TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-03-11, n. 202102973
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Pubblicato il 11/03/2021
N. 02973/2021 REG.PROV.COLL.
N. 13105/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13105 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Studio Bozzetto &Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti H B, G F e G I, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 173 ;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
M.A.D. Entertainment S.p.A., Videa S.p.A., Animoka Studios S.r.l., Studio Campedelli S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Direttore della Direzione Generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali n. DG-C 02/08/2019-1974, nella parte in cui, rettificando il precedente Decreto direttoriale della medesima Direzione rep. 1228 del 29.05.2019, ha revocato il contributo precedentemente riconosciuto alla ricorrente;
- ogni ulteriore atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto, tra cui, in particolare, la nota della Direzione generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. 8945 del 18.06.2019.
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del Decreto del Direttore della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali n. DG-C|23/07/2020|1904 nella parte in cui non ammette le istanze cod. DOM-2019-68344-CAOATP-00001 e cod. DOM-2019-69535-CAOATP-00001, aventi ad oggetto l’erogazione dei contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l. n. 220/2016 per le opere denominate “TopoTip” e “Topo Tip 2”;
- avverso ogni ulteriore atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, mediante collegamento da remoto, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente, quale beneficiaria di un contributo cd. automatico, riconosciutole, ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 L. n. 220/2016, per la co-produzione dell’opera televisiva di animazione dal titolo “Topo Tip”, giusto decreto rep. n. 1228 del 29.05.2019 adottato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha impugnato il successivo decreto DG-C 02/08/2019-1974 con cui tale contributo le è stato revocato.
1.2 Siffatto provvedimento di revoca, tenuto conto del remand ivi operato alla comunicazione di avvio del procedimento di autotutela prot. n. 8945 del 18.06.2019, risulta supportato dalle ragioni appresso sintetizzabili:
a) l'opera televisiva di animazione “Topo Tip”, essendo realizzata, avuto riguardo alla parte di produzione italiana, in co-produzione tra la società odierna ricorrente (quota del 10,30%) e la RAI TV (quota del 30,10%), non potrebbe beneficiare dei contributi automatici di cui alla L. n. 220/2016, a ciò ostando il combinato disposto di cui agli articoli:
- 3 del D.M. 31 luglio 2017, recante " disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016 ", laddove è previsto che le opere televisive (qualunque esse siano) possono beneficiare di contributi automatici solo se realizzate in “pre-acquisto” (art. 2, comma 5 lett. c. citato D.M. : opera televisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un’emittente televisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo) o in “licenza di prodotto” (art. 2, comma 5, lett. d. citato D.M.: opera televisiva prodotta da un produttore indipendente che ne concede in licenza, dopo il completamento dell’opera i diritti di utilizzazione e sfruttamento a un’emittente televisiva), con indiretta esclusione di quelle – come nella specie - realizzate “in coproduzione” con un'emittente televisiva (art. 2 comma 5 lett. b. citato D.M.: opera televisiva prodotta dall’emittente televisiva congiuntamente a un produttore indipendente, il quale contribuisca in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo dell’opera televisiva, come indicato nel budget e verificato a consuntivo).
- 7, comma 5, D.M. 31 luglio 2017, secondo cui " non concorrono in ogni caso ai punteggi di cui al presente articolo le opere televisive prevalentemente finanziate e le opere in coproduzione con le emittenti televisive di cui rispettivamente all'art. 2, comma 5, lettera a) e lettera b)";
b) la circostanza che l’opera televisiva di animazione dal titolo “Topo Tip” è anche frutto di una co-produzione internazionale (Italia al 48,90% e società tedesca M4e AG in veste di produttore maggioritario al 51,10%), non escluderebbe la sua natura di opera televisiva coprodotta, avuto riguardo alla quota italiana, con una emittente televisiva (la RAI);
c) il regime di co-produzione internazionale dell’opera in questione non potrebbe essere “comunque” riconosciuto, in quanto l’accordo di coproduzione tra Italia e la Germania del 23.09.1999 sarebbe limitato alle sole opere cinematografiche;
d) con riferimento all'assetto produttivo relativo alla quota italiana sarebbe stata evidenziata un'incongruenza con quanto dichiarato nella richiesta definitiva di credito d'imposta, prevista dal D.M. 05/02/2015 art.12, comma 5, al quadro D, in cui lo Studio Bozzetto avrebbe dichiarato che l'opera audiovisiva è coprodotta con un'emittente televisiva, e di figurare quale unico produttore indipendente;
e) nella richiesta di nazionalità italiana definitiva, acquisita dal Ministero in data 4/05/2016, la società ricorrente non avrebbe dichiarato di essere un'associazione produttiva con altre imprese italiane indipendenti (Studio Campedelli S.r.l. per il 5,40% e la Giunti Editore S.p.A. per il 3,10%).
