TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-03-22, n. 201603565

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-03-22, n. 201603565
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201603565
Data del deposito : 22 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 16532/2014 REG.RIC.

N. 03565/2016 REG.PROV.COLL.

N. 16532/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16532 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B R P, rappresentato e difeso dall'Avv. F M P, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, Via Nino Oxilia n. 21;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Consiglio di Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

R V, n.c.;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, Corso del Rinascimento n.11;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 99 adottata nella seduta del 21 novembre 2014, recante, tra l’altro, modifiche sui criteri di nomina alla qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

- dell’atto di interpello in data 5 dicembre 2014 per la nomina del Presidente del T.R.G.A., Trentino Alto Adige, sede di Trento, nella parte in cui esclude dallo scrutinio per il conferimento di detta qualifica i magistrati che alla data del 1° gennaio 2015 non assicurino un periodo di servizio nella sede di almeno tre anni;

- di ogni atti presupposto, connesso e conseguenziale;

- nonché per l’annullamento dei seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti:

- atto di nomina del consigliere di stato R V a Presidente del T.R.G.A. del Trentino Alto Adige;

- nonché, ancora, dei seguenti atti, impugnati con ulteriori motivi aggiunti:

- delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 99 adottata nell’adunanza del 3 luglio 2015 nella parte in cui nella seduta del 3 luglio 2015, nel fare propria la relazione di minoranza, respinge la proposta di maggioranza per la nomina del consigliere B R P a Presidente del T.R.G.A. Trentino Alto Adige e nomina in conseguenza alla predetta qualifica il consigliere successivamente graduato R V;

- di ogni successivo provvedimento, non conosciuto, né comunicato, del procedimento di nomina del consigliere R V, ivi compreso il d.P.R. conclusivo del procedimento ed ogni atto conseguenziale di conferimento e di insediamento nell’incarico presidenziale;

- in via subordinata del’art. 16, comma 5, del regolamento interno sul funzionamento del C.P.G.A., in parte qua;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale al procedimento de quo;

nonché infine per il risarcimento del danno.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visto l’atto di intervento ad opponendum;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 13 gennaio 2016 il Cons. R C;

Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Il dott. B R P rappresenta di essere stato nominato magistrato amministrativo nel novembre del 1982 e di avere prestato servizio, in tale qualità, presso le sedi di Milano, Napoli e Roma.

Nel giugno 2003 è stato nominato consigliere di stato con decorrenza giugno 2003 ed è attualmente in servizio presso la III^ Sezione giurisdizionale.

Ai fini del presente contenzioso, ricorda che l’art. 14 della l. n. 186 del 1982 individua le qualifiche dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, tra cui, quella di Presidente di Tribunale amministrativo regionale.

Richiama, in particolare, l’art. 21, comma 1, della l. n. 186 del 1982, secondo cui “I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente articolo 14, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio”.

Si tratta di disposizione che regola l’avanzamento dei magistrati amministrativi alla qualifica più elevata e terminale della carriera, dettando puntuali prescrizioni in ordine ai presupposti per il conseguimento della qualifica, ricollegandoli al dato dell’anzianità e all’attitudine all’ufficio direttivo.

Secondo l’art. 29 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, (approvato con decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato in G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004), il Consiglio di Presidenza “ esprime il giudizio di idoneità nei confronti dei magistrati che abbiano prestato il proprio consenso ai sensi dell’art. 21, comma 2, della l. 27 aprile 1982, n. 186 ”.

E’ previsto, altresì, che l’Organo di autogoverno della magistratura amministrativa fissi “ criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione sull’idoneità dei magistrati allo svolgimento di funzioni direttive, tenendo conto in ogni caso dell’attitudine all’ufficio direttivo e dell’anzianità di servizio ”.

La delibera del C.P.G.A. del 22 ottobre 2010 ha, a suo tempo, fissato le modalità procedurali per la nomina alle qualifiche in questione e ha identificato i criteri di massima per il giudizio attitudinale.

Il quadro normativo di riferimento è stato integrato dall’art. 13 della l. n. 205 del 2000 che, con riguardo alla posizione di impiego di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e di Presidente di Tribunale amministrativo regionale, ha stabilito “l’obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d’ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico”.

Secondo parte ricorrente, il chiaro dato letterale della norma evidenzia che l’obbligo triennale di permanenza interviene una volta che sia stata conseguita la nomina.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, l’art. 8, comma 2, della delibera del C.P.G.A. del 20 ottobre 2010 – nel testo previgente alle modifiche qui avversate - segnatamente stabiliva che, in assenza del periodo triennale di residuo servizio, “ la mancata nomina deve essere specificamente e adeguatamente motivata ”.

