TAR Firenze, sez. II, sentenza 2013-11-26, n. 201301624
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Testo completo
N. 01624/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02011/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2012, proposto da:
Comune di Follonica, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso M Cecchetti in Firenze, via Santo Spirito, 29;
contro
Provincia di Grosseto, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. C C, S S, con domicilio eletto presso E P in Firenze, c/o Ufficio Legale Provincia;
- Comune di Scarlino, in persona del Sindaco p.t.;
- Asl 9 - Grosseto in persona del legale rappresentante p.t.;
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana Dipartimento di Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t.;
- Autorità Ambito Territoriale Ottimale n. 9 - Area Grossetana Rifiuti Toscana Sud, in persona del legale rappresentante p.t.;
nei confronti di
Scarlino Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Le Pera, Mario Pilade Chiti, con domicilio eletto presso Mario Pilade Chiti in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 83;
Ital Green Energy s.r.l.;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. 2988 del 24 ottobre 2012 del Dirigente dell’Area Ambiente e Conservazione della natura - Dipartimento Sviluppo sostenibile della Provincia di Grosseto, notificata al Comune di Follonica a mezzo PEC in data 5 novembre 2012 (con Nota prot. n. 178037), avente ad oggetto “Scarlino Energia S.r.l. - Impianto denominato «Termovalorizzatore ed impianto di trattamento rifiuti liquidi di Scarlino», ubicato in Località Casone nel comune di Scarlino (GR) - Provvedimento unico ai sensi dell’art. 73-bis, lett. a) della Regione Toscana n. 10/2010”, con la quale si è determinato, tra l’altro, di “approvare, per tutte le premesse e le motivazioni sopra riportate, il progetto di impianto denominato «Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi di Scarlino» presentato da Scarlino Energia S.r.l, qualificandolo come impianto esistente al quale sono apportate alcune modifiche sostanziali e, conseguentemente, di rilasciare a Scarlino Energia S.r.l, in qualità di Gestore dell’impianto, con sede legale in Firenze, Via Benedetto Varchi, n. 24 e sede operativa in loc. Casone nel comune di Scarlino (GR), nella persona dell’Amministratore Delegato Luca Galimberti, apposita autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), in relazione all’esercizio delle attività IPPC individuate ai punti 5.2.,1.1, 5.1 e 5.3 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006”, in una con l’Allegato Tecnico (All. 1) e il Piano di Monitoraggio e Controllo (All. 2), parte integrante e sostanziale della medesima Determinazione n. 2988 del 2012, nonché di tutti gli atti, anche allo stato non conosciuti, presupposti, consequenziali e comunque connessi, tra i quali, la Deliberazione della Giunta della Provincia di Grosseto n. 179 dell’11 ottobre 2012, pubblicata all’albo pretorio on-line della Provincia in data 16 ottobre 2012, avente ad oggetto “Approvazione del rapporto istruttorio interdisciplinare del 10/10/2012 relativo al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale relativo al progetto denominato «Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi di Scarlino». Proponente Scarlino Energia S.r.l.”, in una con l’Allegato A, “Rapporto Istruttorio Interdisciplinare”, nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3348 del 3 dicembre 2012, del Dirigente dell’Area Ambiente e Conservazione della Natura della Provincia di Grosseto, avente ad oggetto “Scarlino Energia S.r.l. - Impianto denominato «Termovalorizzatore ed impianto di trattamento rifiuti liquidi di Scarlino» - Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2988 del 24/10/2012 - NULLA OSTA all’esercizio in relazione alla fase A”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Grosseto e di Scarlino Energia s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Scarlino Energia s.r.l. presentava in data 25 gennaio 2008 domanda di avvio del procedimento di VIA relativa al progetto “ Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ )” al termine del quale la Provincia di Grosseto esprimeva un positivo giudizio di compatibilità ambientale con determinazione dirigenziale n. 119 del 2009.
Con ricorso rubricato al R.G. n. 542/2009, il Comune di Follonica impugnava l’atto di cui sopra e con motivi aggiunti al medesimo ricorso censurava la determinazione dirigenziale n. 2211 del 5 giugno 2009, con la quale si approvava la Relazione per la Valutazione di Incidenza sui SIR 106 «Padule di Scarlino» e 108 «Monte d’Alma».
Preso atto dei ricorsi avverso le determinazioni citate, l’Amministrazione Provinciale di Grosseto riconsiderava il proprio operato e avviava “ un procedimento amministrativo inteso al riesame, anche ai fini di un eventuale provvedimento di autotutela, degli atti oggetto di ricorso giurisdizionale e amministrativo ” nonché ai fini di valutare nuovamente gli atti relativi all’adozione della VIA.
Dopo la conclusione di un’inchiesta pubblica (che esprimeva parere sfavorevole) ed il parere favorevole reso dall’Università di Siena, la Provincia di Grosseto adottava la deliberazione di Giunta 11 marzo 2010, n. 36, con la quale decideva di “ esprimere quale Autorità Competente, sulla base delle valutazioni e per le motivazioni espresse nel predetto supplemento, qui riportate e parte integrante e sostanziale, la Compatibilità Ambientale ” per il medesimo impianto. Anche tale atto veniva impugnato con motivi aggiunti al ricorso r. g. n. 542/2009.
La determinazione di autorizzazione ambientale era però annullata dalla Sezione, unitamente agli atti presupposti, su ricorsi proposti da alcune associazioni ambientalistiche e cittadini residenti nel Comune di