TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2022-05-13, n. 202200297
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Pubblicato il 13/05/2022
N. 00297/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2021, proposto da
N D, rappresentato e difeso dall'avvocato I C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
1) del provvedimento emesso dalla Questura di Ancona in data 3 febbraio 2021 notificato alla ricorrente in data 21 ottobre 2021 con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;
2) di ogni altro atto a questo presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a., avuto riguardo all’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Considerato, infatti, che con dichiarazione resa a verbale dell’odierna camera di consiglio, parte ricorrente ha rappresentato essere venuto meno l’interesse alla decisione sulla presente causa, dal momento che l’Amministrazione, all’esito dell’ordinanza di questo Tribunale n. 17/2022, ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare improcedibile con compensazione delle spese di giudizio.