TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-03-12, n. 202103060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-03-12, n. 202103060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103060
Data del deposito : 12 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2021

N. 03060/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04524/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4524 del 2010, proposto da
Soc. Tirreno Power S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S G, A C C, con domicilio eletto presso lo studio A C C in Roma, piazza D'Ara Coeli, 1;

contro

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Beni e le Attività Culturali, ciascuno in persona del rispettivo Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Marino, Domenico Occagna, Silvio Sbragaglia, con domicilio eletto presso lo studio Michele Lo Russo in Roma, via Vittorio Veneto, 108;
Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Pierantozzi, Francesca Valentino, Fabrizio Losco, domiciliato presso la Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Accardi, Fabrizio Losco, Gabriella Giacomantonio, Valentina Arcadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Soc. Compagnia Porto Civitavecchia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Annoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Udine, 6;

per l'annullamento

A) del Decreto VIA n. 4 del 9 febbraio 2010, pubblicato sulla GU n. 49 del 1 marzo 2010, rilasciato ai sensi dell’art. 6, comma 2 e ss. della l. 349/1986 dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ottenuto il parere favorevole della Regione Lazio, con cui è stato espresso “ giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativamente al progetto del Piano Regolatore Portuale del Porto di Civitavecchia, presentato dall’Autorità Portuale di Roma e del Lazio, con sede in Molo Vespucci 00053 Civitavecchia, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni che di seguito integralmente si riportano…. ”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare: della Delibera n. 51 del 12.07.2004 adottata dall'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta - Comitato Portuale;
della Deliberazione n. 80 del 7.09.2004 adottata dal Consiglio Comunale di Civitavecchia, avente ad oggetto " Piano Regolatore Portuale - Intesa di cui alla legge 28.1.1994 n. 84 - Determinazioni", con cui è stato deliberato di "approvare l'allegata proposta di deliberazione del Dipartimento di Urbanistica e Territorio Prof. Int. n. 29 del 1510712004, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come risulta modificata ed integrata dagli emendamenti approvati ";

del Decreto n. 6923 del 28.01.2002, rilasciato ai sensi dell'art. 6, comma 2 e seguenti, L. 349/1986, dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ottenuto il parere favorevole della Regione Lazio, con cui è stato espresso "giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla Variante al Piano Regolatore Portuale di Civitavecchia " Darsena Energetico-Grandi Masse, da realizzarsi in ambito portuale di Civitavecchia, presentato dall'Autorità Portuale di Civitavecchia, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni ... ";

B) della Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 679 del 26 .. settembre 2008, adottata ai sensi della L. 84/1994, con cui è stato deliberato " di approvare la variante al vigente Piano Regolatore Portuale di Civitavecchia, denominata "Darsena Energetica Grandi Masse " adottata dal Comitato dell'Autorità Portuale di Civitavecchia - Fiumicino - Gaeta con deliberazione n. 51 del 12. 07. 2004, con le prescrizioni e condizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali n. 6923 del 28.01.2002 e con le prescrizioni, raccomandazioni e condizioni espresse con voto n. 45 del 07. 05. 2008 dal Consiglio Superiore dei LL. PP., entrambi citati nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento quali allegati A e B;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare: della Delibera n. 51 del 12.07.2004 adottata dall'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta - Comitato Portuale;

della Deliberazione n. 80 del 7.09.2004 adottata dal Consiglio Comunale di Civitavecchia, avente ad oggetto " Piano Regolatore Portuale - Intesa di cui alla legge 28.1.1994 n. 84 - Determinazioni ", con cui è stato deliberato di " approvare l'allegata proposta di deliberazione del Dipartimento di Urbanistica e Territorio Prof. Int. n. 29 del 1510712004, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come risulta modificata ed integrata dagli emendamenti approvati ";

della nota prot. n. 45 del 07.05.2008, allegata alla DGR Lazio 679/2008, rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Sezione Terza, avente ad oggetto il "Porto di Civitavecchia - " Darsena energetico -..... Grandi Masse "", con la quale la predetta Sezione Terza ha dichiarato di essere " del parere che, nel rispetto della considerazioni che precedono, possa ritenersi ammissibile la Variante al P.R.P. del 1990, con riferimento alla Darsena Energetico Grandi Masse ";

del Decreto n. 6923 del 28.01.2002, rilasciato ai sensi dell'art. 6, comma 2 e seguenti, L. 349/1986, dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ottenuto il parere favorevole della Regione Lazio, con cui è stato espresso " giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla Variante al Piano Regolatore Portuale di Civitavecchia "Darsena Energetico-Grandi Masse, da realizzarsi in ambito portuale di Civitavecchia, presentato dall'Autorità Portuale di Civitavecchia, a condizione· che si ottemperi alle seguenti prescrizioni ... "