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 25, 25, l. n. 220/2016. Violazione e falsa applicazione del D.M. Mibact n. 342 del 31.07.2017. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza”.
Il gravato provvedimento di revoca sarebbe illegittimo in quanto adottato in violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 l. n. 241/90. L’amministrazione, pur formalmente menzionando gli apporti endo-procedimentali forniti dalla società con la nota del 28.06.2019, non avrebbe indicato le ragioni per quali avrebbe inteso discostarsene né avrebbe esternato le motivazioni sottese alla disposta revoca, essendosi limitata a richiamare la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 8945 del 18.06.2019, con ciò incorrendo in un evidente deficit istruttorio e motivazionale.
Ove le ragioni dell’esercizio dello ius poenitedi coincidessero con quelle esternate in sede di comunicazione di avvio, il provvedimento gravato sarebbe, comunque, illegittimo giacché frutto di una erronea interpretazione della normativa di riferimento.
Ciò in quanto l’ambito di operatività della disposizione normativa di cui all’art. 7, comma 5 del D.M. n. 342 del 31.07.2017 addotta dal Ministero a giustificazione del ritiro del finanziamento concesso - secondo cui “ Non concorrono in ogni caso ai punteggi di cui al presente articolo le opere televisive prevalentemente finanziate e le opere in coproduzione con le emittenti televisive di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 5, lettere a) e lettera b)- sarebbe circoscritto alle “ opere televisive ” e non anche alle “ opere di animazione ”, quali quelle per le quali la ricorrente ha chiesto l’assegnazione dei contributi. Analoga disposizione, tendente ad escludere dai finanziamenti le opere co-prodotte con emittenti televisive, non sarebbe, invero, contenuta nel successivo art. 9 citato D.M., con cui il Ministero ha fissato i parametri di valutazione delle “ opere di animazione ”.
L’estensione della portata applicativa della norma di cui all’art. 7 comma 5 D.M. 342/2017 anche alle “ opere di animazione ”, non troverebbe alcuna giustificazione, per come invece preteso dal Ministero, dalla lettura della stessa in combinato disposto con quella di cui all’art. 3 comma 1 del medesimo decreto, secondo cui tra “ le tipologie di opere audiovisive di nazionalità italiana ” finanziabili vi sono anche le “ opere televisive, prodotte da uno o più produttori indipendenti, in pre-acquisto e in licenza di prodotto”.
Ad avviso della ricorrente, infatti, la norma da ultimo citata non escluderebbe espressamente la possibilità che siano valorizzate, ai fini del punteggio per la concessione dei contributi automatici, anche le opere nel cui assetto produttivo figuri una emittente televisiva. Diversamente opinando, la disposizione normativa di cui all’art. 7 comma 5 D.M. n. 342/2017 si rivelerebbe del tutto ultronea rispetto ad una prescrizione, concernente il divieto di finanziamento della “opera televisiva in coproduzione”, già dettata dal precedente art. 3.
