TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-11-07, n. 202301312

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-11-07, n. 202301312
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202301312
Data del deposito : 7 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2023

N. 01312/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00281/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 281 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Canosa di Puglia (BT), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M D D e E P, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Provincia di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. M F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-

ARPA

Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. M L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti

S.Ol.Vi.C s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Sechi e G M, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

circa il ricorso principale:

- del verbale conclusivo della conferenza di servizi del 13 dicembre 2019 riguardante il procedimento di " riesame dell'autorizzazione integrata ambientale " dell'impianto di smaltimento rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non, della S.Ol.Vi.C. s.r.l., comunicato con nota prot. n. 38889 del 17 dicembre 2019;

circa i (primi) motivi aggiunti presentati dal Comune di Canosa di Puglia il 16 novembre 2020:

- della determinazione dirigenziale della Provincia di Barletta-Andria-Trani n. 670 del 17 agosto 2020 (unitamente agli allegati A, B e C), comunicata il 24 agosto 2020, avente a oggetto: “ Autorizzazione Integrata Ambientale – riesame con valenza di rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 479 del 15/9/2009 – installazione ubicata in Canosa di Puglia, contrada Tufarelle – Società S.Ol.Vi.C s.r.l. ”;

circa i (secondi) motivi aggiunti presentati da Comune di Canosa di Puglia il 22 febbraio 2021:

- della nota dirigenziale della Provincia di Barletta-Andria-Trani prot. n. 26753-20 del 22 dicembre 2020, avente a oggetto “ […] comunicazione di modifica non sostanziale - presa d'atto ”, rispetto all'A.I.A. rilasciata con la determinazione dirigenziale n. 670 del 17 agosto 2020;

circa i (terzi) motivi aggiunti presentati da Comune di Canosa di Puglia il 6 ottobre 2022:

- della determinazione dirigenziale n. 605 del 22 luglio 2022, trasmessa al Comune il 10 agosto 2022, con oggetto: “ Autorizzazione Integrata Ambientale - D.D. n. 670 del 17/08/2020 - Aggiornamento per modifica non sostanziale, ex art. 29-nonies, co. 1, d.lgs. 152/06 s.m.i. ”.

Visti il ricorso, i motivi plurimi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di SOlViC s.r.l., della Provincia di Barletta-Andria-Trani, di

ARPA

Puglia e dell’Azienda sanitaria locale Barletta-Andria-Trani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. L I e uditi per le parti i difensori gli avvocati M D D ed E P, per il Comune ricorrente, l'avv. M I, per la Provincia di Barletta-Andria-Trani, l'avv. L C, per l'ARPA, e gli avvocati G S e G M, per la S.Ol.Vi.C s.r.l.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso principale , depositato come in rito, il Comune di Canosa di Puglia (BT) impugnava il “verbale conclusivo” della (terza) conferenza di servizi relativo al procedimento amministrativo complesso di riesame dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) dell'impianto di smaltimento rifiuti liquidi speciali (pericolosi e non) della SOlViC s.r.l., evidenziando plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere relativi alla conformità dell’impianto alla VIA (valutazione d’impatto ambientale), alla pregressa AIA del 15 settembre 2009 n. 479 e inoltre all’esito dell’istruttoria e alle prescrizioni sancite.

2.- Con primi motivi aggiungi veniva indi gravata la determinazione dirigenziale finale di rilascio dell’AIA, che riprendeva le conclusioni del verbale succitato, riproponendo analoghe censure.

3.- Con secondi motivi aggiunti veniva impugnata la successiva “ comunicazione di modifica non sostanziale - presa d'atto ” dell’impianto di trattamento di rifiuti, rispetto a quanto invero configurato nell'AIA già rilasciata, rilevando l’inammissibilità e l’illegittimità di tal modo di procedere.

4.- Con terzi motivi aggiunti veniva infine impugnata la determina dirigenziale di aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29- nonies , co. 1, d.lgs. 152 del 2006, ritenuta illegittima per i vizi ivi articolati.

5.- Indi, si costituivano in successione l’autorità emanante il provvedimento (ossia la Provincia BAT), la società

contro

-interessata (SOlViC s.r.l.), i due enti pubblici deputati a fornire un ausilio istruttorio nel procedimento autorizzatorio, nonché svolgenti compiti di vigilanza e controllo (ovvero l’ARPA e l’ASL BAT-servizio prevenzione), i quali contrastavano tutti i motivi di censura dedotti da parte ricorrente e insistevano per la legittimità degli atti adottati.

6.- Con ordinanza, il Collegio disponeva incombenti istruttori.

7.- Venivano indi depositati gli atti richiesti. Segnatamente, l’

ARPA

Puglia depositava una completa relazione istruttoria prot. n. 20837 del 27 marzo 2023;
mentre, l’ASL BAT, con nota 12884 del 13 febbraio 2023 (depositata in ritardo), si limitava a confermare i precedenti brevi pareri e dichiarava: “ non [è] possibile, così come richiesto, formulare sintetica relazione di chiarimento ”.

8.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, dopo breve discussione, alla fissata udienza pubblica di discussione, le spiegate impugnative venivano introitate in decisione.

DIRITTO

Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.

