TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2020-07-09, n. 202000888
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Pubblicato il 09/07/2020
N. 00888/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00930/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 930 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, Liceo Statale “-OMISSIS-” di Seregno, Consiglio D'Istituto del Liceo Statale “-OMISSIS-” di Seregno, in persona del Presidente pro tempore non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Della determinazione di diniego di iscrizione alla prima classe del Liceo-OMISSIS- presso la sede -OMISSIS- per l'indirizzo SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE della sede di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 il dott. U D B, nella camera di consiglio tenutasi il 8 luglio 2020, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6 del decreto-legge 17.03.2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24.04.2020 n. 27, come specificato nel verbale;
Rilevato che sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa in quanto l’Istituto non ha applicato il criterio della vicinanza della residenza dello studente alla scuola, previsto dalle direttive ministeriali quale criterio prioritario ( Circolare Ministeriale n. 22294