TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-04-14, n. 202300944
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Testo completo
Pubblicato il 14/04/2023
N. 00944/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2019, proposto da
-OMISSIS- S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Comune di Cairate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A R e R C, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
nei confronti
Ing Bank N.V., Galvanorusca S.r.l., Fallimento Se.Si S.r.l. e O.T. Omniatecnica S.r.l. in Liquidazione in Concordato Preventivo, non costituiti in giudizio
per l'annullamento
dell'ordinanza Sindacale n. 48 del 24/9/2018, a firma del Sindaco del Comune di Cairate, notificata alla ricorrente il giorno 20/11/2018, con la quale è stato ordinato alla medesima di provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti presso l'ex insediamento industriale sito in Comune di Cairate, alla Via Manzoni n. 54-58, e di procedere alla caratterizzazione dell'area, prodromica alla bonifica della stessa;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
per la condanna del Comune di Cairate al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa dell'emanazione dei provvedimenti impugnati, nella misura da determinarsi in corso di giudizio od –in subordine– in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cairate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2019, -OMISSIS- S.r.l. in liquidazione ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti di cui in epigrafe, per quanto di interesse, e sul presupposto di essere stata indicata erroneamente come unica responsabile della produzione dei fattori inquinanti riscontrati, nonostante sul medesimo sito avessero operato diversi soggetti.
La società ricorrente ha evidenziato di avere esercitato, dall’anno 2006 all’anno 2013, attività di pressofusione in leghe di alluminio e zama (occupandosi in particolare della fusione di lingotti di alluminio per pressofusione) in una porzione dell’immobile sito nel Comune di Cairate, alla Via Manzoni n. 54.
Secondo la ricorrente, “tutte le fasi produttive non prevedevano né l’utilizzo né la formazione di particolari composti chimici”.
In particolare, “il distaccante applicato sugli stampi, che era un composto sintetico a base d’acqua, si dissolveva durante la fase di riempimento e pressofusione”, e “l’impianto di raffreddamento era a ciclo chiuso ad acqua con chiller esterno”.
Sotto altro profilo, sempre a detta della ricorrente “la presenza delle due cisterne ed il relativo contenuto era legato alle lavorazioni svolte precedentemente dall’azienda che occupava l’immobile prima dell’insediamento di -OMISSIS-”.
La società ricorrente ha dunque dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
- carenza di adeguata istruttoria, in quanto l’ordinanza in questione sarebbe stata adottata “in assenza di qualsiasi accertamento relativo ai profili di responsabilità ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra quanto rilevato in sito e l'attività a suo tempo svolta dalla ricorrente”, né sarebbe stata indicata specificamente la tipologia di rifiuti presenti sul sito;
- illogicità dell’atto impugnato, derivante dalla mancata