TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-02-08, n. 202300414

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-02-08, n. 202300414
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300414
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2023

N. 00414/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01880/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2022, proposto da B D S, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- la Regione Siciliana, l’Assemblea Regionale, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Palermo, l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Palermo e la Prefettura U.T.G. di Palermo, non costituiti in giudizio;

nei confronti

- di V C e A C, rappresentati e difesi dagli avvocati C P R, F S, F G e F Ficano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- di M G, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e Daniele Solli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Palermo, viale Libertà, n. 171;
- di V F, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- di Adriano Varrica, Luigi Sunseri, Nuccio Di Paola, Ismaele Lavardera, Salvatore Geraci, Edy Tamaio, Gaspare Vitrano, Gianfranco Miccichè, Nunzia Albano, Alessandro Arico', Fabrizio Ferrara, Marco Intravaia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- delle operazioni elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana conclusesi con la proclamazione degli eletti di cui al verbale (Mod. n. 34 r) del 25/10/2022 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Palermo relativamente ai seggi attribuiti per la circoscrizione di Palermo ai sensi dell’art 2 bis L. R. n. 29 del 20 marzo 1951 introdotto dalla L.R. n. 7/2005;

- del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Palermo del 25/10/2022 (Mod n. 34 r);

- del verbale (Mod. n. 22 r) dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Palermo del 22/10/2022 di proclamazione dei candidati eletti per la circoscrizione di Palermo;

- di tutti gli ulteriori provvedimenti e/o i verbali delle operazioni elettorali che hanno concorso alla proclamazione dei candidati eletti nella provincia di Palermo e alla esclusione del ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i decreti presidenziali n.1685 del 22 novembre 2022 e n. 1697 del 24 novembre 2022;

Vista la memoria di costituzione in giudizio di V F;

Vista la memoria di costituzione in giudizio di M G;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di V C e di A C;

Viste le memorie difensive e di replica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;


FATTO

Il ricorrente in epigrafe, in qualità di cittadino nonché di candidato capolista nella circoscrizione di Palermo nella lista “Popolari e Autonomisti”, collegata alla Lista Regionale n. 3 “In Sicilia – R S Presidente” per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022, con ricorso ritualmente proposto, chiede che, previa valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza, venga rimessa alla Corte Costituzionale, con sospensione del presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 bis, comma 3 e ss., della Legge Regionale n. 29 del 20 marzo 1951, così come modificata dalla Legge Regionale n. 7 del 2005;
nel merito, chiede l’annullamento delle impugnate operazioni elettorali e l’attribuzione dei seggi in base alla rideterminazione dei quozienti elettorali circoscrizionali e alle preferenze espresse all’interno delle liste che hanno raggiunto la soglia del 5% regionale e, per l’effetto, la sua proclamazione quale deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Il ricorrente sostiene che la sua mancata elezione alla predetta carica sia stata causata del mancato superamento da parte della lista Popolari e Autonomisti della “soglia di sbarramento”, a livello circoscrizionale, introdotta dall’art. 2 bis, comma 3 e ss., della L.R. n. 29/1951, così come modificata dalla L.R. n. 7 del 2005: il predetto criterio di attribuzione dei seggi sarebbe illegittimo a causa del contrasto con le norme costituzionali poste a presidio del rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale attraverso il voto di preferenza del singolo candidato e della “perdita di validità” di quei voti che, espressi dai cittadini per eleggere il proprio rappresentante circoscrizionale, sono invece computati ai soli fini dell’elezione del Presidente della Regione in violazione del principio di uguaglianza dei candidati, degli elettori e dei voti espressi.

In particolare, il censurato meccanismo elettorale previsto dall’art. 2 bis, comma 3 e ss., della L.R. n. 29/1951, sarebbe in contrasto con gli artt.2, 3 e 51 Cost., poiché lederebbe il diritto dei cittadini di “accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza”;
in violazione dell’art. 3 Cost. e dei principi di uguaglianza formale e sostanziale, causando un’ingiusta attribuzione di seggi a candidati sprovvisti di un adeguato grado di rappresentatività a discapito di altri candidati che hanno raccolto un ampio suffragio popolare;
in violazione dell’art. 48 Cost. e dell’art. 97 Cost. nella parte in cui sancisce i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A., privando di effettività, ai fini dell’attribuzione dei seggi all’interno della circoscrizione, i voti considerati validi per l’elezione del Presidente della Regione e dei candidati della sua lista regionale.

Con memoria del 9 dicembre 2022, si è costituito in giudizio il controinteressato M G che ha dedotto, sia l’inammissibilità del ricorso per genericità anche riguardo alla prova di resistenza, sia l’infondatezza attesa la discrezionalità spettante al legislatore regionale in materia elettorale, sia la costituzionalità del meccanismo contestato.

Nella stessa data si è costituito il controinteressato V F, che con successiva memoria ha rilevato la genericità del ricorso, la propria estraneità alle domande svolte dal ricorrente e la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dedotta.

Con memoria del 20 dicembre 2022, i controinteressati A C e V C hanno articolato difese analoghe a quelle formulate da M G.

Con memoria del 20 gennaio 2023, il ricorrente ha ribadito le sue tesi difensive.

Tutte le parti hanno poi depositato memorie di replica alle difese avversarie.

In particolare, tutti i controinteressati hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (motivato dalla circostanza che l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sui seggi loro attribuiti), il mancato superamento della prova di resistenza e l’infondatezza del ricorso attesa l’irrilevanza e la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Il ricorrente, al fine di replicare all’eccezione di mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza, ha esibito delle tabelle con calcoli matematici che dimostrerebbero come - per effetto della inclusione nella base di calcolo del quoziente circoscrizionale anche dei voti validi delle liste che non hanno tuttavia totalizzato almeno il 5% dei voti validi a livello regionale e che quindi risultano escluse dall’attribuzione dei seggi - avrebbe ottenuto il seggio quale primo candidato della propria lista: solo in sede di trattazione orale ha poi specificato e asserito la spettanza a suo favore del seggio già assegnato al candidato M G della lista del PD non collegata alla coalizione risultata vincente.

All’udienza pubblica del 7 febbraio 2023, le parti hanno insistito nelle domande e tesi difensive proposte;
al termine della discussione il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2 bis, comma 3 e ss., della legge regionale n. 29 del 1951, così come prospettata da parte ricorrente e, conseguentemente, l’infondatezza del ricorso, per le ragioni di seguito spiegate, esimono il Collegio dalla disamina delle eccezioni di rito formulate dai controinteressati.

2. È opportuno accennare, sinteticamente e per quanto di interesse, alla disciplina delle elezioni dei rappresentanti dell’Assemblea regionale Siciliana.

In virtù dello Statuto di autonomia speciale, la Regione siciliana ha potestà legislativa esclusiva in materia di legge elettorale regionale: il vigente articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, al comma 1, sancisce che : “L'Assemblea regionale è costituita di settanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto”.

La legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, rubricata “ Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana ”, nella sua originaria struttura, prevedeva un “sistema proporzionale puro” mirato a rispecchiare esattamente le tendenze espresse dal Corpo elettorale attraverso la votazione, così come espressamente affermato all’art. 1 che stabiliva – come elemento centrale del sistema elettorale – che l’utilizzazione dei resti doveva avvenire “in sede circoscrizionale” e pertanto i seggi che non potevano essere attribuiti per insufficienza di quoziente venivano assegnati, nelle medesime circoscrizioni, alle liste con i maggiori resti.

La predetta legge elettorale regionale 20 marzo 1951, n. 29, nel corso del tempo è stata più volte modificata e integrata: per quel che qui rileva, a seguito delle modifiche apportate dalla l.r. 3 giugno 2005, n. 7, recante “ Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali ” nel testo oggi vigente è delineato un sistema misto, in larga parte proporzionale ma con un correttivo maggioritario.

In estrema sintesi: è previsto che 62 seggi (v. art. 2 della legge costituzionale 7 febbraio 2013, n.2) sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati nei collegi elettorali provinciali (articolo 1 bis comma 4°) e che non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell’intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5% del totale dei voti regionali validi espressi.

L’assegnazione degli 62 seggi (v. art. 2 della legge costituzionale 7 febbraio 2013, n.2) ripartiti tra i nove collegi provinciali avviene tramite il metodo del cd “quoziente elettorale circoscrizionale” (quoziente Hare) e dei più alti resti (con recupero sempre a livello provinciale) alle liste che abbiano superato lo sbarramento del 5% a livello regionale, ossia con assegnazione alle liste di un numero di seggi pari al numero delle volte che il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista (art. 2 bis, c.3 e c.4).

Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio. A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste con la maggiore cifra elettorale. Qualora anche le cifre elettorali siano identiche, il seggio viene attribuito per sorteggio (art. 2 bis, c.5).

L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all'assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista (art. 2 bis, c.6).

Il presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall’ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati (art. 2 bis, commi 6 e 7).

3. Ebbene, il ricorrente non contesta alcuna erroneità da parte degli Uffici elettorali nell’applicazione delle norme predette, ma asserisce l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 48, 51, 56, 97 della Costituzione, dell’art. 2 bis e ss. della L.r. n. 29/1951 e, in particolare, del meccanismo di determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale ivi previsto, quale elemento determinante per l’attribuzione di seggi elettorali nella circoscrizione.

In sostanza, il ricorrente sostiene che la normativa regionale sarebbe incostituzionale nella parte nella quale – attraverso l’esplicito inciso del co. 3 “… con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi …” - esclude dalla base di calcolo del quoziente circoscrizionale i voti validi delle liste che non hanno tuttavia totalizzato almeno il 5% dei voti validi a livello regionale;
tale esclusione – determinando un diverso, e minore, quoziente elettorale circoscrizionale influenza l’esito del procedimento di attribuzione dei seggi circoscrizionali alle liste ammesse all’assegnazione.

Per effetto della auspicata dichiarazione di incostituzionalità del “quoziente circoscrizionale”, egli risulterebbe eletto nella circoscrizione di Palermo, come da calcoli prodotti con la memoria da ultimo depositata, così evitandosi che i candidati delle liste che hanno superato la soglia di sbarramento regionale, appartenenti alla coalizione vincente, come lo stesso ricorrente, siano sopravanzati – in sede di assegnazione dei seggi a livello circoscrizionale – da candidati appartenenti a liste che non hanno determinato l’elezione del Presidente della Regione, come in concreto verificatosi.

4. Ciò premesso, in primo luogo, deve essere rilevata la legittimità delle operazioni effettuate dall’Ufficio elettorale regionale, che ha correttamente applicato le disposizioni contenute nelle norme summenzionate;
e del resto nessuna censura è stata mossa nei confronti dell’operato dell’amministrazione intimata nell’effettuazione dei conteggi delle cifre e dei quozienti elettorali e nell’attribuzione conseguenziale dei seggi.

5. Per quanto riguarda i dedotti profili di incostituzionalità, essi appaiono manifestamente infondati.

Va ricordato che la potestà esclusiva della Regione siciliana non incontra limiti per quanto concerne la configurazione del procedimento elettorale, che in ambito regionale ben può differenziarsi – come storicamente è sempre avvenuto – senza necessità che siano esplicitate le concrete situazioni locali che giustificano lo scostamento dalla disciplina del procedimento in sede nazionale (C.G.A.R.S, 18 giugno 2014, n. 328).

Il legislatore regionale nella sua discrezionale valutazione con specifico riferimento agli aspetti anche di natura politica che connotano la materia elettorale, ha ritenuto di contemperare - nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento – i noti vantaggi e svantaggi tipici del sistema elettorale proporzionale e di quello maggioritario, consistenti, l’uno, nel riflettere in maniera fedele l’orientamento degli elettori che nel caso specifico avviene attraverso la ripartizione di seggi nei collegi provinciali attraverso il meccanismo di cui all’articolo 2 bis, e, l’altro, nel garantire la governabilità e scongiurare una eccessiva frammentazione attraverso l’introduzione di correttivi maggioritari quali: la soglia di sbarramento, prevista dal co. 5 dell’art. 1 bis, e il premio di maggioranza previsto dall’art 2 ter.

Si tratta di un equilibrio ricercato in tutte le democrazie parlamentari come quelli dell’Europa continentale, nei quali l’elettorato è tradizionalmente diviso tra numerose appartenenze politiche.

Nel caso di specie:

- la chiara ratio della previsione di uno sbarramento del 5% a livello regionale per tutte le liste unita all’introduzione del quoziente Hare e della ripartizione dei resti a livello provinciale, è quella di scoraggiare la presentazione di liste personali e le scissioni dai grandi partiti e incentivare la formazione di coalizioni fra partiti di piccole dimensioni e garantire una maggioranza di governo stabile;

- attraverso il meccanismo del cosiddetto “premio di maggioranza” – si mira a raggiungere una adeguata omogeneità politica tra il Presidente che risulti eletto quale capo lista della coalizione vincitrice e l’Assemblea Regionale (la cui articolazione politica, come delineatasi per effetto del voto, potrebbe non assicurare la necessaria governabilità).

Ebbene, tale meccanismo elettorale nel suo complesso non appare irragionevole e non realizza alcuna perdita di rappresentatività del voto espresso dal singolo elettore, sicché non confligge con alcuno dei principi costituzionali in materia, invocati dal ricorrente, laddove la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale e la cifra elettorale di ciascuna lista regionale restano autonome e rilevano separatamente al proprio fine, la prima per l’assegnazione dei seggi, l’altra per stabilire la coalizione vincente e l’individuazione del Presidente della Regione.

Ciò significa che l’impianto elettorale contestato consente, ragionevolmente, che attraverso il correttivo maggioritario, sia mantenuto l’equilibrio tra il principio di governabilità e un’adeguata tutela delle minoranze, principi questi che sottendono il sistema delle elezioni regionali.

La giurisprudenza ha condivisibilmente affermato il principio - con riferimento al sistema elettorale delle regioni ordinarie ma a maggior ragione valevole per le regioni a Statuto speciale - secondo cui “ l’assegnazione dei seggi è materia rimessa alla discrezionalità del legislatore (cfr. da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 271 del 2010, in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia nel parlamento europeo), sicché essa può esser fatta in base alla popolazione, ma potrebbe benissimo essere fatta in base ai cittadini, o agli elettori o ad una combinazione di tali criteri, quello della rappresentanza c.d. territoriale, o del “criterio della proporzionalità politica”, che premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l’esercizio del diritto di voto.

Trattasi, dunque, di criteri il cui contemperamento è rimesso al legislatore ordinario, che nel disegnare il sistema elettorale a livello regionale ha tenuto conto anche di altri criteri, quali la stabilità degli organi elettivi, la governabilità, nonché quello di garantire ai gruppi di minoranza un’adeguata rappresentanza, principi, questi ultimi, affermati dall’art. 4 della l. 2 luglio 2004, n. 165, che costituiscono ai sensi dell’art. 122 della Costituzione, principi fondamentali in materia di elezione degli organi rappresentativi della Regione ” (Cons. Stato, V, 23 giugno 2011, n. 3806).

Così come più volte affermato dalla Corte costituzionale, il principio di uguaglianza del voto esige che l’esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di parità (donde il divieto del voto multiplo o plurimo) ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali, alle quali è rimessa la materia, fermo restando in ogni caso il controllo della ragionevolezza (per tutte, Corte Costituzionale, sentenze nn. 107 del 1996 e 271 del 2010).

Alla luce di tali principi, il Collegio osserva che il meccanismo della ripartizione dei seggi a livello circoscrizionale così come operante nel sistema elettorale vigente proporzionale con correttivi in senso maggioritario, di cui è stata fatta applicazione nelle contestate elezioni, ha condotto a risultati che non appaiono illogici soprattutto se comparati con quelli raffigurati dal ricorrente nelle tabelle di calcolo prodotte con la memoria di replica del 27 gennaio 2023, il cui esito più che garantire il rispetto del volontà degli elettori, sembra invece consentire l’attribuzione del seggio al ricorrente medesimo nonostante questi abbia raggiunto un numero di preferenze inferiore rispetto a quello dei controinteressati che sul punto hanno articolato difese convincenti.

Risulta infatti che nella circoscrizione di Palermo il ricorrente ha ottenuto n.

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