La conferma dell’erroneità dell’interpretazione del Ministero circa l’ambito di operatività delle disposizioni di settore sopra indicate sarebbe rinvenibile nel comma 3 della disposizione normativa di cui all’art. 7 (il cui comma 5 sarebbe stato a torto invocato a fondamento del potere di ritiro) laddove l’amministrazione, nel fissare i parametri di valutazione dei risultati culturali ed artistici delle “opere televisive” ha formulato una espressa esclusione “ delle opere televisive di animazione ” , per le quali varrebbero i criteri dettati dal successivo art. 9 laddove, per l’appunto, non sarebbe contenuta alcuna esclusione avuto riguardo alle opere in coproduzione con una emittente televisiva.
Ad avviso della ricorrente sarebbe, quindi, perfettamente ragionevole che siffatta esclusione operi avuto riguardo alle “opere televisive” e non anche alle “opere di animazione”, per le quali la prassi di finanziamento e di realizzazione prevedrebbe in molti casi un assetto analogo a quello della serie nella specie proposta, in relazione alla quale, peraltro, la Rai, pur rivestendo formalmente il ruolo di co-produttore, si sarebbe limitata ad acquistare una quota dell’opera.
Tale ultima circostanza non consentirebbe di qualificare la Rai in termini di “produttore”, secondo la definizione di “produzione” rinvenibile nell’art. 2 comma 4 lett. a) dello stesso D.M. n. 342/2017, con conseguente impossibilità di qualificare la serie proposta quale “ opera televisiva in coproduzione ”, non finanziabile ex L. n. 220/2016.
Quanto all’ulteriore ragione addotta dal Ministero a giustificazione del gravato diniego, ossia quella secondo cui la serie proposta non sarebbe qualificabile in termini di “ opera audiovisiva in coproduzione internazionale”, giacché l’accordo di coproduzione tra Italia e la Germania del 23.09.1999 sarebbe limitato alle sole opere cinematografiche, la stessa contrasterebbe con il provvedimento della medesima DG Cinema del Mibact, prot. 12752/C.66.07.00/803 del 1.08.2016, adottato sotto il vigore della normativa antecedente alla cd. Legge cinema del 14 novembre 2016 n. 220, che, nel riconoscere alla serie in esame la cd. “n azionalità italiana definitiva ”, quale condizione per accedere ai finanziamenti pubblici - l’ha, nel contempo, espressamente qualificata come « coproduzione italo-tedesca ».
Trattandosi, quindi, di un’opera audiovisiva riconosciuta, ex Decreto prot. 12752/C.66.07.00/803 del 1.08.2016, di “ nazionalità italiana ” in “ coproduzione internazionale ” la stessa non sarebbe, nel contempo, qualificabile anche in termini di “ opera televisiva in coproduzione ” e, come tale, sfuggirebbe al divieto di finanziabilità opposto dall’amministrazione in autotutela.
Del resto, l’art. 9 del D.M. N. 342/2017, ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi alle opere di animazione valorizzerebbe eventuali partnership con stati esteri (art. 9, comma 3, lett. k), senza prevedere alcuna limitazione dovuta alla presenza nell’assetto produttivo di emittenti televisive.
La decisione di escludere dai contributi automatici le opere di animazione che vedano una coproduzione con emittenti televisive contrasterebbe, pertanto, anche con le finalità e con gli obiettivi perseguiti dall’art. 12 della Legge Cinema, in quanto disincentiverebbe l’internazionalizzazione, penalizzando il merito, il mercato e la concorrenza.
Quanto alle pretese incongruenze nella documentazione prodotta in sede di richiesta di contributo, la stessa amministrazione avrebbe manifestato la propria disponibilità a verificarle, in considerazione del fatto che la modulistica messa a disposizione delle imprese non sarebbe risultata “parzialmente inadatta al settore”.
3. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, fornite anche dalla stessa amministrazione, giusta nota prot. n. 461 del 15.01.2020, versata agli atti del giudizio in ottemperanza all’incombente istruttorio all’uopo disposto con ordinanza n. 8139 dell’11.12.2019.
