TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-05-26, n. 202203566
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Pubblicato il 26/05/2022
N. 03566/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02556/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2556 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ditta -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo (UTG) di Caserta (di seguito Prefettura di Caserta), Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento,
riguardo al ricorso introduttivo ed al ricorso per motivi aggiunti:
A) dell'informativa antimafia ostativa Cat.12b.16/ANT/AREA 1^prot. n.-OMISSIS-del Prefetto di Caserta;
B) del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, di rigetto della richiesta di iscrizione alla White List;
C) di tutti gli atti presupposti e tra questi:
-della Nota della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale di Caserta;
- della Nota della Questura di Caserta;
- della nota n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-della Direzione Investigativa Antimafia Napoli;
- della nota del -OMISSIS-del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta;
D) di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:
-il D. lgs n. 159/2011, il d. lgs n. 153/2014 e le circolari del Ministero dell'Interno n.-OMISSIS-Uff. II - Ord. Sic. Pub. dell'8 febbraio 2013 e n.-OMISSIS- del 26 novembre 2014;
E) il verbale del GIA;
F) il provvedimento prot. Min. Int. - SISMA - Ufficio Verifiche - prot. uscita n.-OMISSIS-col quale il Ministero dell'Interno ha disposto, a carico del ricorrente, la revoca dell’iscrizione e la cancellazione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016, convertito in Legge n. 229 del 2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Caserta e del Ministero dell'Interno, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;
Visti l’ordinanza presidenziale n. 806 del 14 giugno 2021 ed i relativi adempimenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso introduttivo, notificato e depositato il 12 giugno 2021, -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, i provvedimenti e gli atti in epigrafe indicati in dettaglio, coi quali la Prefettura di Caserta ha disposto, a carico del ricorrente, l’informativa antimafia ostativa nonché il rigetto della richiesta di iscrizione alla White list.
L’interdittiva impugnata è stata adottata sulla base dell'attività informativa ed investigativa condotta dalle Forze dell'Ordine interessate, in particolare la nota prot. n. -OMISSIS-del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta, da cui sarebbe emerso che: “-OMISSIS-, titolare della ditta in esame e la moglie, sono stati comproprietari fino all'anno 2019 della "-OMISSIS-." con sede in-OMISSIS-, società rimasta coinvolta nella maxi inchiesta della DDA di Napoli che ha disvelato i rapporti costanti intercorsi con -OMISSIS-, già sindaco di-OMISSIS-, attualmente detenuto fino al 2024 per il reato di cui all'art.416 bis c.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 c.p. (associazione di tipo mafioso anche straniere) e con il quale si sono resi
disponibili a concretizzare il disegno criminoso concepito dai clan camorristico dei
-OMISSIS-e dal clan -OMISSIS- per il Comune di-OMISSIS-”.
Con ordinanza presidenziale n. 806 del 14 giugno 2021, la Sezione ha disposto, a carico delle amministrazioni intimate, il deposito in giudizio di copia autentica dei provvedimenti impugnati, nonché di tutti gli atti, i verbali istruttori e gli accertamenti sui quali gli stessi si fondano, ed ogni altro atto utile ai fini della decisione.
Con atto depositato il 22 giugno 2021, il Ministero e la Prefettura si sono costituiti in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;in data 30 giugno 2021, hanno depositato documentazione in adempimento all’ordinanza presidenziale istruttoria e memoria con la quale hanno argomentato per la correttezza e la legittimità del proprio operato.
2.- Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 9 luglio 2021, il ricorrente ha integrato le proprie censure, alla luce anche delle deduzioni difensive dell’Avvocatura dello Stato.
La causa, inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 23 febbraio 2022, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
3.- Col ricorso introduttivo parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 97 Cost.;dell’art. 3 L. n. 241/1990 in relazione agli artt. 84 e 91 d. lgs. d. lgs. 159/2011.
La vicenda penalmente rilevante richiamata dalla Prefettura di Caserta, che ha coinvolto il ricorrente e la coniuge riguarderebbe il permesso di costruire n.-OMISSIS- rilasciato dal comune di-OMISSIS- a-OMISSIS-
Trattasi, per il profilo penale, di contestazioni per “reati comuni” e non già “mafiosi”, ovvero abuso d’ufficio ed abuso edilizio, come emerge dall’avviso di fissazione di Udienza Preliminare da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
In primo luogo, come si evince dalla visura camerale storica, -OMISSIS- non è mai stato detentore di quote sociali dell’-OMISSIS-., di cui solo la coniuge, -OMISSIS-, ha detenuto quote fino al 2019.
