TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-05-31, n. 202309264
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Pubblicato il 31/05/2023
N. 09264/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08703/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8703 del 2021, proposto da
P V, Sermoneta Giovanni, Associazione A.R.C.A. Associazione Roma Commercio Ambulante, Associazione Nazionale Ambulanti - Ugl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento:
-della Determinazione Dirigenziale QH/418/2021 del 31/08/2021 recante "Delocalizzazione delle postazioni commerciali su suolo pubblico ubicate in Via Cola di Rienzo e vie limitrofe...." esecutiva dal 10/09/2021;
-della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 194/2021 del 13/08/2021 e relativi allegati;
-della Determinazione Dirigenziale n. CA/ 1938 del 25/08/2021;
-della nota prot. QH/59056 del 31/08/2021 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;
-della nota prot. QH/23884 del 02/04/ 2021, menzionata, non comunicata;
-della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 98 del 07/052021, menzionata nel provvedimento gravato;
-delle Determinazioni Dirigenziali n. DG/43/2021 del 17/05/2021 e n. DG/45/2021 del 18/05/2021, menzionate ma non comunicate;
-della Determinazione Dirigenziale n.QH/275/2021 del 19/05/2021, menzionata ma non comunicata;
-della Direttiva dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. QH/7678 del 21/05/2021, menzionata ma non comunicata;
-del verbale prot. QH/44210/21 di conclusione della conferenza di servizi della Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche, menzionata ma non comunicata;
-della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 161 del 16/07/2021;
-delle note prot QH/41095/2021, QH/42772/2021, QH/42779/2021, QH/42788/2021, QH/42790/2021, QH/42794/2021, QH/42799/2021, QH/42806/2021, QH/42817/2021, menzionate ma non comunicate;
-della D.D. n. QH/342 del 06/07/2021 della Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche, menzionata ma non comunicata;
-della nota prot. QH/50110 del 14/07/2021, menzionata ma non comunicata;
- della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 161 del 16 luglio 2021, menzionata nel provvedimento gravato;
- della nota prot. QH/51123/2021, menzionata ma non comunicata;
-della nota prot. 11198 del 20 febbraio 2017 della Polizia Locale di Roma Capitale, menzionata ma non comunicata;
-del cd. verbale prot. CA/140153/2021, menzionato ma non comunicato;
-nonchè di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori V P e G S, esercenti il commercio su area pubblica con posteggi a rotazione, e le associazioni A.R.C.A. – Associazione Roma Commercio Ambulante – e Associazione Nazionale Ambulanti – Ugl, rappresentative della categoria, hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe a mezzo dei quali è stata disposta, a partire dal 10 settembre 2021, la ricollocazione di 16 soste a rotazione da Piazza Cola di Rienzo e vie limitrofe a Via Cipro.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Carenza di poteri ed attribuzioni;sviamento di potere;violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 6 della D.A.C. 21/2021;violazione dell'art. 55 della D.C.C. 10/1999;violazione dell'art. 35 della D.A.C. 29/2018.
La delibera della Giunta Capitolina n. 98/2021, sulla base della quale è stata disposta contestata la delocalizzazione delle postazioni, sarebbe stata emanata in carenza di potere, per appartenere la competenza all’adozione dell’atto al Municipio.
I poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 6, della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2021, infatti, sarebbero esercitabili solo con riferimento all’adozione di piani e non di provvedimenti di delocalizzazione delle occupazioni.
Ove pure si dovesse ritenere la competenza della Giunta, la delibera n. 98/2021 sarebbe illegittima per essere frutto di istruttoria posta in essere di concerto con il dipartimento sviluppo economico invece che con quello mobilità e trasporti.
2) Violazione dell'art. 53 della l.r. 22/2019;eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità.
Le delocalizzazioni disposte sarebbero illegittime in quanto definitive e non temporanee e, comunque, in quanto adottate oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 53 della legge regionale n. 22/2019,
3) Violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/1990;violazione dei principi del giusto procedimento;violazione dell'art. 53 della l.r. 22/2019.
Sarebbero state disattese le garanzie partecipative, non essendo specificato quali sarebbero i soggetti coinvolti nel procedimento istruttorio e risultando generica e non circostanziata l’affermazione secondo cui non risulterebbe pervenuta alcuna osservazione da parte degli operatori economici coinvolti.
4) Violazione dell'art. 3 bis comma 23 della D.A.C. 29/2018;violazione dell'art. 53 della l.r. 22/2019;
Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità.
Sebbene i provvedimenti impugnati richiamino espressamente l'art. 3 bis comma 23 della D.A.C. 29/2018 – a norma del quale “ per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento del rilascio dell'autorizzazione – concessione può essere disposta la ricollocazione del posteggio in altra area mercatale nel rispetto del decoro, del Piano Generale del traffico Urbano, dell'ordine e della salute pubblica ” – gli stessi non motiverebbero in ordine alla ricorrenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento di situazione fattuale, limitandosi a richiamare la necessità di rispettare il decoro, il Piano Generale del Traffico Urbano, l’ordine e la salute pubblica.
La disposta delocalizzazione, inoltre, non terrebbe conto del legittimo rilascio delle concessioni oggetto di spostamento, peraltro genericamente individuate e senza porre in essere alcuna distinzione tra quelle legittimamente assentite e quelle affette da profili di abusività.
Del pari priva di concrete specificazioni risulterebbe, poi, la stessa segnalazione della Polizia locale del 2017 richiamata tra le risultanze istruttorie e sulla base della quale è stata adottata la delibera di Giunta n. 98/2021.