Tale quadro regolatorio è stato modificato con la menzionata delibera del 21 novembre 2014, la quale ha stabilito che “ per i posti che si rendono vacanti a partire dalla data di esecutività della delibera del Consiglio di Presidenza del 21 novembre 2014, con cui è stato novellato il presente comma, non sono nominati alle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di Presidente di Tribunale amministrativo regionale, i consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale il cui residuo periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni ”.

In data 5.12.2014 è stato diramato l’interpello per l’assegnazione della Presidenza del T.R.G.A. del Trentino Alto Adige, sezione di Trento, e, in attuazione del testo novellato della delibera 22 ottobre 2010, è stato stabilito che, ai fini del conteggio del periodo residuo di servizio, il dies a quo si individua alla data del 1° gennaio 2015.

Il Cons. Polito evidenzia che tale nuovo ed illegittimo criterio, gli ha impedito la partecipazione allo scrutinio per il conferimento della qualifica, poiché, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015, permarrà in servizio attivo per la durata di anni due, mesi 9 e giorni 26.

Si radica quindi l’interesse immediato ad impugnare gli atti che si frappongono alla procedura in esame.

In particolare, deduce:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 14, 15 E 21 DELLA L N. 186 DEL 1982;
DELL’ART. 29 DEL

DECRETO DEL

6

FEBBRAIO

2004;
DEGLI ARTT. 101 E 108 DELLA COSTITUZIONE;
ECCESSO DI POTERE NEI PROFILI DELL’ASSENZA DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ DEL PROVVEDERE;
VIOLAZIONE DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA;
INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Ai fini della nomina nella qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale, l’art. 21, comma 1, della l. n. 186 del 1982, conferisce rilievo all’attitudine all’ufficio direttivo e all’anzianità di servizio.

Lo scrutino di avanzamento alla qualifica direttiva è definito dall’art. 1, comma 2, della delibera del

CPGA

22 ottobre 2010 come “ giudizio di idoneità...compiuto per merito assoluto secondo l’ordine di ruolo, in base ai criteri previsti dall’art. 3 ” della delibera medesima.

Parte ricorrente reputa che, in presenza di un contesto normativo che seleziona in modo puntuale ed esaustivo i requisiti soggettivi per l’avanzamento in carriera, non possano introdursi, con atto amministrativo, prescrizioni impeditive della partecipazione allo scrutinio per merito assoluto, che non trovino fondamento nella legge.

La legge n. 186/82, valorizza l’anzianità di servizio quale requisito primario ai fini dell’avanzamento alla qualifica, per cui il deliberato si pone in contrasto con l’art. 108 della Costituzione, ove è stabilito che “Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura sono stabilite con legge”, nonché con la stessa indipendenza interna del magistrato amministrativo, che l’art. 101 Cost. assoggetta soltanto alla legge.

Né, prosegue parte ricorrente, la delibera impugnata può trovare sufficiente sostegno nell’art. 21, comma 5, della l. n. 186 del 1982.

La norma si compone di due proposizioni.

La prima, come norma di organizzazione, impone l’obbligo di permanere per tre anni nella sede di assegnazione.

La seconda riguarda un profilo di valutazione che interviene di volta in volta in sede di scrutinio e va effettuato in relazione alla peculiari condizioni della sede da assegnare, alle condizioni soggettive dello scrutinato, alla durata del residuo periodo di servizio attivo, etc., circostanze da indicare con specifica motivazione a fronte di una eccezionale recessione dell’interesse garantito dalla norma al magistrato con qualifica di consigliere di partecipare allo scrutinio per l’avanzamento in carriera.

Sul punto, del resto, era stato particolarmente attento lo stesso C.P.G.A. che, all’art. 8, comma 2, della delibera del 22 ottobre 2010, aveva stabilito che “ La mancata nomina deve essere specificamente e adeguatamente motivata ”.

In sostanza - sostiene parte ricorrente - la norma di organizzazione non può tradursi, per scelta del C.P.G.A., nell’ablazione a regime delle prerogative sullo stato giuridico del magistrato amministrativo, in tal modo realizzandosi una deminutio nei confronti di una individuata cerchia di magistrati che, in ragione di un limite stabilito una tantum , e non per legge, vengono esclusi dall’accesso alla qualifica terminale della loro carriera.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ULTERIORE PROFILO, DEGLI ARTT. 14, 15 E 21 DELLA L. N. 186 DEL 1982;
DELL’ART. 29 DEL

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