domicilio eletto presso F Z in Venezia-Mestre, Via Cavallotti, 22;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Tribunale di Treviso e Guardia di Finanza Nucleo P.T. di Treviso, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

Rm Auctions Ltd, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Trovato e Elena Fabbris, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;

per l'annullamento, previa sospensione

del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto l'autorizzazione all'aggiudicazione definitiva per la procedura di individuazione del player per la vendita di beni della c.d. "Collezione Nes/Compiano" emesso il 23.3.2016 prot. UUo082572;

del provvedimento del Commissario Straordinario e Custode Giudiziario della North East Service spa avente ad oggetto la comunicazione sull'aggiudicazione definitiva emesso in data 24.3.2016;

di ogni atto annesso, connesso o presupposto, compreso il contratto eventualmente stipulato e con particolare riferimento alla nota del Commissario Straordinario di risposta alla richiesta di riesame in autotutela;

per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato con RM Auctions Ltd;

in via subordinata, per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante ai sensi dell’art. 30 CPA;

in via ulteriormente subordinata per la condanna del resistente al rifacimento della procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 34 CPA


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Casonato Sante - Commissario Straordinario e Custode Giud. della Soc. North East Services Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Tribunale di Treviso e di Soc. Rm Auctions Ltd;

Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Rm Auctions Ltd non costituito in giudizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Dorotheum Gmbh &
Co Kg (di seguito solo “Dorotheum”), con ricorso ritualmente notificato, esponeva quanto segue:

-con sentenza n. 238 del 24.10.2013, il Tribunale di Treviso aveva dichiarato lo stato di insolvenza ex art. 3 del D.Lgs. n. 270/99 a carico della società N.E.S. North East Services S.p.A. ed in data 25.11.2013 il Commissario Giudiziale dott. S C aveva depositato la relazione ex art. 28 medesimo decreto;

-il Ministero dello Sviluppo emetteva, in data 5.12.2013, parere favorevole ex art. 29 del D.Lgs. n. 270/99 all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, con successivo decreto del 6.12.2013 dichiarava aperta la detta procedura e nominava, con decreto del 22.1.2014, il dott. S C Commissario Straordinario;

-con decreto del 14.7.2014, il Ministero autorizzava l’esecuzione del programma ex artt. 54 e 62 del D.Lgs. n. 279/99 che prevedeva la vendita all’asta dei beni appartenenti alla c.d. “collezione NES/Compiano” (composta da 434 autoveicoli, 159 motoveicoli, 58 imbarcazioni e 134 biciclette), per il tramite di uno specializzato operatore del settore (“Casa d’Aste”), selezionato sulla base dell’affidabilità del progetto e delle condizioni economiche praticate, con affidamento allo stesso soggetto della gestione della gara competitiva (asta);

-con decreto n. 0250917, il Ministero autorizzava il Commissario a vendere all’asta tutti i beni appartenenti alla detta Collezione, affidando l’incarico in esclusiva alla Casa d’Asta e, in data 20.11.2015, era pubblicato il bando di gara per l’affidamento in esclusiva del contratto di commissione per la vendita all’asta, nel quale erano indicate le modalità di formulazione e i criteri di valutazione dell’offerta;

-alla procedura di assegnazione risultavano ammesse le seguenti Case d’Aste: Bonhams 1973 Ltd, Rm Auctions Ltd, Coys of Kensington Automibiles Limited, Dorotheum Gmbk &
Co KG e Artcurial S.a.S;

-dal verbale di data 18.1.2016, risultava che la migliore offerta era quella formulata da Rm Auctions Ltd, con il punteggio di 83,19, mentre la società ricorrente Dorotheum si collocava al secondo posto con il punteggio di 83,09;

-in data 22.1.2016 era comunicata l’aggiudicazione provvisoria in favore di Rm Auctions Ltd, con il punteggio di 83,19;

