TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2016-06-10, n. 201606715

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2016-06-10, n. 201606715
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201606715
Data del deposito : 10 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10157/2010 REG.RIC.

N. 06715/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10157/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10157 del 2010, proposto da:
M D e D D R, rappresentati e difesi dal prof. avv. A C, presso il cui studio in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2, hanno eletto domicilio;

contro

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

nei confronti di

Paolo A e Alessandro M, rappresentati e difesi dall’avv. Irma Bombardini, presso il cui studio in Roma, Via Appia Nuova n. 59, hanno eletto domicilio;
Umberto V, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico V, presso il cui studio in Roma, Via Bering n. 16, ha eletto domicilio;
Gaetana S, rappresentata e difesa dal prof. avv. Piero Sandulli, presso il cui studio in Roma, Via F. Paulucci de Calboli n. 9, ha eletto domicilio;

per l'annullamento

a) della nota ministeriale n. 28441 del 26.11.2008, recante “Programmazione triennale del fabbisogno di personale: anni 2008/2009/2010”;

b) della nota ministeriale n. 5190 del 27.2.2009, recante “Richiesta di autorizzazione ad assumere anno 2008 per il settore Infrastrutture e per il settore Trasporti”;

c) della nota ministeriale n. 23095 del 10.5.2010, recante “Richiesta di rimodulazioni delle assunzioni autorizzate con d.P.R. 28 agosto 2009”;

d) della nota ministeriale n. 24824 del 17.5.2010, recante “Richiesta di rimodulazioni delle assunzioni autorizzate con d.P.C.M. 17.11.2009”;

e) delle note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, n. 23785 del 18.5.2010 e n. 24366 del 21.5.2010, di riscontro alle menzionate richieste di autorizzazione all’assunzione (nn. 23095 e 24824 del 2010);

f) delle note del Ministero dell’economia e delle finanze nn. 50177 e 50189 dell’8.6.2010, di riscontro alle menzionate richieste di autorizzazione all’assunzione (nn. 23095 e 24824 del 2010);

g) di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi inclusi i contratti individuali di lavoro stipulati in attuazione dei provvedimenti impugnati e, per quanto occorrer possa, il d.P.R. 28.8.2009 (“Autorizzazione ad assumere personale nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici”) e il d.P.C.M. 17.11.2009 (“Autorizzazione ad assumere unità di personale per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie e le autorità di bacino”).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 12 maggio 2016 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 27.10.2010 (dep. il 23.11), i ricorrenti in epigrafe, nel premettere:

- che con d.P.C.M.

4.8.2005 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito, anche Mit) veniva autorizzato a bandire procedure concorsuali per l’assunzione di 10 dirigenti tecnici di seconda fascia (8 ingegneri e 2 informatici);

- che sulla base di tale autorizzazione, a seguito dello “scorporo” del Dicastero disposto con il d.l. n. 181/2006, ciascuno dei neo istituiti Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti indiceva un concorso per l’assunzione di 1 dirigente tecnico, pubblicando identici bandi il 5.9.2006 (Infrastrutture) e il 12.9.2006 (Trasporti);

- che entrambi partecipavano al “concorso Infrastrutture”;

- che i Ministeri venivano nuovamente accorpati per effetto del d.l. 16 maggio 2008, n. 85, e degli inerenti provvedimenti attuativi (d.P.C.M. 6.8.2008, dd.P.R. 3.12.2008, nn. 211 e 212, d.m. 2.4.2009, n. 307), recanti tra l’altro istituzione del ruolo unico del personale dirigenziale;

- che al termine delle selezioni venivano approvate le graduatorie con decreti direttoriali: i) del 23.4.2008 (n. 7877), pubblicato il 29.8.2008, per il “concorso Infrastrutture”, con il seguente esito: Lanuti, Pizzi, D e De Rogatis; ii) del 27.6.2008 (n. 90), pubblicato il 9.9.2008, per il “concorso Trasporti”, con il seguente esito: D’Anzi, V, Lanuti, A, M, S (ammessa con riserva);

- che con d.P.C.M. 17.11.2009 il Mit veniva autorizzato ad assumere personale ai sensi dell’art. 1, co. 523, l. n. 296/2006, sulla base delle richieste formulate nel 2008 (per complessive 65 unità);

- che il 13.7.2010 il ricorrente D veniva a conoscenza dell’avvenuta assunzione, da parte del Mit, prima dei sigg.ri V, A e M, idonei nella graduatoria “Trasporti” (approvata con d.d. 27.6.2008), e poi dei sigg.ri Pizzi e De Paola, idonei nella graduatoria “Infrastrutture” (approvata con d.d. 23.4.2008, come riformulata con d.d. 24.5.2010 a seguito di accoglimento di ricorso straordinario del concorrente De Paola, inizialmente escluso);

- di avere ricostruito, a seguito di accesso ai documenti, il procedimento espletato dall’amministrazione;

tanto premesso, hanno chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, deducendo:

Violazione degli artt. 97 Cost., 1 d.l. 16 maggio 2008, n. 85 (conv., con modif., dalla l. 14 luglio 2008, n. 121), del d.P.C.M. 6.8.2008, dei dd.P.R. 3.12.2008, nn. 211 e 212, del d.m. 2.4.2009, n. 307;
violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e affidamento;
eccesso di potere, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento:

i) le menzionate graduatorie del 2008 concernerebbero procedure concorsuali del tutto identiche, in quanto: derivanti dalla medesima autorizzazione (d.P.C.M. 4.8.2005);
attinenti al medesimo profilo professionale (dirigente tecnico);
definite dalla stessa amministrazione (Mit);
caratterizzate da un identico regime di ammissione (come desumibile dai rispettivi bandi);
esse avrebbero dunque a oggetto professionalità pienamente fungibili, risultando differenziate solo in ragione dell’anteriorità dell’approvazione e della pubblicazione della graduatoria “Infrastrutture” rispetto a quella “Trasporti” (mentre non avrebbe alcuna rilevanza il fatto che le relative procedure sarebbero state gestite, per un limitato periodo di tempo, da due amministrazioni distinte);

ii) in questa prospettiva, la decisione del Mit di procedere al prioritario scorrimento della graduatoria successivamente approvata – siccome emergente: a) dalla nota ministeriale prot. 5190 del 27.2.2009 (“richiesta ad assumere anno 2008 per il Settore Infrastrutture e per il Settore Trasporti”), recante manifestazione dell’intenzione di assumere 16 dirigenti, tra cui: “1 dirigente informatico, vincitore, d.d. n. 11201 del 4.8.2006 G.U. Concorso del 12.9.2006 (espletato);
4 dirigenti tecnici, vincitori, d.d. n. 11151 del 4.8.2006 G.U. Concorso del 12.9.2006 (in corso di definizione);
11 dirigenti tecnici e informatici, idonei dei sopracitati concorsi”; b) dai contratti di lavoro stipulati con gli idonei il 21.4 e il 25.6.2010; c) dalla nota ministeriale prot. 24824 del 17.5.2010, recante rimodulazione della richiesta di autorizzazione all’assunzione con l’inclusione di 2 unità dirigenziali da assumere attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata con d.d. 23.4.2010 (ossia di quella riformulata per tener conto del concorrente De Paola) – sarebbe illegittima per contrasto con i principi di buona amministrazione, ragionevolezza, imparzialità e affidamento e, in particolare, con la regola del prioritario scorrimento della graduatoria più risalente (regola enucleata dalla giurisprudenza amministrativa ed espressa anche dal Dipartimento della funzione pubblica nelle circolari 5.3.1993, n. 7, e 31.1.1992, n. 8498);

iii) non rileverebbero, in contrario, le circostanze addotte nella “richiesta di assunzione” di cui alla citata nota Mit del 27.2.2009:

- anzitutto, la distinzione, operata in tale istanza e nella conseguente autorizzazione, tra “ramo infrastrutture” e “ramo trasporti” non sarebbe supportata dal regime normativo di organizzazione del Ministero “riaccorpato”, in quanto: a) l’art. 1, co. 3, d.l. n. 85/2008 avrebbe previsto il trasferimento al nuovo Dicastero delle funzioni del Ministero dei trasporti “con le inerenti risorse finanziare, strumentali e di personale”, e l’art. 14 d.P.R. n. 211/2008 (regolamento di organizzazione) avrebbe istituito il ruolo unico dei dirigenti (“nel quale confluisce il personale già in servizio” presso ciascuno dei due Ministeri oggetto di accorpamento), senza distinguere tra i dipartimenti (l’unicità della dotazione organica sarebbe stata riconosciuta anche nella stessa richiesta del 2009); b) l’amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’avvenuta cessazione del regime transitorio ex art. 1, co. 20, d.l. n. 85/2008 (ultrattività dei regolamenti organizzatori dei due Ministeri, di cui ai dd.P.R. nn. 245 e 271 del 2007, in attesa del perfezionamento di quello relativo al Dicastero riaccorpato), risultando a quella data già operante il nuovo provvedimento di organizzazione del Mit (d.P.R. 3.12.2008, n. 211, recante anche l’abrogazione dei menzionati regolamenti del 2007;
art. 16);
la menzionata distinzione tra i due “rami” atterrebbe pertanto al solo profilo funzionale della destinazione del dirigente allo specifico dipartimento (trasporti o infrastrutture), ma non all’unitaria imputazione del rapporto di servizio all’unico Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la conseguenza che le graduatorie in argomento individuerebbero professionalità destinabili indifferentemente all’uno o all’altro dipartimento;

- sotto altro profilo, si tratterebbe di una distinzione comunque irrilevante ai fini dell’individuazione della graduatoria da utilizzare, posto che quest’ultima determinazione presupporrebbe soltanto il riscontro dell’identità del profilo professionale richiesto e la validità della graduatoria;
nella specie, sarebbe pacifica l’identità del profilo (dirigente tecnico) e dunque la fungibilità delle figure in relazione all’utilizzo nel ramo infrastrutture o trasporti, come peraltro attestato dalla richiesta prot. 23095 del 10.5.2010 di “rimodulazione delle assunzioni autorizzate con d.P.R. 28 agosto 2009” (schema 2 allegato, da cui risulterebbe l’intenzione dell’amministrazione di assumere 24 unità da una stessa graduatoria, Area Terza, da destinare in parte al “settore Infrastrutture” e in altra parte a quello “Trasporti”).

Si sono costituiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha eccepito la tardività del ricorso e la sua infondatezza nel merito (mem. 10.12.10), nonché il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si sono altresì costituiti i sigg.ri A e M, i quali hanno eccepito il difetto di giurisdizione e comunque instato per la reiezione del gravame nel merito (mem. 13.12.10), nonché, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio (20.7.15), la dott.ssa S, cha ha parimenti chiesto la reiezione del ricorso (mem. 3.12.15), e l’ing. V, che, eccepita l’irregolarità dell’integrazione del contraddittorio e ricusata la propria qualità di controinteressato, ha chiesto di dichiararsi l’improcedibilità del ricorso e comunque di accertarne l’infondatezza nel merito (mem. 19.1.16).

All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie, il giudizio è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Le eccezioni di rito sono infondate.

1.1. Quanto alla giurisdizione, sostengono i controinteressati A e M che i ricorrenti azionerebbero il proprio diritto a essere assunti in forza della graduatoria più remota e non svolgerebbero alcuna censura nei confronti delle procedure concorsuali. La decisione sullo scorrimento delle graduatorie non sarebbe però atto di macro-organizzazione, non presentando le caratteristiche di cui all’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 163/06, con la conseguenza che la controversia sarebbe devoluta alla cognizione del giudice ordinario (mem. 13.12.2010 e 14.5.15).

La prospettazione non è condivisibile.

Giova in proposito muovere dall’indirizzo giurisprudenziale sul riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, secondo cui:

a) spettano alla residuale giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001: I) le controversie nelle quali la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione (attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici) e dei provvedimenti che determinano i modi di conferimento della titolarità degli uffici dirigenziali; II) le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle p.a.;

b) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, in quanto determinazioni negoziali private assunte con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 795, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d , c.p.a.).

1.1.1. Nel caso in esame i ricorrenti contestano la determinazione con cui il Ministero, in presenza di due graduatorie ancora valide e disponibili (a loro dire) per il medesimo profilo, avrebbe scelto di assumere i dirigenti tecnici attingendo da quella più recente (nota n. 5190 del 27.2.2009) e, solo successivamente all’esaurimento di questa con l’assunzione di tutti gli idonei (al 21.4.2010), di procedere allo scorrimento dell’altra (nota n. 24824 del 17.5.2010). Essi hanno pertanto impugnato tutti gli atti dell’inerente serie procedimentale (programmazione del fabbisogno;
istanze di autorizzazione alle assunzioni e conseguenti provvedimenti autorizzatori;
istanze di rimodulazione e conseguenti atti di assenso;
v. epigrafe).

Appare dunque condivisibile l’impostazione dei ricorrenti sulla natura di atti di macro-organizzazione dei provvedimenti impugnati, peraltro suffragata dall’orientamento secondo cui attiene a questo tipo di atti la controversia sulla decisione dell’amministrazione di coprire i posti mediante scelta della graduatoria da cui attingere (Tar Lazio, sez. II- ter , 16 ottobre 2013, n. 8937;
v. anche Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2014, n. 5139).

1.1.2. Il medesimo orientamento di cui si è dato conto impone invece di rilevare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa caducatoria avente a oggetto i contratti individuali di lavoro stipulati in attuazione dei provvedimenti impugnati (Cons. Stato n. 795/16 cit.).

La relativa domanda va pertanto dichiarata inammissibile, con indicazione della giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

1.2. L’amministrazione eccepisce la tardività del ricorso, a suo dire notificato il 28.10.2008, assumendo che l’ing. D sarebbe (dichiaratamente) venuto a conoscenza dello scorrimento della graduatoria più recente, e dunque della sua pretermissione quale idoneo inserito nella graduatoria anteriore, in data 13.7.2010, non potendo rilevare la posteriorità cronologica dell’esercizio del diritto di accesso all’inerente documentazione (risalente al 3.9.2010;
mem. amm. 10.12.10).

L’eccezione, che peraltro non riguarda il ricorrente De Rogatis, è infondata.

Il ricorso risulta infatti notificato a mezzo del servizio postale il 27.10.2010 (v. ricevute di spedizione). Esso è dunque tempestivo anche rispetto alla data del 13.7.2010 (indipendentemente dalla questione relativa all’epoca di maturazione della situazione di piena conoscenza).

1.3. Vanno parimenti disattesi i rilievi dell’ing. V (mem. 19.1.16).

1.3.1. Egli deduce anzitutto l’improcedibilità del ricorso per omessa notificazione della “copia conforme” del ricorso stesso e del provvedimento ex art. 49 c.p.a. e la “nullità della relata di notifica” per mancata indicazione “dell’ufficio postale utilizzato per la spedizione del plico”.

In disparte le allegazioni dei ricorrenti sulla correttezza degli adempimenti espletati (essi assumono infatti di avere notificato il ricorso in originale e l’ordinanza in copia conforme), è da dire che la costituzione in giudizio dell’intimato ha sanato eventuali vizi della vocatio in ius ai sensi dell’art. 44, co. 3, c.p.a. (del resto, è lo stesso ing. V a dichiarare di voler sanare l’asserita nullità della relata, pur se al solo fine di far constare l’improcedibilità del ricorso).

L’effetto sanante della costituzione, espressivo del generale principio di raggiungimento dello scopo, opera anche in riferimento alla dedotta notificazione del ricorso non in copia conforme, atteso che, per l’appunto, la vocatio (pur se non avvenuta con le modalità che il controinteressato sostiene esser doverose) ha concretamente raggiunto la finalità dell’instaurazione del contraddittorio nei confronti del notificatario;
il quale ultimo è stato certamente messo in condizione, a onta della lamentata privazione della “facoltà di formulare tempestive eccezioni in merito all’originaria impostazione del contraddittorio” stesso, di spiegare qualsiasi ritenuta eccezione anche in ordine a questo aspetto (cfr. art. 49, co. 4, c.p.a.).

Di qui, l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità.

1.3.2. L’ing. V, poi, assume di non rivestire la qualità di controinteressato, dal momento che avrebbe, a suo dire, ottenuto l’assunzione anche nel caso di scorrimento prioritario dell’altra graduatoria (in ipotetica adesione alla tesi dei ricorrenti);
di talché, se ne dovrebbe disporre l’estromissione dal giudizio.

Il rilievo è infondato.

Seppure questa impostazione fosse da condividere (e i ricorrenti ragionano in tal senso quando affermano di non avere “indicato l’ing. V quale controinteressato” proprio per l’esposta considerazione), sta di fatto che l’inversione dell’ordine di scorrimento derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso non rimarrebbe priva di effetti sulla posizione degli idonei inclusi nella graduatoria più recente, quantomeno sotto il profilo della posposizione delle relative assunzioni (ciò potendo rilevare a es. in termini di anzianità;
il punto è peraltro evidenziato anche dall’ing. V laddove individua la scansione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi;
v. pag. 13 mem. 19.1.16).

2. Nel merito, il ricorso è fondato.

Gli istanti assumono, in sintesi, che la determinazione dell’amministrazione di attingere dalla graduatoria del 27.6.2008, anziché da quella del 23.4.2008, sarebbe contraria alla regola dello scorrimento prioritario della graduatoria più risalente, non trovando nemmeno giustificazione nelle peculiari vicende organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esposte negli atti relativi al procedimento di autorizzazione alle assunzioni.

L’assunto è condivisibile.

2.1. Occorre anzitutto riconoscere la correttezza del dato cronologico evidenziato nell’atto introduttivo.

La tesi sostenuta dall’amministrazione (ancorché “in subordine”;
v. pag. 8 mem. 10.12.10) e dall’ing. V (pag. 14 mem. 19.1.16), secondo cui la graduatoria più recente sarebbe quella relativa al “settore Infrastrutture” in virtù del d.d. n. 25639 del 24.5.2010, recante annullamento di quella originaria in ottemperanza al d.P.R. 20.1.2010 di accoglimento del ricorso straordinario proposto dal concorrente De Paola, è infondata.

Nel provvedimento del 2010 il Ministero si è infatti limitato a inserire nella graduatoria il concorrente risultato vittorioso all’esito del procedimento giustiziale, nel corso del quale il Consiglio di Stato si era espresso per l’annullamento in parte qua della graduatoria stessa (“là dove non reca la collocazione del ricorrente secondo il punteggio ottenuto”).

La “nuova” graduatoria non risulta perciò adottata all’esito di un rinnovato esercizio di potestà amministrativa, non essendo stata in alcun modo incisa la posizione degli odierni ricorrenti.

2.2. In secondo luogo, va precisato che né l’amministrazione né le parti controinteressate contestano:

- l’identità delle procedure concorsuali in rilievo (generate da una medesima autorizzazione conferita al Ministero delle infrastrutture e dei traporti con d.P.C.M. 4.8.2005) “sotto tutti gli aspetti caratterizzanti” (quali il profilo professionale, i requisiti di ammissione, le prove selettive;
v. mem. ric. 2.3.15, punto III.1;
l’amministrazione, pur esordendo con la contestazione di detta identità, afferma tuttavia che le procedure sono “identiche nell’oggetto”;
v. pag. 6 mem. 10.12.10);
si tratta peraltro di un aspetto che trova agevole conferma nel raffronto dei rispettivi bandi;

- l’operatività della regola dello scorrimento prioritario della graduatoria di data anteriore allorquando vi siano “più graduatorie valide per il medesimo profilo e per la stessa Amministrazione”, con la precisazione che “la scelta di seguire un criterio diverso deve essere effettuata in presenza di circostanze particolari che devono essere comunque esplicitate” (così, da ultimo, anche con riferimento alla giurisprudenza amministrativa, Cass. civ., sez. lav., 12 gennaio 2016, n. 280, in particolare punti 9 ss.).

La controversia viene perciò a incentrarsi sulla correttezza dell’impostazione ministeriale, fatta propria anche dai controinteressati A e M, secondo cui l’operazione in esame si giustificherebbe in quanto le graduatorie non afferirebbero alla stessa amministrazione, risultando sin dall’origine “separate sotto il profilo giuridico-contabile” e “rimaste autonomamente legate” all’organizzazione amministrativa e finanziaria vigente nel lasso temporale di indizione ed espletamento dei concorsi (distinzione “genetica” mantenuta dal d.l. n. 85/2008, di accorpamento dei due Ministeri, sino all’emanazione dei successivi provvedimenti attuativi).

In particolare, se il concorso “Infrastrutture” si sarebbe interamente svolto nel periodo di autonoma esistenza del relativo Ministero (bando del 5.9.2006 e approvazione del 23.4.2008), quello “Trasporti”, avviato con bando del 12.9.2006, si sarebbe concluso con l’approvazione della graduatoria in epoca posteriore al riaccorpamento (27.6.2008), con un provvedimento recante espressa indicazione del conferimento di incarichi “nell’organico dell’Amministrazione dei trasporti”. Sarebbe pertanto coerente il successivo tratto di attività amministrativa, volto all’assunzione degli idonei, intrapreso con l’indicazione del fabbisogno di personale 2008-2010 (nota n. 28441 del 26.11.2008) e proseguito con la richiesta di assunzioni per il 2008 (note n. 30959 del 19.12.2008 e n. 5190 del 27.2.2009), in base a conteggi separati per il personale “ex trasporti” ed “ex infrastrutture” (v. anche mem. controint. 13.12.10).

La tesi non è condivisibile.

L’art. 1 d.l. 16 maggio 2008, n. 85 (conv. con modif. dalla l. 14 luglio 2008, n. 121), ha istituito nuovamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferendogli, “con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti” (co. 3).

Il disposto normativo attesta la correttezza dell’assunto dei ricorrenti sulla riconducibilità di entrambe le graduatorie, l’una approvata dall’ex Ministero delle infrastrutture e l’altra dal nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, proprio a quest’ultimo Dicastero, con la conseguenza che l’indicazione nella seconda di esse del conferimento di incarichi nell’“organico dell’Amministrazione dei trasporti” non può certo avere valenza di “vincolo di destinazione” per un organico ormai non più esistente.

Né può rilevare, in senso contrario, il regime transitorio delineato dall’art. 1, co. 20, d.l. cit., relativo ai “Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti”, recante previsione dell’ultrattività dei “provvedimenti organizzativi vigenti” fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del nuovo Dicastero.

Per l’amministrazione resistente tale condizione si è verificata il 20.1.2009, a seguito della pubblicazione (nella G.U. n. 3 del 5.1.2009) del d.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, recante per l’appunto il regolamento di organizzazione del Mit, che ha, tra l’altro, stabilito l’articolazione del Dicastero nei due dipartimenti “per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale” e “per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici” (art. 2), istituendo al contempo il “ruolo del personale dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale già in servizio presso il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti” (art. 14, co. 3).

Appare perciò immune dai vizi dedotti il primo degli atti impugnati dai ricorrenti, vale a dire la nota ministeriale n. 28441 del 26.11.2008, concernente la “Programmazione triennale del fabbisogno di personale: anni 2008/2009/2010”, che è coerente con la disciplina vigente ratione temporis (nella stessa nota si chiarisce che “allo stato attuale, le due strutture [settore Infrastrutture e settore Trasporti] permangono divise” per effetto dell’art. 1, co. 20, d.l. cit.).

Altrettanto non può dirsi per i successivi atti della sequenza procedimentale, a partire dalla richiesta del 27.2.2009 (n. 5190), di autorizzazione ad assumere “in conto 2008”, i quali, anziché tener conto dello ius superveniens e dunque dell’ormai perfezionato accorpamento dei Dicasteri, hanno continuato a presupporre l’operatività della suddivisione tra i due “settori” del Mit.

