TAR Trento, sez. I, sentenza 2010-01-08, n. 201000007

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2010-01-08, n. 201000007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201000007
Data del deposito : 8 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00254/2008 REG.RIC.

N. 00007/2010 REG.SEN.

N. 00254/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2008, proposto da:
Foradori Adriana, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio D'Amato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F B in Trento, Via Suffragio, n. 122

contro

Comune di Tenna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti M D F e A L ed elettivamente domiciliato nello studio degli stessi in Trento, Via Paradisi, n. 15/5

nei confronti di

S A e T F, rappresentati e difesi dall’avv. Roberta De Pretis ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Trento, Via SS. Trinità, n. 14;
Canil Cecilia e Valentini Antonio, non costituiti in giudizio

per l'annullamento

- della concessione edilizia n. 18/2008 (senza data) rilasciata ai signori T F e S A presumibilmente nel mese di agosto 2008 e successivamente conosciuta dalla ricorrente, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di un garage interrato e fuori terra e la realizzazione di una scala interna sulla p.ed. 256 p.m.

2-3 e p.f. 611/2 C.C. Tenna;

- di ogni atto presupposto e/o conseguente, ivi compreso il parere della Commissione edilizia comunale espresso nella seduta di data 11.7.2008, successivamente conosciuta dalla ricorrente a mezzo di nota del Comune di data 12.8.2008.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tenna e dei controinteressati S A e T F;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009 il cons. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 4 - 6.11.2008 e depositato il successivo 14.11, la sig.ra Foradori Adriana - proprietaria della p.m. 1 della p.ed. 256 C.C. Tenna – ha impugnato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, la concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Tenna ai signori T F e S A, pertinente la costruzione di un manufatto sulla p.f. 611/2 C.C. Tenna, in aderenza alla facciata del fabbricato identificato dalla ridetta p.ed. 256.

A sostegno dell’impugnativa sono state formulate le seguenti censure:

1) Violazione dell'art. 88 della L.p. 5.9.1991, n. 22, dell'art. 36 del Regolamento edilizio, dell'art. 6 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Tenna, degli artt. 900, 1117 e 1120, comma 2, cod. civ. - eccesso di potere per difetto di istruttoria;

2) Violazione dell'art. 88 della L.p. n. 22/1991, dell'art. 36 del Regolamento edilizio, degli artt. 65 e 66 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Tenna, dell'art. 1117 c.c. - eccesso di potere per carenza di istruttoria;

3) Violazione dell'art. 88 della L.p. n. 22/1991, dell'art. 36 del Regolamento edilizio, degli artt. 1117, 1120, comma 2, 900, 901, 902, 905 e 907 cod. civ. - eccesso di potere per difetto di istruttoria;

4) Violazione dell'art. 88 della L.p. n. 22/1991, dell'art. 36 del Regolamento edilizio, degli artt. 1117, 1120, comma 2, 900, 901, 902, 905 e 907 cod. civ. - eccesso di potere per difetto di istruttoria;

5) Violazione dell'art. 38 del Regolamento edilizio - eccesso di potere per difetto di istruttoria;

6) Violazione in ogni caso errata interpretazione degli artt. 82, 88, 89 e 129 della L.p. n. 22/1991, dell'art. 36 del Regolamento edilizio, degli artt. 6, 65 e 66 delle Norme di attuazione del P.R.G. - eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione;

7) Violazione dell'art. 88 L.p. n. 22/1991, dell’art. 36 del Regolamento edilizio - carenza di istruttoria e conseguente eccesso di potere;

8) Violazione dell'art. 78 del D.lgs. 18.8.2000, n. 167, dell'art. 33 della L.r. 21.10.1963, n. 29, come modificato dalla L.r. 22.12.2004, n. 7, dell'art. 15 della L.r. 4.1.1993, n. 1 e successive modificazioni, dell'art. 53 del Regolamento edilizio comunale - violazione dei principi generali dell’ordinamento (conflitto di interessi, dovere di astensione, regolare funzionamento degli organi amministrativi), violazione dell’art. 97 della Costituzione.