La complessiva genericità degli atti e la mancata distinzione tra le varie posizioni oggetto di delocalizzazione, infine, renderebbe arduo l’esercizio del diritto di difesa dei singoli esercenti.
5) Violazione dell'art. 12, III comma lett. h della D.A.C. 21/2021;violazione dell'art. 13, I° comma lett. b) e c) della d.a.c. 21/2021;eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità.
L’individuazione delle nuove postazioni sarebbe illegittima alla luce del fatto che, come emergerebbe
dal verbale di conferenza di servizi, la Polizia Locale Gruppo Prati ha sottolineato che le nuove postazioni sono causa di considerevoli criticità, la ricorrenza delle quali è pure confermata dalla perizia di parte depositata unitamente al ricorso.
Le nuove collocazioni, inoltre, non presenterebbero caratteristiche commerciali ed economiche equivalenti a quelle precedenti, con consequenziale lesione degli interessi dei ricorrenti persone fisiche e della categoria degli ambulanti.
6) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. 1/12;eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, violazione del principio di tassatività, arbitrarietà e illogicità.
La delocalizzazione sarebbe stata disposta in assenza di sopravvenienza, con conseguente compromissione del diritto alla libera iniziativa economico-imprenditoriale.
Roma Capitale, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2021, l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata respinta con ordinanza n. 5290, riformata dal giudice di appello, con ordinanza n. 6022 del 5 novembre 2021, sulla base della seguente motivazione “ Ritenuto che sussista il necessario fumus boni iuris del gravame atteso che, almeno dalla sommaria delibazione possibile in sede cautelare, pare dubbia l’adeguatezza e la completezza della fase partecipativa al fine di vagliare la stessa ricorrenza dei presupposti legali della “delocalizzazione”, nonché la sufficienza e proporzionalità delle valutazioni implicate dalla fase istruttoria, anche in relazione alle rilevanti problematiche riscontrate nelle nuove sedi localizzate, sia di traffico che di sicurezza ”.
All’udienza del 23 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dalla resistente amministrazione, la quale ha rilevato, da un lato, la carenza di legittimazione a ricorrere delle associazioni, in quanto portatrici di interessi di operatori economici potenzialmente confliggenti tra di loro, e, dall’altro, l’insussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso collettivo, in ragione della della eterogeneità tra gli interessi collettivi a tutela dei quali agiscono le associazioni e gli interessi dei ricorrenti persone fisiche.
L’eccezione è fondata in parte, con riferimento alla sola posizione delle associazioni, atteso che le stesse risultano essere enti esponenziali di soggetti associati, gli interessi dei quali, rispetto al tipo di provvedimento impugnato, possono risultare, in concreto, confliggenti.
Non vi è dubbio, per contro, sulla legittimazione dei ricorrenti persone fisiche, portatrici – come, sia pure implicitamente, ritenuto dal Consiglio di Stato in fase cautelare – di un interesse legittimo di tipo oppositivo.
Nel merito, il ricorso è fondato in parte, nei limiti appresso specificati, ritenendo il Collegio di richiamare – ai sensi dell’art. 74 c.p.c, secondo cui “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – l’orientamento recentemente espresso dalla sezione su analoghi ricorsi aventi ad oggetto le medesime delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali (cfr., ex multis, Tar Lazio Roma, sez. II ter 12 settembre 2022, n. 11789).
In particolare, la Sezione ha ritenuto l’infondatezza delle censure concernenti le delibere di Giunta nn. 98/2021, 161/2021 e 194/2021, nella parte in cui hanno espresso “ la volontà politico – amministrativa di liberare la via Cola di Rienzo e le vie limitrofe dalle postazioni commerciali ”, in ragione della riscontrata sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 12, comma 6, della D.A.C. 21/2021.
In proposito il Collegio ha rilevato la sussistenza, in fatto, dell’inerzia del Municipio I in ordine all’adozione dell’attività pianificatoria, ciò che giustificava l’adozione, da parte della Giunta, dei poteri sostitutivi in materia, legittimamente esercitati a tutela della viabilità e alla sicurezza stradale, oltre che dei beni culturali, della salvaguardia dei vincoli paesaggistici e della qualità e del decoro urbano
Tanto comporta, anche nel caso in esame, l’infondatezza del primo motivo di doglianza.
La Sezione ha, per contro, ritenuto la fondatezza delle censure a mezzo delle quali si è sostenuto che la concreta attività di delocalizzazione sia stata posta in essere in violazione delle garanzie partecipative.
In proposito il Collegio ha condiviso la prospettazione di parte ricorrente secondo cui la puntuale individuazione delle nuove sedi è avvenuta a mezzo di aprioristica determinazione dell’organo giuntale, posta in essere “ al di fuori di un modulo procedimentale che potesse consentirne la individuazione alla luce della invece necessaria ponderazione e comparazione degli interessi e delle esigenze dei soggetti coinvolti, in quanto destinatari dei provvedimenti di delocalizzazione da adottare ”.
Tanto importa, anche nel caso in esame, la fondatezza del terzo motivo di doglianza, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Va, di conseguenza, disposto l’annullamento dei provvedimenti gravati nella parte in cui procedono all’individuazione dell’area di destinazione dei posteggi dei ricorrenti, nei limiti di interesse dei ricorrenti, con salvezza delle ulteriori determinazioni che l’Amministrazione riterrà di adottare.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità della questione al momento della proposizione del gravame.