4. Con ordinanza del 23.04.2020 n. 3124, il Collegio ha respinto la richiesta di misura cautelare sul presupposto che « l’opera di animazione “Topo Tip” sembra comunque dover esser inquadrata nel genus di “opera televisiva”, in termini cioè di “opera televisiva di animazione”, sicché il diritto ai contributi automatici appare disciplinato dal combinato disposto degli artt. 7 e 9 del DM n. 342/2017, non apparendo sostenibile che l’art. 9 abbia valenza disciplinatoria autonoma;che, quindi, trattandosi di opera coprodotta con un’emittente televisiva (RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per il 30,10%), appare applicabile alla fattispecie de qua il divieto di finanziamento di cui all’art. 7, comma 5, del DM n. 342/2017 suddetto, secondo cui “non concorrono in ogni caso ai punteggi di cui al presente articolo le opere televisive prevalentemente finanziate e le opere in coproduzione con le emittenti televisive di cui rispettivamente all’art. 2, comma 5, lettera a), e lettera b) ”»
4.1 Il Consiglio di Stato, adito in via cautelare, ha accolto l’appello, valorizzando esclusivamente il profilo del cd. periculum in mora giacché il diniego di sospensione dell’efficacia avrebbe potuto definitivamente pregiudicare la possibilità per la ricorrente di “ ottenere, all’esito del giudizio, quanto ad essa spettante in mancanza dell’impugnato provvedimento ”, all’uopo disponendo che “ i contributi, oggetto del provvedimento impugnato, saranno corrisposti nella misura originaria prevista anteriormente alla revoca impugnata, ma soltanto alle altre aventi titolo diverse dalla ricorrente, accantonando e non attribuendo la somma inizialmente destinata a quest’ultima, che quindi non potrà ripartirsi tra le prime ”.
4. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15.10.2020, parte ricorrente ha impugnato il Decreto del Direttore della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali n. DG-C|23/07/2020|1904 nella parte in cui non ha ammesso le istanze cod. DOM-2019-68344-CAOATP-00001 e cod. DOM-2019-69535-CAOATP-00001 aventi ad oggetto la richiesta di erogazione dei contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l. n. 220/2016 per le opere denominate “Topo Tip” e “Topo Tip 2”. Più precisamente, con la prima di tali istanze la ricorrente ha chiesto i contributi per nuovi risultati conseguiti dalla prima stagione mentre, con la seconda istanza, sono stati richiesti i contributi automatici per la seconda stagione.
5. Il gravame per motivi aggiunti risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., nonché degli artt. 1, 3 e 10-bis della l. n. 241/1990;eccesso di potere per difetto di motivazione”.
Il Ministero avrebbe annoverato le istanze sopra indicate tra quelle non ammesse, senza tuttavia esplicitarne in alcun modo le ragioni, neanche preannunciate in sede di preavviso di rigetto, con conseguente deficit istruttorio e motivazionale nonchè frustrazione delle garanzie partecipative endo-procedimentali che, ove attivate, avrebbero orientato diversamente l’ agere pubblico.
- II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 25, 25, l. n. 220/2016. Violazione e falsa applicazione del D.M. Mibact n. 342 del 31.07.2017. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza”.
Nell’eventualità in cui la mancata ammissione all’erogazione dei contributi automatici di cui alla L. n. 220/2016 risulti disposta sulla scorta delle stesse ragioni che avevano indotto l’amministrazione a revocare quelli in precedenza concessi (Decreto del Direttore della Direzione Generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali n. DG-C 02/08/2019-1974), la società ricorrente ha avversato il successivo provvedimento adottato dal Mibact riproponendo le medesime censure poste a base del ricorso principale.
6. Con ordinanza dell’11.11.2020 n. 6877, il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari dell’istante fossero adeguatamente tutelate mediante la celere definizione del giudizio nel merito, nel contempo disponendo, in via prudenziale, « l’accantonamento delle somme in tesi spettanti alla ricorrente sulla base delle istanze di “contributi automatici” richiesti ex artt. 23, 24, 25 della legge n. 220/2016 (cod. DOM-2019-68344-CAOATP-00001 e cod. DOM-2019-69535-CAOATP-00001), al fine di assicurare la capienza del relativo capitolo in caso di accoglimento del gravame ».