I signori T e S ed il Comune di Tenna si sono costituiti in giudizio, eccependo i primi, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e resistendo entrambi nel merito all’introdotta domanda.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato nel merito, potendo così prescindersi dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dai controinteressati.

2. Va premesso in fatto, per una più agevole comprensione della vicenda litigiosa, che il Comune di Tenna aveva rilasciato ai sigg.ri S e T, proprietari delle porzioni 2 e 3 della p.ed. 256, la concessione edilizia n. 1568 del 2 aprile 2003 e successivamente la concessione in variante n. 1711 del 25 maggio 2005 per la realizzazione sulla adiacente p.f. 611/2 di un garage interrato e di un sovrastante deposito, nonché di una scala interna all’edificio principale. Detto deposito, posto in aderenza alla p.ed. 256, comportava la riduzione della vetrata presente sulla facciata est del fabbricato.

A lavori ultimati i controinteressati avevano presentato una domanda di sanatoria per gli interventi realizzati in difformità da quanto autorizzato e, in particolare, per l'eliminazione del visto deposito, salvo il mantenimento di un volume ridotto destinato ad ospitare il vano della scala interna di accesso al garage.

Con l'impugnata concessione edilizia dell'8 settembre 2008, n. 18, il Comune - acquisito il parere della Commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico - ambientale – ha autorizzato in sanatoria le riscontrate difformità e quindi anche la realizzazione del ridetto corpo di fabbrica in aderenza al prospetto est della p.ed. 256.

3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il manufatto realizzato fuori terra in aderenza alla p.ed. 256 violerebbe sia la normativa urbanistica che quella civilistica in materia.

Sotto un primo profilo, la ricorrente denuncia che l'art. 6 delle norme di attuazione del PRG di Tenna autorizzerebbe la costruzione in aderenza del confine di proprietà solamente nel caso di “parete o porzione di parete in aderenza senza finestre", con la conseguenza che la finestra esistente sul prospetto est della p.ed. 256, in appoggio al quale è stato realizzato il suddetto volume, escluderebbe ogni possibile edificazione.

La detta censura è infondata.

Occorre rilevare, al riguardo che il contestato manufatto consegue direttamente alla mancata realizzazione dell’originario deposito, sicché l'accordata sanatoria ha per oggetto la mera riduzione del volume precedentemente assentito.

Inoltre, la prescrizione asseritamente violata non preclude affatto le costruzioni in aderenza a pareti finestrate, ma fa più semplicemente divieto di costruzioni in appoggio che occludano finestre già esistenti. Nella specie, tuttavia, il corpo di fabbrica in questione è stato realizzato in aderenza ad una “porzione di parete senza finestre”, per cui la detta violazione è per questo aspetto insussistente.

La ricorrente sostiene, poi, che il manufatto altererebbe il decoro architettonico della facciata della p.ed. 256 ed avrebbe, altresì, reso non più fruibile all'uso comune tale parte di facciata condominiale, risolvendosi in ogni caso in un mutamento estetico in violazione dell'art. 1120, comma 2, del codice civile che a tal fine prescrive che sia acquisito il previo consenso degli altri condomini e quindi anche della ricorrente ex art. 88 della L.p. 22/1991 e 36 del Regolamento edilizio comunale.

Per quanto concerne il primo profilo, secondo cui la realizzazione del manufatto in aderenza avrebbe reso inservibile all'uso comune parte della facciata condominiale è sufficiente porre in evidenza che la possibilità di costruire in appoggio è espressamente ammessa dalla normativa di attuazione e che la facciata est corre lungo il confine della p.f. 611/2 di proprietà esclusiva della sig.ra S;
va, inoltre, considerato il fatto che la parte interessata dalla costruzione in aderenza corrisponde, all'interno, ad una porzione di proprietà esclusiva dei controinteressati.

