TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-28, n. 202217729

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-28, n. 202217729
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217729
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2022

N. 17729/2022 REG.PROV.COLL.

N. 15485/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15485 del 2018, proposto da
G U, rappresentato e difeso dall'Avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.G.E.A.- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 2018.0079772, dell’11 ottobre 2018, con il quale l’amministrazione resistente ha accertato l’indebita percezione di contributi disponendo, nel contempo, il recupero della relativa somma;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non espressamente impugnato perché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente ha adito l’intestato Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo l’annullamento del provvedimento, comunicato via PEC (

ID

79391) in data 11 ottobre 2018, prot. n.

AGEA.

2018.0079772, recante “ trasmissione di provvedimento di accertamento ”, nella parte in cui afferma: “ usucapione — in mancanza di una regola espressa che disponga l'efficacia ex tunc, deve ritenersi che l'acquisto per usucapione non abbia efficacia retroattiva, nel procedimento che qui interessa […] ACCERTA la sussistenza del credito di questa Agenzia, pari ad euro 126.730,71 nei confronti del sig. Urso Giovanni — CF RSUGNN51H21635IY per indebita percezione del contributo erogato per il settore SEMINATIVI e DOMANDA UNICA campagne del 2004 al 2016 con quantificazione dei rispettivi importi come sopra determinati. Si avvisa che a norma dell'art. 5 ter del Reg. (CE) 885/2006 il debito accertato pari ad E 126.730,71 verrà dedotto dai pagamenti nei confronti del beneficiario effettuati dall'Organismo pagatore incaricato di recuperare il debito, cautelativamente sospesi ex art. 33 D. Lgs. 228/2001 e che la differenza pari ad euro 10.821,91 verrà liquidata a favore del sig. Urso ”.

Deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

1) “ Eccesso di potere e travisamento dei principi di diritto derivati dall'articolo 1158 codice civile, in materia di acquisto della proprietà di beni immobili per usucapione. Motivazione illogica ”, atteso che i terreni di interesse erano stati goduti e coltivati esclusivamente dal padre U A e, alla morte di quest’ultimo, dal medesimo, maturando quindi in suo favore l'usucapione ventennale, come da allegate sentenze del giudice ordinario di intervenuta usucapione. Evidenziava al riguardo che in dottrina e in giurisprudenza era univoco il principio di diritto secondo cui l'avvenuto accertamento di acquisto per usucapione retroagiva nel tempo in quanto a titolo originario;

2) “ Travisamento e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 898 del 23/12/1986 (di conversione del D.L. 27 ottobre 1986 n. 701). Eccesso di potere ”, atteso che alla data del 15 maggio 2004, data di asserita indebita percezione dei contributi, era già legittimo proprietario per usucapione dei terreni di interesse;

3) “ Violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 9 secondo comma del Decreto 20.03.2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ”, disposizione secondo la quale:

per i terreni di proprietà di soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006-2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entra 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e /o erogati ”.

A tal fine, infatti, l’amministrazione resistente non aveva dimostrato di aver interpellato gli intestatari catastali, né di aver ricevuto dagli stessi alcuna contestazione in merito.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente deducendo, ex adverso , quanto segue:

- l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del precedente provvedimento di sospensione delle erogazioni - emesso ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 228/2001 - atto notificato in data

7 novembre 2014 e richiamato nel provvedimento impugnato;
il suddetto provvedimento di sospensione - fondato sulle medesime contestazioni di indebita percezione degli aiuti comunitari – costituiva il presupposto logico giuridico dell’atto di accertamento definitivo impugnato, che infatti confermava l’accertamento “sommario” posto alla base del provvedimento di sospensione non impugnato;

l’infondatezza del primo e secondo motivo di ricorso, atteso che in ogni caso la retroattività dell’usucapione non escludeva ex se la non “opponibilità” a terzi prima dell’accertamento giudiziale del titolo di “proprietario”;
senza tacere che l’opponibilità ad AG.E.A. del successivo accertamento

della usucapione era esclusa dalla stessa normativa regolante l’accesso ai contributi (Reg.

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