7. In occasione della pubblica udienza del 16 febbraio 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Il gravame principale ha ad oggetto il Decreto del Direttore della Direzione Generale Cinema n. DG-C 02/08/2019-1974, nella parte in cui il Ministero per i beni e le attività culturali, rettificando il decreto rep. 1228 del 29.05.2019, ha revocato il contributo precedentemente riconosciuto alla ricorrente, ai sensi degli artt. 23 e ss. L. n. 220/2016 in tema di “ Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive”.
9. Deve, innanzitutto, essere scrutinata la censura secondo cui il Ministero, nell’adottare il provvedimento finale, non avrebbe dato atto delle ragioni per cui ha inteso discostarsi dai contribuiti partecipativi endo-procedimentali formulati dalla ricorrente a confutazione dei presupposti della preannunciata revoca, la quale sarebbe stata, invero, disposta senza l’esternazione di alcuna motivazione.
9.1 La doglianza in questione non coglie nel segno.
In base ad un costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la motivazione sottesa all’esercizio del potere amministrativo, specie ove lo stesso abbia natura vincolata – come nel caso in esame – in quanto ancorato alla mera verifica degli specifici e stringenti presupposti all’uopo previsti dalla norma attributiva, ben può desumersi anche dal contenuto degli atti endo-procedimentali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 01/12/2020, n. 12809).
Inoltre, in tema comunicazione di avvio del procedimento, le garanzie partecipative possono dirsi soddisfatte laddove, dal tenore del provvedimento finale, risulta che l’amministrazione abbia, comunque, esaminato i contributi offerti dai soggetti interessati, senza essere, dunque, assoggettata ad un onere di confutazione puntuale e preciso (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 04/12/2017, n. 1868;T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14/06/2012, n. 1191).
L’applicazione dei principi sopra esposti al caso in esame disvela l’infondatezza del dedotto deficit istruttorio e motivazionale.
Ed invero, l’iter logico-giuridico sotteso al ritiro dei contributi coincide, per relationem , con quello puntualmente illustrato in sede di comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 8945 del 18.06.2019, richiamata nel corpo del provvedimento finale, laddove, peraltro, l’amministrazione ha citato anche “ la risposta pervenuta dall’impresa Studio Bozzetto e Co in data 28.06.2019 ”, con ciò desumendosi che ne abbia preso in considerazione il relativo contenuto, pur non condividendolo.
10. Considerato il tenore della nota prot. n. 8945 del 18.06.2019, a cui il provvedimento finale fa espresso rinvio, rileva il Collegio come quest’ultimo presenti le caratteristiche di un vero e proprio atto plurimotivato di talché, ove soltanto una delle ragioni indicate nella nota in questione resistesse alle doglianze poste a base del gravame, il ricorso dovrebbe essere de plano rigettato (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 23/04/2019, n. 2246).
11. Quanto alla prima delle ragioni addotte a sostegno del gravato ritiro essa, nella sostanza, coincide con la dedotta inammissibilità della domanda di erogazione dei contributi automatici presentata dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 23, 24 e 25 L. n. 220/2016, in quanto avente ad oggetto una “ opera televisiva in coproduzione”, ritenuta esclusa dal novero di quelle finanziabili, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 3 comma 1 lett. b) e 7 comma 5 del D.M. n. 342 del 31.07.2017 con cui il Mibact ha dettato le “Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.
