TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-09-02, n. 201602208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-09-02, n. 201602208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201602208
Data del deposito : 2 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2016

N. 02208/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00021/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2013, proposto da V O rappresentato e difeso dall'avvocato A G , domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar, in Catania, via Milano 42a;

contro

Comune di Modica, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

dell’ordinanza di assegnazione del 30/04/2012, emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Modica nell’ambito del giudizio n. 133/2012 di R.G.Es.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente ha agito per l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione indicata in epigrafe con la quale è stata assegnata a proprio favore, in qualità di creditore procedente, la somma di € 2.239,43 dovuta dal Comune di Modica (terzo pignorato) alla Cogesi s.r.l. (debitore esecutato), “oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo e spese generali al 12,5% IVA e CPA sui compensi”.

Avverso la citata ordinanza di assegnazione, non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni decorrenti dalla notifica della suddetta ordinanza, avvenuta (in forma esecutiva) il 24/05/12.

Nel lamentare la mancata esecuzione a quanto statuito nella predetta ordinanza, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente a darvi esecuzione, nominando, per il caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta che vi provveda in sua sostituzione.

All’Udienza camerale del 20 luglio 2016 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il Collegio in via preliminare riscontra l’ammissibilità del ricorso di cui in epigrafe stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione, consistente in un’ordinanza di assegnazione somme adottata ai sensi dell’art. 553 c.p.c..

Infatti, per costante e consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, A.P., 10 aprile 2012, n. 2;
Sez. V – ord. coll. 20 novembre 2013 n. 5484;
Cons. Giust. Amm. Sicilia, 22 gennaio 2013 n. 20), l’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., emessa nei confronti di una P.A., avendo portata decisoria dell’esistenza, dell’ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante nonché attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 3 lett. c) e art. 7, comma 2 c.p.a.

Pertanto - posto che l’ordinanza di assegnazione del credito conclude la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi e che ha portata di accertamento del credito e, dunque, portata decisoria - laddove la stessa non sia eseguita, i possibili rimedi esperibili sono un nuovo giudizio esecutivo civile o il giudizio di ottemperanza. Ciò in quanto, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza, vige una regola di piena alternatività, per il creditore, tra lo strumento dell’esecuzione forzata ordinaria e il rimedio del giudizio di ottemperanza di sentenze o atti equiparati del G.O. di condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro (come nel caso di specie), potendo i due rimedi integrarsi e completarsi a vicenda, a seconda della concreta fattispecie processuale e sostanziale dedotta in giudizio, a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi nei confronti della P.A., dovendo il giudizio di ottemperanza essere ammesso in relazione a qualsiasi giudicato del giudice ordinario, ivi compreso quello derivante da ordinanze di assegnazione aventi ad oggetto il credito vantato dal privato verso una pubblica amministrazione, accertato come esistente attraverso l’ordinanza di assegnazione, da cui discende un dovere di conformazione.

Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Rileva il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che non si ravvisano motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata.

Deve essere, quindi, affermata la persistenza dell’obbligo da parte dell’Amministrazione di ottemperare al giudicato.

In particolare, va ribadito che in sede di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione a parte ricorrente degli interessi sulle somme liquidate nella sentenza e su quelle relative alle spese accessorie. Sono dovute, cioè, le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi ad atti di diffida, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Viceversa non spettano alla ricorrente le spese ed i diritti di procuratore relativi ad eventuali atti di precetto, in quanto trattasi di atti non necessari per la regolare proposizione del presente gravame.

Il Comune dovrà, al fine di ottemperare, porre in essere il pagamento dovuto entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni novanta - decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza - attesa la vigenza del piano di riequilibrio finanziario, approvato con deliberazione del 7/10/2015 della Corte dei Conti - Sezione controllo per la Regione siciliana depositata, in data 9/3/2016, dalla parte ricorrente.

Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Ragusa, con facoltà di delega ad idoneo funzionario.

Insediandosi entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata al ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

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