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Lazio, del Comune di Civitavecchia, dell’Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino Gaeta, della Soc. Compagnia Porto Civitavecchia S.p.A. e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2021, celebratasi in collegamento da remoto mediante videoconferenza, il dott. S G C e dato atto che le parti hanno depositato note di udienza, senza chiedere la discussione orale, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente opera all’interno dell’infrastruttura portuale di Civitavecchia ed agisce nel presente giudizio per ottenere l’annullamento degli atti elencati in epigrafe con i quali è stato espresso un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di Piano Regolatore Portuale del Porto.

Espone una diffusa ed analitica ricostruzione di tutti gli atti e le fasi procedimentali antecedenti, a iniziare dall’approvazione della Variante al Piano Regolatore Portuale del Porto di Civitavecchia (DM dei Lavori Pubblici n. 3252 del 27.12.1990), cui seguiva la nuova normativa regolatrice della “materia portuale” come introdotta dalla legge n. 84 del 28 gennaio 1994, che disponeva, circa i porti classificati di II categoria, classi I, II e III, il procedimento di approvazione del Piano Regolatore Portuale (PRP) articolato in vari adempimenti, tra i quali l’adozione (da parte del comitato portuale o dall’autorità marittima, di intesa con il Comune o i Comuni interessati), il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la procedura di valutazione di impatto ambientale ed infine l’approvazione da parte della Regione (art. 5 l. 84/1994 cit.). Essendo previsto, in via transitoria, il permanere dell’efficacia dei Piani Regolatori vigenti, nelle more del loro adeguamento (art. 27, comma 3 l. 84/1994 cit.), il Piano del 1990 restava in vigore. Precisa la ricorrente che, a mente dell’art. 5, comma 9, della l. 84/1994, i progetti di "opere di grande infrastrutturazione", quali " le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali ", " sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici " e non, come prescritto in ordine ai Piani Regolatori, dalla Regione.

In fatto, accadeva che l’Autorità Portuale di Civitavecchia trasmetteva al Ministero dell’Ambiente il PRP del 1990 affinchè ne fosse valutato l’impatto ambientale, che veniva espresso con Decreto VIA n. 2935 del 22.12.1997, rilasciato ai sensi dell’art. 6, commi 2 e ss. della l. 349/1986, di concerto con il MIBACT, previo parere della Regione Lazio.

Nel decreto nr. 2935/1997 il giudizio positivo era limitato agli interventi descritti nella tavola “OSSI”;
invece, quanto all’ipotesi progettuale della nuova “Darsena energetica grandi masse” (“DEGM”) veniva espresso un giudizio interlocutorio, osservandosi come " la documentazione prodotta delinea ancora un approccio in termini prevalentemente qualitativi degli effetti ambientali delle opere, in particolare quelli relativi allo scarico in mare del materiale dragato. Non vengono chiaramente definite le ragioni del dimensionamento dell'opera che comporta peraltro impatti significativi sull'ambiente marino, generati prevalentemente dalle attività di dragaggio ".

Il Comitato portuale, sulla scorta di tali rilievi, elaborava ed adottava un nuovo progetto modificato di DEGM (15.5.2000), che sottoponeva al Ministero dell’Ambiente per l’esame ai fini VIA (15.01.2001), ai fini del quale presentava proprie osservazioni l’allora Interpower Spa (oggi Tirreno Power Spa) ex art. 6, comma 9, della l. n. 349/1986 con nota del 13.02.2001, nr. 242.

La valutazione veniva espressa in data 28.01.2002, con Decreto VIA n. 6923, rilasciato ai sensi dell'art. 6, commi 2 e seguenti, L. 349/1986 e del

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