Infondata è anche la pretesa della ricorrente circa la necessità del suo consenso per l'esecuzione dell'opera, posto che ella non aveva alcun titolo per utilizzare la porzione di parete in questione.

Quanto al profilo estetico dell’intervento il Collegio osserva che la Commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico - ambientale ha valutato favorevolmente il progetto, prescrivendo esclusivamente la modifica della copertura, con ciò dovendosi escludere ogni ipotesi di alterazione del decoro della facciata del fabbricato principale.

4. Con il secondo motivo la deducente sostiene, richiamando quanto esposto nella relazione tecnica allegata all’originaria concessione edilizia del 2003, che il manufatto eretto sulla p.f. 611/2 in aderenza alla p.ed. 256, ricadrebbe in zona agricola di tutela ambientale produttiva, sulla quale non sarebbero ammesse nuove edificazioni, ad eccezione dell'ampliamento di edifici esistenti.

Anche la vista censura non è fondata.

L'area su cui insiste il manufatto è invero ubicata, secondo la destinazione del vigente PRG, in zona residenziale di completamento, disciplinata dall'art. 53 delle norme di attuazione, nella quale è ammessa la nuova edificazione anche con standard superiori a quelli in concreto realizzati.

Il che dimostrerebbe dunque la legittimità della concessa sanatoria, in disparte restando la circostanza che il corpo di fabbrica in questione può e deve essere considerato come un ampliamento della p.ed. 256;
esso è stato, infatti, realizzato in stretta aderenza a quest’ultima con funzione di raccordo con il garage interrato realizzato sulla p.ed. 611/2.

5. Con il terzo motivo la ricorrente espone che sarebbe stata realizzata una copertura a falda innestata o comunque aderente alla facciata della p.ed. 256, che andrebbe a coprire parzialmente la finestra esistente, riproponendo sotto diverso aspetto l’assunta violazione dell'art. 1120 comma 2 cod. civ. per disattendere la quale può rinviarsi a quanto illustrato in replica al primo mezzo.

Inoltre, l’istante lamenta la violazione dell'art. 907 cod. civ., atteso che il manufatto realizzato non rispetterebbe la distanza minima di tre metri fissata per le vedute;
anche detta prospettazione è peraltro infondata, posto che, ai sensi dell'art. 900 cod. civ., la finestra presente sul prospetto est della p.ed. 256 è una luce e non una veduta, non permettendo l'affaccio.

6. Con il quarto motivo la ricorrente deduce ulteriormente che la concessione edilizia n. 1568/2003 avrebbe autorizzato la riduzione della finestra presente sul prospetto est della p.ed. 256, senza avere preventivamente acquisito il suo consenso;
il rilievo, tuttavia, è inammissibile in quanto diretto contro un provvedimento non oggetto di impugnazione.

7. Con il quinto motivo l’istante lamenta la violazione dell'art. 38 del regolamento edilizio, da un lato, per non essere stata allegata idonea documentazione fotografica alla domanda di concessione in sanatoria;
dall’altro, per la mancata indicazione nella domanda della p.ed. 483, nella quale è stata estinta la p.f. 611/2.

La censura è egualmente da disattendere.

La domanda di rilascio di concessione edilizia in sanatoria presentata dai controinteressati è stata, infatti, corredata da adeguata documentazione fotografica, apparendo così superflua ogni istruttoria sul punto;
né la circostanza che, nelle more della procedura, il lotto possa avere subito modifiche a livello catastale incide sotto alcun profilo sulla regolarità della domanda, trattandosi in concreto di menda meramente formale, incapace di accreditare il dubbio che sia stata ostesa all’Amministrazione una falsa rappresentazione della situazione di fatto.

8. Con il sesto motivo la ricorrente allega che la concessione edilizia in sanatoria avrebbe prescritto ai controinteressati di realizzare, in luogo del tetto piano, una copertura ad unica falda con pendenza non inferiore al 35% verso il lato esterno, precisando che l’accordata sanatoria avrebbe avuto concorrente valore di autorizzazione per eseguire la detta modifica.