E ciò pur nella consapevolezza dell’unicità della dotazione organica (come risulta dalle premesse della nota 27.2.2009 cit., in cui si riferisce altresì della “scomposizione” di detta unitaria dotazione organica “in veste ufficiosa”, “durante i lavori necessari alla sua individuazione”).

Tanto più che, come incontestatamente dedotto dai ricorrenti, il Ministero, all’atto dell’assunzione dei dirigenti individuati attraverso lo scorrimento delle graduatorie in questione, non ha indicato per essi né incarico né sede di servizio, stabilendo tali elementi in seguito a un interpello espletato successivamente alla conclusione del corso di formazione dirigenziale (come risulterebbe sia dai modelli di contratto reperiti dagli stessi istanti sia dal d.m. 12.1.2009, n. 6, che nel prevedere i criteri di conferimento degli incarichi non distingue tra i due settori in riferimento alla graduatoria di provenienza).

È pertanto fondato il rilievo con cui i ricorrenti assumono l’illegittimità dell’“impropria relazione” istituita dal Ministero tra il ramo a cui le assunzioni afferirebbero (in conseguenza dei rispettivi risparmi di spesa determinati dalle cessazioni del 2007) e la graduatoria da scorrere prioritariamente perché relativa a un concorso bandito dall’ex amministrazione corrispondente a quel “ramo”.

Parimenti condivisibile è la dedotta ininfluenza, sul tema in esame, degli ulteriori profili illustrati dall’amministrazione nelle proprie difese (mem. 10.12.2010): quanto all’originaria ripartizione del budget e delle diverse esigenze assunzionali tra i rami in questione, operata in base all’art. 1, commi 523 e 527, l. n. 296/2006, è sufficiente osservare che la disciplina introdotta da queste disposizioni attiene al limite alle assunzioni per l’anno 2008;
mentre la palesata esigenza di “rinforzare prioritariamente” gli organici del settore “trasporti” non incide sulla scelta in ordine a quale delle due graduatorie scorrere, stante la fungibilità delle stesse (v. mem. ric. 2.3.15, pagg. 17 ss., anche nella parte relativa alla prospettata insussistenza di maggiori carenze di organico nel ramo trasporti).

Da quanto detto segue l’illegittimità, per contrasto con la riportata disciplina normativa, della determinazione dell’intimato Ministero di procedere al prioritario scorrimento della graduatoria approvata il 27.6.2008, anziché di quella approvata il 23.4.2008, e in particolare dell’assunto secondo cui la complessiva operazione troverebbe giustificazione “ nella circostanza che nel corso del 2008 le due strutture [“infrastrutture” e “trasporti”] sono rimaste divise ” in forza del regime transitorio delineato dall’art. 1, co. 20, d.l. cit., assunto palesato nella ridetta nota del 27.2.2009 e posto a base:

- del d.P.R. 28.8.2009 e del d.P.C.M. 17.11.2009, recanti autorizzazione alle assunzioni ai sensi rispettivamente, dell’art. 1, co. 527, e co. 523, l. n. 296/2006, che nelle tabelle allegate recano ancora il distinguo tra i due “rami”;

- delle richieste del Mit di rimodulazione delle assunzioni del 10.5.2010 (nota prot. 23095) e del 17.5.2010 (nota prot. 24824), concernenti, rispettivamente, quelle autorizzate con i menzionati d.P.R. e d.P.C.M. del 2009, e dei successivi, conseguenti, atti di assenso (note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, n. 23785 del 18.5.2010 e n. 24366 del 21.5.2010 e note del Ministero dell’economia e delle finanze nn. 50177 e 50189 dell’8.6.2010).

Tali atti vanno pertanto annullati nella parte relativa alla ridetta suddivisione in due “rami” (“infrastrutture” e “trasporti”) del Mit, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, e dunque con salvezza di ogni altra, non contestata, determinazione adottata sulla base degli atti in questione (ciò che esclude la necessità di integrazione del contraddittorio da ultimo ipotizzata dai controinteressati;
v. pagg. 18 e 19 mem. 13.12.2010).

3. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto. Gli atti impugnati devono essere di conseguenza annullati in parte qua , secondo quanto innanzi specificato, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti.

La novità delle questioni consente di ravvisare i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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