-in data 28.1.2016, la società Dorotheum inviava richiesta di riesame della procedura al Commissario Straordinario della società North East Services S.p.A., evidenziando le diverse illegittimità poste in essere dalla Commissione, prime fra tutte l’alterazione dei criteri di valutazione delle offerte;

-in data 6.2.2016, la società North East Services S.p.A., in persona del Commissario Straordinario, respingeva la richiesta di riesame e, in data 3.2.2016, il Tribunale di Treviso rilasciava il nulla osta favorevole all’aggiudicazione definitiva, nonostante la richiesta di riesame;

-in data 23.3.2016, il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzava il Commissario Straordinario all’aggiudicazione definitiva per la procedura di individuazione del player per la vendita di beni della c.d. “Collezione Nes/Compiano” nei confronti della prima classificata Rm Auctions Ltd;

-prendendo atto dell’autorizzazione ministeriale, il Commissario Straordinario comunicava in data 24.3.2016 l’aggiudicazione definitiva in favore di Rm Auctions Ltd.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente Dorotheum, affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, censurava il detto provvedimento del Commissario Straordinario di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e l’autorizzazione ministeriale, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso: “ 1) Violazione di ogni norma e principio in materia di predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte. Violazione dei principi comunitari dell’evidenza pubblica tra cui il principio della par condicio, della trasparenza, dell’imparzialità. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza. Violazione dell’art. 1 della legge 241/90;
2) Violazione del principio generale di immodificabilità delle offerte. Violazione dei principi comunitari di imparzialità, parità di trattamento, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;
3) Violazione di legge. Violazione dell’art. 62 del Dlgs 270/99 in combinato disposto con l’art. 63, terzo comma, violazione e/o falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e buona amministrazione. Articoli 3 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di legalità, giusto procedimento, non discriminazione, trasparenza, certezza, massima partecipazione, eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà
”.

La ricorrente formulava, altresì, istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e domanda di risarcimento dei danni subiti.

Resistevano in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.

Anche North East Services S.p.A. in amministrazione straordinaria ed il dott. S C quale Commissario Straordinario e Custode Giudiziario della North East Services S.p.A. si costituivano in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, insistendo, nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Resisteva in giudizio anche RM Auctions Ltd, la quale anch’essa eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, contestando nel merito le censure avversarie e chiedendone il rigetto in quanto infondate.

RM Auctions Ltd formulava, altresì, ricorso incidentale diretto ad evidenziare la illegittima ammissione di Dorotheum alla procedura, denunciando “ Violazione dei principi in materia di soccorso istruttorio e di immodificabilità delle offerte, violazione dei principi comunitari dell’evidenza pubblica tra cui il principio della par condicio, della trasparenza, dell’imparzialità, eccesso di potere per sviamento, ingiustizia, manifesta irragionevolezza, violazione dell’art. 6 della legge 241/1990 ”.

In vista della Camera di Consiglio Dorotheum depositava memoria difensiva con la quale replicava alle eccezioni preliminari e ribadiva le propria argomentazioni nel merito.

Alla Camera di Consiglio del 22 giugno 2016, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione potendo essere definito con sentenza in forma semplificata, essendo fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti e dalla controinteressata.

Preliminarmente, in linea generale, si osserva che ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, del CPA, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedura di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all’applicazione della normativa comunitaria;
sotto altro profilo, l’art. 3, comma 29, del D.Lgs. n. 163/2006, individua tra gli “enti aggiudicatori”, oltre alle Amministrazioni aggiudicatrici ed alle imprese pubbliche, i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’Autorità competente secondo le norme vigenti.

Tanto premesso, giova ricordare che l’odierna controversia è sorta all’interno di un procedimento diretto alla scelta di un player cui affidare lo svolgimento delle aste per la vendita dei beni appartenenti alla c.d. “Collezione Nes/Compiano”, nell’ambito dell’attività di liquidazione del patrimonio della società North East Services S.p.A., posta in amministrazione straordinaria.

Come noto, la disciplina di riferimento per la vendita dei beni delle imprese in amministrazione straordinaria è dettata dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, recante “ Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ”.