11.1 A confutazione di siffatta motivazione, la ricorrente ha, in sintesi, sostenuto che l’opera dal titolo “Topo Tip”, per la quale ha chiesto l’ammissione al contributo automatico:
a) non sarebbe qualificabile in termini di “ opera televisiva ” bensì di “ opera di animazione ”. In quanto “ opera di animazione ” sarebbe ammessa all’erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dalla disposizione normativa di cui all’art. 9 del D.M. n. 342/2017, laddove non è presente alcuna fattispecie escludente al pari di quanto, invece, previsto dalla disposizione di cui al comma 5 dell’art. 7, la quale si riferirebbe, tuttavia, in via esclusiva e senza la possibilità di interpretazioni estensive - pena la frustrazione tanto della ratio legis sottesa all’istituto dei finanziamenti automatici quanto dei principi di concorrenza - alle “ opere televisive ”;
b) non risulterebbe “coprodotta” dalla Rai, avuto riguardo al significato di “produzione” rinvenibile nella disposizione normativa di cui all’art. 2, comma 4, lett. a. D.M. n. 342/2017, giacché l’emittente televisiva in questione si sarebbe limitata ad acquistare una quota dell’opera;
c) in ogni caso, essendo stata qualificata dal Ministero, sotto la vigenza della cd. Legge cinema antecedente a quella attuale, come opera “ audiovisiva di nazionalità italiana ” in coproduzione italo-tedesca, giusto decreto prot. n. 12752 dell’1.08.2016, non potrebbe, nel contempo, essere considerata anche quale “ opera televisiva in coproduzione ”, con conseguente inapplicabilità della pretesa fattispecie escludente a torto invocata dall’amministrazione a sostegno del gravato diniego.
12. Tutte le considerazioni proposte dalla società istante, per come sopra riassunte, risultano prive di pregio, risentendo di una distorta interpretazione delle disposizioni normative di rango primario (L. n. 220/2016) e secondario (D.M. n. 342/2017) di riferimento.
Ciò se solo si considera quanto segue.
L’art. 23 della L. n. 220/2016 (cd. Legge cinema) ha previsto che il Ministero, “ a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensita' d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana”.
L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è, dunque, determinato, secondo quanto si evince dal secondo comma della disposizione in esame, “ sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 24 ”.
Il successivo art. 24 commi 1 e 2 della citata Legge prevede che:
“ Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste dall'articolo 23 .
A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25”.
Con il successivo art. 25 è stato conferito al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il potere di adottare un decreto (avente natura regolamentare) finalizzato a definire “ le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare” , per quanto qui di interesse:
“b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c) ”.
Siffatto regolamento applicativo è stato adottato dal Ministro con D.M. del 31.07.2017, n. 342 che, al Capo I, rubricato “ Disposizioni generali ”, art. 1, ne ha definito l’oggetto e le finalità, all’uopo prevedendo (al comma 1) che “ i contributi automatici al settore audiovisivo previsti dall'articolo 23 della legge 14 novembre 2016, n. 220” sono “determinati sulla base dei risultati economici, culturali e artistici conseguiti dalle imprese audiovisive italiane” e sono a queste ultime erogati al dichiarato fine (art. 1, comma 2) “ di sostenere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere audiovisive di nazionalità italiana e aventi i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 e sulla base dei criteri e degli ulteriori requisiti previsti nel presente decreto”.
Con il successivo art. 3 del D.M. in parola, rubricato “ Requisiti ”, il Ministro ha individuato “ Le tipologie di opere audiovisive di nazionalità italiana, i cui risultati economici, culturali e artistici rilevano ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per accedere ai contributi di cui al presente decreto”.
Con la disposizione normativa in esame (art. 3), in attuazione all’art. 25 L. n. 220/2016 - secondo cui, con successivo decreto, si sarebbero delineati anche” i requisiti delle opere beneficiarie“ oltre che “ i criteri di assegnazione dei contributi” ed “eventuali ulteriori specifiche e limitazioni” – l’amministrazione ha, dunque, preliminarmente selezionato, tra le tante, le “ opere audiovisive di nazionalità italiana ” per le quali possono essere richiesti i contributi automatici, da erogarsi in ragione dei “ risultati economici, culturali e artistici considerati rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio utile ”, secondo quanto previsto dal successivo Capo II.
In altri termini, la disposizione normativa di cui all’art. 3 D.M. n. 342/2017, parte integrante del Capo I “ Disposizioni generali ”, disciplina la cd. fase di ammissione ai contribuiti automatici, la cui quantificazione è demandata alle successive disposizioni di cui al Capo II del medesimo decreto, rubricato, per l’appunto, “ Parametri per la determinazione dei risultati economici, culturali e artistici”.
13. Premesso quanto sopra, onde comprendere l’effettivo ambito di operatività dei contributi automatici, per come delineato nella disposizione normativa di cui all’art. 3 D.M. n. 342/2017, occorre innanzitutto fare chiarezza sul significato delle espressioni ivi contenute, all’uopo soccorrendo le definizioni fornite dal precedente articolo 2.
Tale preliminare chiarimento consentirà di comprendere come, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, l’“ opera di animazione ” non costituisce un tipo di opera ulteriore e diversa dell’“ opera televisiva ”, in quanto la cd. “animazione” rappresenta soltanto uno dei possibili strumenti con cui registrare un’immagine in movimento (opera audiovisiva), la quale può essere diffusa non soltanto tramite il cinema ovvero il web ma anche attraverso lo strumento televisivo.
L’” opera di animazione ” si trova, dunque, rispetto all’” opera televisiva ” in un rapporto di species a genus giacché è “ opera televisiva ” anche l’” opera di animazione” ove destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un’emittente televisiva.
14. Quanto sopra si evince chiaramente dalle definizioni fornite dal D.M. n. 342/2017 alle espressioni: “ opera audiovisiva ” ed “ opera di animazione ”.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d) citato D.M. per “opera audiovisiva» si intende :
“la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione.
L'opera audiovisiva si distingue in:
«film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche;i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
«opera televisiva», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 3, lettera m) del presente articolo;
«opera web», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi, come definiti al comma 3, lettera n), del presente articolo;ai fini del presente decreto non rilevano le opere web destinate alla diffusione mediante fornitori di servizi di hosting, come definiti al successivo comma 3, lettera o)”.
Ai sensi della successiva lettera m) del medesimo art. 2, comma 2, per “ opera di animazione ” si intende: “ l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto ”.
14.1 L’” opera di animazione ”, quale opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate con ogni mezzo, ove destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva di ambito nazionale, integra pertanto gli estremi di una vera e propria “ opera televisiva ” ponendosi rispetto a quest’ultima in un rapporto di species al genus.
15. Occorre, inoltre, fare chiarezza su un’altra distinzione fra le varie tipologie di opere televisive, operata dall’art. 2, comma 5 del D.M. n. 342/2017 in ragione del rapporto tra le stesse e l’emittente televisiva di “ riferimento ”.
Il comma 5 dell’art. 2 in parola, per quanto qui di interesse (lettere b;c;e d), distingue le “ opere televisive ” (ivi incluse, quindi, anche le “ opere di animazione ” da diffondersi via TV) in:
“ b) «opera televisiva in coproduzione»: l'opera televisiva prodotta dall'emittente televisiva congiuntamente a un produttore indipendente, il quale contribuisca in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo dell'opera televisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo;
c) «opera televisiva in preacquisto»: l'opera televisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un'emittente televisiva, anteriormente al completamento dell'opera;
d) «opera televisiva […] in licenza di prodotto»: l'opera televisiva […] prodotta da un produttore indipendente che ne concede in licenza, dopo il completamento dell'opera, i diritti di utilizzazione e sfruttamento a un'emittente televisiva […];
16. Chiarito quanto sopra, è possibile, esaminare il testo dell’art. 3 D.M. n. 342/2017 che, nel delineare l’ambito oggettivo di operatività dei contributi automatici, così recita testualmente:
“ 1. Le tipologie di opere audiovisive di nazionalità italiana, i cui risultati economici, culturali e artistici rilevano ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per accedere ai contributi di cui al presente decreto, sono le seguenti:
a) […];
b) opere televisive, prodotte da uno o più produttori indipendenti, in pre-acquisto e in licenza di prodotto;
c) […]”.
16.1 Dunque, ai sensi della disposizione in esame, per come correttamente ritenuto dall’amministrazione in sede di adozione del gravato provvedimento di ritiro, le cd. “ opere televisive” - e, quindi, anche le “ opere di animazione ” da diffondersi prioritariamente via TV – sono finanziabili soltanto se “ prodotte da uno o più produttori indipendenti, in pre-acquisto e in licenza di prodotto” con esclusione, sia pure implicita, delle opere televisive “ in coproduzione ”, ossia quelle in cui l’emittente televisiva contribuisca al costo complessivo dell'opera.
