TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2009-11-17, n. 200901475
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N. 01475/2009 REG.ORD.COLL.
N. 10066/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10066 del 2007, proposto da:
F F e A M, rappresentati e difesi dall'avv. M (St.Leone) Bonetti, con domicilio eletto presso M (St.Leone) Bonetti in Roma, viale Angelico,97;
contro
Ministero dell' Universita' e della Ricerca (MIUR) e Universita' degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Filardo Gabriele, Frusone Federico;
per l'annullamento
- del D.M. 17 maggio 2007 recante “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, delle professioni sanitarie ed in scienze della formazione primaria per l’anno accademico 2007-2008”;
- del D.M. del giugno 2007 recante “Definizione posti Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia a.a. 2007/2008”;
- del decreto ministeriale, ancorchè non conosciuto, con il quale ex art. 3 del D.M. 17 maggio 2007 è stata costituita un’apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea di specialistica/magistrale in medicina e chirurgia;
- dei verbali e degli atti, ancorchè non conosciuti, nei quali la Commissione di esperti di cui al punto precedente ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in medicina e chirurgia, resi per la prima volta noti ai ricorrenti in data 4 settembre 2007, e degli atti della predetta commissione e del Miur con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti;
- degli atti e dei due avvisi del Miur mediante i quali è stato disposto l’annullamento delle domande numero 71 e 79 del test di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2007/2008;
- della deliberazione del Senato Accademico, del Consiglio di Facoltà e di tutti i decreto rettorali con cui si approvava il numero dei posti così come proposto dalla Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza” tutte richieste mediante accesso agli atti;
- del decreto rettorale con il quale è stato emanato il bando di concorso a n. 142 posti (più ulteriori riservati a extracomunitari) per il c.d. “S. Andrea” e del bando stesso per l’ammissione al CLS in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi resistente;
- di tutti gli atti ed i provvedimento richiamati dal bando;
- delle c.d. “graduatorie” così come rese note sul sito del Miur www.accessoprogrammato.miur.it con accluse schede di valutazione del test e individuazione dei punteggi dei candidati;
- della graduatoria dell’Ateneo, consultabile sul sito internet indicati ed in ogni caso depositata in atti nella parte in cui si riferisce alla posizione in graduatoria dei singoli ricorrenti in riferimento ai punteggi da questi ultimi acquisiti come sotto meglio specificati;
- del D.R. di approvazione della suddetta graduatoria;
- del primo e del secondo scorrimento della graduatoria e di tutti gli eventuali scorrimenti successivi;
- dei verbali delle operazioni concorsuali;
- del diniego tacito nei confronti dei ricorrenti all’iscrizione al suindicato corso di laurea;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
e per l’annullamento
proposto con motivi aggiunti in data 16 dicembre 2007
del D.M. 21 novembre 2007 con il quale il MIUR di presa d’atto che la correzione degli elaborati è avvenuta considerando 78 domanda sulle 80 proposte e degli eventuali successivi e conseguenti decreti rettorali e di tutti gli atti universitari interni connessi con cui si confermava l’approvazione degli atti del concorso così come precedentemente disposta e con cui si approvava la graduatoria finale nella parte in cui non si ammetteva i ricorrenti al corso di studi
e per il riconoscimento del diritto
all’iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ove è stata svolta la prova di ammissione de qua;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2009 il Cons. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.-I ricorrenti sono aspiranti studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che il 4 settembre 2007 hanno sostenuto i test per l’ammissione al relativo corso di laurea, ed all’esito della quale si sono classificati rispettivamente F F al posto 394 con punti 38.75 A M al posto 193 con punti 43,25.
1.1.- Premessa la complessa vicenda che ha caratterizzato gli esami di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso le relative Facoltà in tutta Italia nell’a.a. 2007/2008, circostanze che hanno portato il Ministero ad annullare due delle domande proposte ai candidati ed alla ripetizione della prova in alcuni Atenei, vengono dedotti dieci motivi così rubricati:
a.- violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999. Erronea interpretazione della legge n. 264/1999 e violazione e/o falsa applicazione dei principi del diritto comunitario di proporzionalità ed adeguatezza, nonché degli articoli 43 e 45 del Trattato CEE e della direttiva 2005/36/CE;
b.- violazione degli articoli 34 e 97 Cost. e della normativa costituzionale ed europea ed illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione della L. n. 264/1999. Violazione dello stesso D.M. 17 maggio 2007. Irrazionalità ed adeguatezza e violazione del principio di par condicio tra i candidati. Violazione ed errata applicazione del bando di concorso e del giusto procedimento. Difetto di motivazione. Violazione ed errata applicazione della L. n. 264/1999. Iniquità. Eccesso di potere per illogicità. Violazione di legge per alterazione della gerarchia delle fonti di produzione del diritto ed esorbitanza della delega normativa e per lesione del principio dell’autonomia universitaria. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi. Inopportunità. Falsa rappresentazione. Irrazionalità manifesta. Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione. Contraddittorietà tra più atti della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e carenza di motivazione. Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell’attività della P.A. Violazione del principio dell’affidamento e della buona fede. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione e vizi del procedimento. Contraddittorietà dell’azione amministrativa e manifesta irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa.
c.- illegittimità dei quesiti formulati da un’apposita Commissione di esperti incaricati dal Miur ai fini della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per eccesso di potere, nei suoi caratteri tipici dell’illogicità e incoerenza, e per violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove di ammissione;
d.- illegittimità dell’annullamento dei quesiti in fase successiva all’attribuzione del punteggio ai candidati, i cui elaborati sono stati corretti senza l’attribuzione di alcun punteggio a coloro che avessero risposto alle due domande nn. 71 e 79. Eccesso di potere per falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.M. 17 maggio 2007;motivazione generica e insufficiente, con particolare riferimento alla nota al quesito n. 71. Violazione del principio di trasparenza e di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione;
e.- eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della discriminazione tra i candidati ed ingiustizia manifesta;violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Tale discriminazione fra i candidati rileverebbe nel modo che segue:
- Discriminazione fra i candidati con riferimento all’ateneo prescelto e alla relativa capienza;
- discriminazione con riferimento alla differenza di formazione tra candidati;
- discriminazione fra i candidati con riferimento al quanti si sono utilmente collocati in graduatoria senza aver dedicato tempo a rispondere ai quesiti n. 71 e 79;
- discriminazione tra i candidati con riferimento a quanti casualmente non hanno risposto ovvero hanno risposto bene ai quesiti oggetto di perizia;
f.- violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, della segretezza della par condicio e della trasparenza;violazione e falsa applicazione del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 686/1957. Violazione degli obblighi di vigilanza e dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’attività della P.A. con riferimento allo svolgimento della prova;
g.- illegittimità della graduatoria per singoli atenei e non invece nazionale;
h.- eccesso di potere per insufficiente istruttoria con riferimento alla determinazione del numero dei posti disponibili nei singoli atenei;
i.- mancata copertura dei posti riservati agli studenti extracomunitari;
l.- illegittimità del bando e violazione dell’art. 4 della L. n. 264/1999 e del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 con particolare riferimento all’art. 6 per quanto concerne le procedure di selezione. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi. Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminanti criteri selettivi – contraddittorietà ed illogicità.
1.2- I ricorrenti avanzano istanze istruttorie, chiedono, in via preliminare, misure cautelari e concludono per l’integrale accoglimento del ricorso.
1.3- Hanno anche proposto motivi aggiunti.
1.4- Resistendo al ricorso il Ministero dell’Università ne ha opposto l’infondatezza.
1.5.- Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2008, la richiesta di sospensione dei provvedimenti in epigrafe è stata rinviata al merito.
1.6- Con atto depositato il 13 novembre 2008 i ricorrenti hanno provveduto ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami.
1.7- Previo scambio di memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 aprile 2009.
2.- Ravvisa il Collegio l’opportunità, ai fini del decidere, che l’intimata Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – quale era il punteggio minimo per graduarsi utilmente nella graduatoria della Facoltà di Medicina e Chirurgia che interessa, se vi sono stati scorrimenti in essa, se, come è presumibile, gli scorrimenti per l’a.a. 2007/2008 sono terminati, quale è la posizione rivestita dai ricorrenti nella graduatoria che interessa riferiti all’attualità o quanto meno al momento in cui gli scorrimenti sono terminati;
- precisi inoltre se i ricorrenti hanno partecipato, e con quale esito, alle prove di accesso di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2008/2009, svoltesi il 3 settembre 2008 ed eventualmente se hanno presentato domanda di partecipazione a quelle che si terranno per l’a.a. 2009/2010;
- fornisca altresì ogni altro elemento utile a illuminare la posizione dei singoli ricorrenti nell’ambito del cursus studiorum da ognuno seguito. Assegna per i predetti incombenti istruttori il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza e rinvia per il prosieguo alla pubblica udienza del 18 febbraio 2010;