In ogni caso, nella vicenda penale richiamata dalla Prefettura di Caserta, risulta del tutto estraneo il ricorrente e la coniuge, coinvolti solo per la questione legata al permesso di costruire, senza rapporti di conoscenza, incontri o altri tipi di contatti con il menzionato -OMISSIS- né con il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune né con esponenti legati alla criminalità organizzata.
Non risulta, peraltro, che collaboratori di giustizia abbiano mai fatto il nome di -OMISSIS- o di sua moglie per la vicenda di-OMISSIS-. Lo stesso -OMISSIS-, che ha iniziato a collaborare, non ha mai indicato il ricorrente né il coniuge tra gli imprenditori coinvolti.
La sentenza di condanna a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-, pronunciata dal Tribunale di Napoli, non lambisce in alcun modo il titolare della ditta ricorrente né la coniuge i quali risultano estranei alla rete mafiosa che incombeva sul comune di-OMISSIS-.
In questo senso, la Prefettura avrebbe dovuto verificare anche lo sviluppo dell’inchiesta ed, in particolare, l’Ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del -OMISSIS-ove emerge che -OMISSIS- e la coniuge non erano minimamente coinvolti in reati di criminalità organizzata ed erano estranei al sistema del rilascio dei permessi di costruire per favorire il clan dei-OMISSIS-.
Peraltro, nella parallela vicenda amministrativa, occorre considerare l’assenza di potere del Sindaco nel rilascio del permesso di costruire, provvedimento che compete al dirigente del Comune o ad un suo preposto.
In ogni caso, il permesso di costruire in contestazione era stato rilasciato allorquando -OMISSIS- non era ancora sindaco del comune di-OMISSIS-.
Va al contrario osservato che, nel periodo dal 2010 al 2015, in cui -OMISSIS- ha ricoperto la carica di Sindaco, -OMISSIS-ha semmai subito atti sfavorevoli dall’amministrazione comunale di-OMISSIS-, atteso che, nel 2013, ha subito l’annullamento in autotutela del permesso di costruire, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, annullato a sua volta in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato con sentenza 27 settembre 2016, n. 3997.
2) Violazione per altri profili delle norme di cui al punto 1) di cui sopra.
Il diniego dell’iscrizione alla cd White List disposto dalla Prefettura a carico della ditta -OMISSIS- appare contraddittorio ed illogico rispetto a prognosi più recenti di segno liberatorio effettuate dal Ministero dell’Interno.
Nel 2019, il Ministero aveva infatti autorizzato il ricorrente ad iscriversi nella lista delle imprese abilitate alla ricostruzione post sisma nelle aree del centro Italia, sulla base delle verifiche positive dalle quali risultavano del tutto assenti le situazioni ostative, come sancito dagli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a) b) c) d. lgs 159 del 2011.
Peraltro, la prova che -OMISSIS- e la sua ditta non fossero contigui, collaterali od anche permeabili alla criminalità organizzata è fornita anche dalla inchiesta c.d. “-OMISSIS-” ove il ricorrente appare come persona offesa o comunque danneggiato proprio per essersi opposta al sistema di pilotaggio delle gare di appalto effettuato dal clan dei-OMISSIS-.
3) Violazione dell’art. 97 Cost. e della normativa di cui al d. lgs. 159/2011 per inattualità degli indizi.
La vicenda degli abusi edilizi contestati al ricorrente ed al coniuge fa riferimento ad episodi risalenti al 2006, periodo dopo il quale è comprovato che alcuno dei soci di -OMISSIS-ed ancora meno -OMISSIS- e la moglie sia stato coinvolto in altre vicende penalmente rilevanti, recidendo in questo modo ogni fattore di perdurante attualità per irrogare la misura di rigore.
L’unico “elemento” di possibile “collegamento” – che potrebbe individuarsi nel possesso di quote societarie di -OMISSIS-, coniuge del ricorrente, in -OMISSIS-- è stato eliminato, posto che, già dal 2019, e dunque in tempi non sospetti, vi era stata la completa cessione delle azioni, senza che vi sia ad oggi alcuna forma di cointeressenza o collegamento con i soci della menzionata società.
4.- Col ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente puntualizza e ribadisce le censure già oggetto del ricorso introduttivo, sottolineando in particolare il palese aspetto di inattualità del pericolo di condizionamento mafioso, laddove sussistente, fondato su elementi risalenti oltre quindici anni addietro, i cui profili di estraneità all’ambiente criminale mafioso sono stati chiariti nelle sedi giurisdizionale penale ed amministrativa, dove si è accertato che il ricorrente non è mai stato raggiunto da procedimenti penali, rilevanti ai fini antimafia, né in tempi remoti né in quelli più recenti.
5.- Il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono fondati nei termini di seguito esposti.