L’esclusione ab imis delle “ opere televisive in coproduzione ” (ivi incluse le opere di animazione) dal novero di quelle suscettibili di finanziamento trova conferma nel successivo art. 7 del medesimo D.M. il quale, dopo aver delineato i parametri per la valutazione tanto dei “ risultati economici” quanto dei “ risultati culturali ed artistici ” delle “opere televisive” ex ante ammesse al finanziamento, all’ultimo comma, il quinto, chiarisce che: « Non concorrono in ogni caso ai punteggi di cui al presente articolo le opere televisive prevalentemente finanziate e le opere in coproduzione con le emittenti televisive di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 5, lettere a) e lettera b)».
Per come dedotto dall’amministrazione resistente, con la disposizione normativa in parola, l’Autorità Statale ha ribadito, in maniera questa volta esplicita, la fattispecie implicitamente escludente contenuta nel precedente art. 3, comma 1, lett. b del medesimo D.M., laddove l’ «opera televisiva in coproduzione» non risulta menzionata tra quelle finanziabili, a differenza delle “ opere televisive, prodotte da uno o più produttori indipendenti, in pre-acquisto e in licenza di prodotto”.
Del resto, affermare che le “ opere televisive in coproduzione ” non concorrono “ in ogni caso ” all’attribuzione dei “ punteggi di cui al presente articolo ” equivale a dire che siffatte opere non possono ottenere alcun punteggio e, quindi, evidentemente, non possono ricevere alcun finanziamento, rectius non sono ex ante ammesse ai contributi automatici.
16.2 La circostanza che tale fattispecie escludente, implicita nell’art. 3, comma 1 lett. b ed esplicita nell’art. 7 comma 5 D.M. n. 342/2017, non sia stata replicata dall’amministrazione nel testo del successivo art. 9 del medesimo D.P.R. non giova alla tesi della ricorrente.
Ciò nella misura in cui, per come sopra chiarito, “ le opere televisive” di cui l’art. 7 citato D.M. costituiscono un genus rispetto alla species “ opere di animazione diffuse prevalentemente tramite TV ”, come tali ricomprendendole.
Risulta, pertanto, del tutto ragionevole che siffatta esplicita previsione escludente, in quanto relativa a tutte le “ opere televisive in coproduzione ”, ivi incluse le opere televisive animate in coproduzione, sia stata inserita nella disposizione di cui all’art. 7 e non anche – ovvero non solo – in quella di cui all’art. 9 che invero si riferisce, più in generale, ai parametri per la determinazione dei risultati economici, culturali ed artistici delle “ opere di animazione ”, ammesse a finanziamento, a prescindere dal relativo strumento di diffusione (televisione, film, web).
17. Quanto fin qui esposto consente di acclarare, diversamente da quanto sostenuto in sede di gravame, la legittimità del ritiro dei contributi automatici in origine assegnati alla società ricorrente. Quest’ultima, infatti, li ha chiesti in relazione all’opera audiovisiva “ animata ” di “ nazionalità italiana ” dal titolo “ Topo Tip ”, qualificabile, innanzitutto, in termini di “ opera televisiva ”, giacché avente come unica destinazione la TV, per come si evince dalla relativa domanda in atti (cfr. doc. all. 2 al ricorso, pag. 4),
17.1 Inoltre, tale opera televisiva (animata), oltre ad essere stata co-prodotta da una società tedesca in misura pari al 51,10%, per ammissione della stessa ricorrente e per come del resto evincibile dal tenore della richiesta di erogazione dei contributi in atti, è stata co-prodotta anche dalla RAI, Radiotelevisione Italiana S.p.A. in misura corrispondente al 30,10% (cfr. doc. all. 2 al ricorso pag. 8),
Trattasi, pertanto, di una opera televisiva animata “ in coproduzione ” nel significato all’uopo previsto dall’art. 2, comma 5, lett. b) del D.M. N. 342/2017, meglio esplicitato nella delibera