TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2022-05-13, n. 202200297

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2022-05-13, n. 202200297
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200297
Data del deposito : 13 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2022

N. 00297/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00681/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2021, proposto da
N D, rappresentato e difeso dall'avvocato I C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

1) del provvedimento emesso dalla Questura di Ancona in data 3 febbraio 2021 notificato alla ricorrente in data 21 ottobre 2021 con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;

2) di ogni altro atto a questo presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a., avuto riguardo all’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Considerato, infatti, che con dichiarazione resa a verbale dell’odierna camera di consiglio, parte ricorrente ha rappresentato essere venuto meno l’interesse alla decisione sulla presente causa, dal momento che l’Amministrazione, all’esito dell’ordinanza di questo Tribunale n. 17/2022, ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare improcedibile con compensazione delle spese di giudizio.

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