Si premette che l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.
Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata;d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza sistematica nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, TAR per la Campania, n. 3195/2018;Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011).
Questa Sezione ha poi chiarito che, in linea di principio, l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (cfr., questo TAR, Sez. I 7 gennaio 2019, n.73;Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2).
Inoltre, giurisprudenza consolidata ha precisato che:
- la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del "più probabile che non";
- gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione;
- la relativa valutazione del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 14 luglio 2020, n. 4542).
Con specifico riguardo all’informativa antimafia, il Prefetto, ai sensi degli artt. 91, commi 5, verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.
Ai sensi del comma 6, il Prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
Il legislatore indica, quindi, le fonti dalle quali il Prefetto può desumere tentativi di infiltrazione mafiosa che hanno natura meramente esemplificativa e non certo tassativa.
6.- Alla luce delle coordinate ermeneutiche ed applicative appena tracciate, il Collegio rileva che nel caso di specie appare deficitario il giudizio complessivo, pertinente ed attuale sulla figura del ricorrente in relazione alle circostanze dedotte. In questo senso, non sembra che la Prefettura abbia adeguatamente preso in considerazione ed apprezzato le circostanze che depongono nel senso di escludere collegamenti tra il ricorrente, la sua impresa, la coniuge, -OMISSIS-, e la criminalità organizzata.
Il ricorrente appare estraneo alla complessa vicenda che individua nella figura dell’ex sindaco di-OMISSIS-, -OMISSIS-, uno dei perni del sistema di contiguità tra la criminalità organizzata, imprese del settore edile e l’amministrazione dell’ente locale, allo scopo di rilasciare permessi o altri titoli per consentire massicce speculazioni edilizie sul territorio comunale.
Né si rilevano, ad un compiuto esame dei singoli episodi, anche letti in collegamento tra di loro, elementi che possano essere letti quali fenomeni di “contiguità soggiacente”, tra l’impresa del ricorrente e la criminalità organizzata.
Il Collegio ritiene al contrario significativa in senso favorevole al ricorrente i seguenti elementi:
1) non è dimostrato che -OMISSIS- abbia conosciuto -OMISSIS- -OMISSIS-, sindaco dal 2010 al 2015 del comune di-OMISSIS- né che lo abbia incontrato;
2) la circostanza che la moglie, -OMISSIS- sia stata, fino al 2019, socia di -OMISSIS-, appare di per sé un elemento neutro, tanto più che la stessa non hai ricoperto, nemmeno di fatto, alcun ruolo di gestione, di procuratore, di amministratore;né si registrano contatti con funzionari o dirigenti del Comune di-OMISSIS-;
3) l’ipotesi penalmente rilevante – ma non per aspetti legati alla criminalità organizzata, bensì per l’ipotesi di reato comune di abuso d’ufficio - riguarda il rilascio del permesso di costruire n.-OMISSIS-, conseguito peraltro quando -OMISSIS- non era sindaco del Comune di-OMISSIS-;
4) -OMISSIS-, nel “collaborare” con la giustizia, ha indicato i nominativi degli imprenditori contigui alla criminalità organizzata a fini di promuovere le speculazioni nel territorio di-OMISSIS-, senza mai fare riferimento ad -OMISSIS- né alla moglie, socia all’epoca di -OMISSIS-;
5) per il profilo amministrativo, si osserva che, se è vero che il comune di-OMISSIS-, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, aveva annullato per asseriti profili di illegittimità e di illiceità, il permesso di costruire n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3997 del 2016, ha tuttavia dichiarato l’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela, recuperando pertanto la piena conformità a legge del permesso di costruire.
6) dall’episodio del 2006 non si registra alcun altro avvenimento, anche di portata minima, che possa indurre a sospettare una qualche forma di collegamento con le organizzazioni criminali.
7.- Nel caso di specie, pertanto, dal provvedimento impugnato e dai presupposti atti istruttori, non emerge che la Prefettura abbia svolto le dovute valutazioni in ordine a tutte le circostanze che hanno interessato l’impresa individuale del ricorrente, anche estendendo il raggio di indagine alla posizione della coniuge.
La mancanza di un compiuto apprezzamento del complesso delle circostanze interessanti il ricorrente – risalenti nel tempo e per di più depurate in sede penale delle ipotesi delittuose di stampo mafioso - inficia la legittimità dei provvedimenti impugnati. L’accertamento condotto appare quindi privo del suo necessario carattere di compiutezza e non è idoneo, a privare l’interessato dalle libertà e dal diritto di determinare le proprie scelte individuali d’impresa.
8.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti e vanno conseguentemente annullati:
- l’informativa antimafia ostativa Cat.12b.16/ANT/