Degli stessi può provvedersi ad analitica disamina, accomunando, per semplicità espositiva, i punti contenenti analoghe censure. I motivi di ricorso sono raggruppabili in tre macro-categorie (A, B e C), cui consegue pertinente motivazione della presente sentenza, cui si aggiunge in conclusione ulteriore apporto motivazionale in una finale sezione(D).

A) In ordine al ricorso principale e ai primi motivi aggiunti inerenti rispettivamente il verbale della conferenza di servizi e l’AIA rilasciata, va rilevato che dirimenti risultano il I e il IV motivo dedotti;
mentre possono essere assorbiti il II e III, che opinano circa la destinazione urbanistico-edilizia parte pregressa e parte in prospettiva dell’area interessata e inoltre i motivi V e VI inerenti a vizi procedurali formali relativi alla scansione temporale della conferenza dei servizi e alla modalità di acquisizione dei pareri, che non risultano conclusivi.

Con il primo motivo (e primo bis ) viene lamentata la violazione dell’art. 29- octies e 29 -nonies d.lgs. n. 152 del 2006, la violazione degli artt. 1 e 3, legge n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per carenza assoluta e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, il difetto d’istruttoria, l’illogicità e contraddittorietà manifeste, lo sviamento e malgoverno. Allo stesso modo, con il quarto motivo viene specificamente rimarcata la violazione/erronea applicazione, per quanto maggiormente rileva, degli artt. 29- quater e 29- octies , d.lgs. n. 152 del 2006.

Nella sostanza, evidenzia parte ricorrente come si appalesi un travisamento dei presupposti di fatto e diritto richiesti per il procedimento di riesame e rinnovo dell’A.I.A., conseguente alla pubblicazione delle nuove misure BAT (best available techniques) 2018, le quali presuppongono, sul piano logico-giuridico, che l’installazione “in regime ordinario di funzionamento e di esercizio” rispetti già determinati requisiti di sicurezza e proficuo funzionamento.

Infatti, l’art. 29- octies (Rinnovo e riesame) , co. 6, d.lgs. 152 cit. prevede che l’autorità competente verifichi che: “ a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto […];
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”.

Invero, il gravato verbale della conferenza di servizi datato 13 dicembre 2019 impone bene, al fine di implementare “ il sistema di abbattimento delle emissioni odorigene ”, l’installazione di un “ impianto di nebulizzazione addittivato ” e la implementazione di “ un protocollo di gestione delle emissioni odorigene da condividere preventivamente con Arpa Puglia ” (pag. 6), ma poi, in chiusura (pag. 8-9), dà lettura del parere prot. n. 89595 del 12 dicembre 2019 dell’ARPA, obliterando però che detto atto si concluda con declaratoria di permanenza di “ parere sfavorevole ”, così come riporta la lettura del parere dell’ASL BAT prot. n. 83797 del 12 dicembre 2019, confermativo del precedente (prot. n. 60858 del 12 settembre 2019, che pone talune condizioni/prescrizioni e che si pronuncia in senso sfavorevole all’introduzione di nuovi codici rifiuti, all’incremento della capacità giornaliera ed a qualsivoglia ampliamento dell’impianto;
al contrario, il verbale della conferenza di servizi consente l’incremento della capacità giornaliera di ricezione, seppur restando invariata la capacità annua (pag. 2).

Per quanto riguarda il Comune di Canosa di Puglia, esso non ha mai opposto un diniego pregiudiziale, bensì ha reiteratamente osservando che: “[…] potrebbe essere presa in considerazione l’istanza in esame, solo qualora la ditta […] metta in atto gli interventi necessari a riportare l’impianto in una condizione di regime e di sicurezza, ottemperando a tutte le prescrizioni previste nell’AIA […] ” (parere prot. n. 18438 del 17.5.2019 e parere prot. n. 32974 del 13.9.2019).

Pur stante l’incompleta attuazione della precedente AIA del 2009, S s.r.l. – da quanto emerge – ha però proposto una consistente modifica strutturale, impiantistica e dell’intero ciclo produttivo, attraverso una rimodulazione delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio, con un incremento apprezzabile della capacità giornaliera di ricezione, trattamento e stoccaggio dei rifiuti.

Talché, il procedimento avviato per il riesame complessivo con valenza di rinnovo della precedente AIA, ai sensi dell’art. 29- octies , co. 3, lett. a) , d.lgs. n. 152 del 2006 (a seguito della pubblicazione delle nuove BAT 2018) ha finito per sovrapporsi e compenetrarsi con un pur consentito procedimento di modifica dell’impianto (art. 29- octies , co. 10, 29- ter , comma 4, e 29- quater d.lgs. 152 cit.).

Ragion per cui la nuova AIA può configurarsi come nuovo titolo di autorizzazione alla gestione e all’esercizio, cui deve ottemperarsi quanto a modalità e prescrizioni per l’impianto e il suo esercizio.

Orbene, nell’ambito della conferenza di servizi, gli enti convolti assumevano le seguenti posizioni:

a) il Comitato tecnico prov. per le materie ambientali, dopo due pareri negativi (verbale 15 maggio 2019 e 11 settembre 2019), assumeva posizione favorevole, ma con numerose prescrizioni (verbale 11 dicembre 2019), con particolare riferimento alle emissioni odorigene, imponeva l’installazione di un impianto di nebulizzazione additivato rispondente a determinati requisiti tecnici;

b) l’

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