E’ indiscusso tra le parti che il caso in esame attenga non alla ipotesi disciplinata dall’art. 63 del citato decreto legislativo (rubricato “ vendita di aziende in esercizio ”), bensì alla alienazione dei beni di azienda insolvente, ipotesi disciplinata dall’art. 62, il quale dispone che:

1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità delle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria.

2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a euro 51.645 (lire cento milioni) è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità.

3. Il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario.

Nell’ambito di tale alienazione, il Commissario Straordinario dott. Casonato, presumibilmente al fine di conseguire il “migliore realizzo”, ha ritenuto di effettuare una procedura concorsuale finalizzata alla individuazione di un player cui affidare lo svolgimento dell’asta per la vendita dei beni facenti parte della detta collezione. In tale contesto il Ministero ha autorizzato (prima) lo svolgimento della procedura e (dopo) la stipulazione del contratto ad essa conseguente.

L’alienazione di cui si tratta, a ben vedere, costituisce una mera attività di liquidazione del patrimonio dell’impresa, non funzionale all’esercizio dell’impresa stessa, effettuata al fine di distribuire il ricavato ai creditori riconosciuti come tali in sede di verifica dello stato passivo e, quindi, nell’esclusivo interesse di questi, con conseguente insussistenza di quei profili “pubblicistici” evidenziati dalla parte ricorrente e relativi alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale ed al mantenimento dei livelli occupazionali –sussistenti, invece, nel caso di procedure di vendita di compendi aziendali di cui al ricordato art. 63 -, profili che, nella prospettazione di parte ricorrente, determinerebbero (e giustificherebbero) “l’attrazione” della controversia nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo. In altre parole, nel caso in esame, la procedura di vendita dei beni dell’impresa non è espressione del potere amministrativo esercitato in funzione di esigenze di politica industriale di carattere generale e, in definitiva, per il conseguimento di interessi pubblici, ma è unicamente diretta alla migliore soddisfazione degli interessi dei creditori dell’impresa insolvente.

Del resto, gli stessi contratti diretti alla cessione dei beni dell’impresa insolvente sono contratti a tutti gli effetti di diritto privato, stipulati dal Commissario per conto dell’impresa, ancorché nell’ambito di una fase procedimentalizzata in cui interviene la pubblica amministrazione che deve dare il suo consenso all’atto liquidatorio (in tal senso Cass. S.U. 24 novembre 2015, n. 23894 ).

Sotto altro e diverso profilo, si deve, inoltre, rilevare che il Commissario Straordinario, in base alla normativa sopra richiamata, in luogo dell’attivazione di una procedura per la scelta del soggetto che dovrà dare corso alla vendita all’asta dei beni –cioè una sorta di “ausiliario” del Commissario medesimo -, ben avrebbe potuto individuare direttamente tale soggetto, non essendo stabilito alcun obbligo normativo di provvedere tramite procedura ad evidenza pubblica;
il Commissario, invece, ha ritenuto che, ai sensi ed in conformità all’art. 62 del D.Lgs. n. 270/1999, “il migliore realizzo dei beni e le forme adeguate di alienazione, in relazione alla loro natura” consistessero proprio nella vendita di tali beni tramite uno specializzato operatore del settore (casa d’Asta).

In conclusione, rientrando gli atti impugnati nell’ambito di una mera attività liquidatoria del patrimonio di impresa insolvente, né ravvisandosi ipotesi di giurisdizione esclusiva, la controversia oggetto del presente giudizio sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo, spettando a quella del giudice ordinario.

Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò a valere anche sulle domande accessorie al ricorso principale e il ricorso incidentale proposto.

Peraltro, alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e all’affermazione di quella del giudice ordinario, consegue la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II° del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte Cost. n. 77/2007 e Cass. Sez. Un. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009.

La indubbia peculiarità e la novità della questione affrontata costituiscono, a parere del Collegio, quei gravi motivi che soli consentono di integralmente compensare tra tutte le parti le spese del giudizio.

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