Al riguardo è agevole replicare che la domanda di sanatoria presentata dai controinteressati è stata esaminata dalla Commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico - ambientale, che ha espresso parere favorevole condizionato, puntualizzando che la compatibilità dell'intervento sanando restava subordinata alla realizzazione di "una copertura ad unica falda, con pendenza di almeno il 35% ed inclinazione verso il lato esterno del manufatto (lato est), formata con strutture in legno e manto in tegole del medesimo colore di quelle esistenti sull'edificio principale."

E’ stato quindi sul fondamento di tale prescrizione successivamente recepita nella concessione edilizia in sanatoria, che il Comune ha attribuito alla rilasciata concessione concorrente valore di autorizzazione per una modifica peraltro imposta dalla Commissione paesaggistica.

9. Con il settimo motivo la deducente, richiamando un diritto di usufrutto a favore della sig.ra C C (madre della sig.ra S) che graverebbe le particelle interessate dall'intervento oggetto di sanatoria, lamenta che la domanda di rilascio della concessione edilizia non sarebbe stata sottoscritta da parte dell’usufruttuaria, ai sensi dell'art. 88 della L.p. n. 22/1991;
l'evidenza tavolare dell’usufrutto, assume inoltre, avrebbe dovuto indurre a dar corso ad un approfondimento istruttorio ai fini di una corretta valutazione della pratica edilizia.

La detta censura è egualmente priva di giuridico fondamento.

L'art. 88 della L.p. n. 22/1991 prevede espressamente che "possono richiedere la concessione i proprietari dell'immobile, nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo".

Le opere eseguite dai sigg.ri T e S - per una quota, solamente nudi proprietari - sulle porzioni materiali 2 e 3 della p.ed. 256 gravate da usufrutto a favore della sig.ra Canil, rientrano a pieno titolo fra quelle straordinarie che l'art. 1005 cod. civ. riserva al nudo proprietario. Si tratta, infatti, della sostituzione e del rinnovo delle scale interne, che ai sensi della vista disposizione competono al (nudo) proprietario e non al titolare del diritto di usufrutto.

La denunciata omessa sottoscrizione della domanda da parte dell’usufruttuaria è dunque pacificamente ininfluente ai fini considerati.

8. Con l'ottavo motivo la ricorrente lamenta infine la violazione di una serie di disposizioni e principi in materia di obbligo di astensione per incompatibilità, che troverebbe fondamento sulla circostanza che il tecnico dei controinteressati, geom. Valentini, sarebbe anche Sindaco del Comune di Tenna.

L'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 167 (recepito nell’ordinamento degli enti locali della Regione dall'art. 7 della L.r. n. 22.12.2004, n. 7) impone l'obbligo di astensione dall'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato solamente ai componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica e di edilizia.

Il geom. Valentini non risulta aver avuto alcuna competenza in materia nell'ambito del Comune di Tenna, avendo fin dall'inizio del suo mandato di Sindaco delegato interamente tali attribuzioni, di volta in volta, all'assessore all'urbanistica (provvedimento n. 1612 del 13.5.2005) e al segretario comunale (provvedimento n. 1016 del 6.3.2006).

11. Per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese di lite, ivi compresi diritti ed onorari, seguono la soccombenza, per cui la ricorrente è condannata in solido a corrisponderle alle altre parti costituite nella misura che, tenuto conto del valore della causa e dell’entità dell’attività difensiva svolta, si liquida in € 4.200,00, di cui 3.500,00 per onorari e 700,00 per diritti, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo dei diritti e degli onorari a favore dei controinteressati S A e T F, nonché nella somma di €. 4.200,00, di cui 3.500,00 per onorari e 700,00 per diritti, oltre al 12,5% sull’importo dei diritti e degli onorari a favore del Comune di Tenna.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi