TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-12-21, n. 202103857

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-12-21, n. 202103857
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103857
Data del deposito : 21 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2021

N. 03857/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02534/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2534 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dapprima dall'avvocato M G R Giuffrida e poi dall'avvocato A P, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Mons. Ventimiglia n. 145;

contro

Comune-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) dell’ordinanza del Responsabile Capo Settore VI del Comune-OMISSIS- n. -OMISSIS-, notificata il 04/09/2009, con cui è stata ingiunta la demolizione, entro 90 giorni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della l. n. 47/1985, di alcune opere accessorie ad un fabbricato preesistente, sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-;

2) dell’ordinanza del Responsabile Capo Settore VI del Comune-OMISSIS- del 1-OMISSIS-, con cui è stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 516,00 ed il ripristino di luoghi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della l. n. 47/1985;

3) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compreso, ove occorra, il verbale del Distaccamento della Guardia Forestale di-OMISSIS-, del Comando dei VV.UU. e dell’Ufficio Tecnico Comunale, citati nelle suddette ordinanze;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il dott. G G A D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 8 ottobre 2009 e depositato in data 30 ottobre 2009 i deducenti hanno rappresentato quanto segue.

I coniugi -OMISSIS- -OMISSIS- hanno acquistato in data 8 settembre 1992 un fabbricato, con annesso terreno, sito nel Comune-OMISSIS-, via -OMISSIS-e censito al n.c.u. al foglio 11, particella 182.

In data 4 settembre 2009 ai ricorrenti è stata notificata l’ordinanza del Responsabile Capo Settore VI del Comune-OMISSIS- n. -OMISSIS-, con la quale è stata ingiunta la demolizione, entro 90 giorni, di opere accessorie al suddetto fabbricato, e precisamente di un vano di circa mq. 9,00, attiguo ad una tettoia, sul lato nord-ovest in prossimità del confine;
la demolizione de qua è stata ingiunta perché le opere sono state realizzate in assenza di concessione edilizia, con avvertimento che, in caso di inottemperanza, le stesse sarebbero state automaticamente acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, assieme all’area di sedime e a quella necessaria, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l. n. 47/1985.

Il Comune ha inoltre notificato ai deducenti la contestuale ordinanza con la quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 516,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della l. n. 47/1985, per la realizzazione di una tettoia sul lato nord-ovest in prossimità del confine del lotto di terreno e di un’altra tettoia realizzata lungo il prospetto est dell’immobile principale, oltre al ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione delle suddette opere;
la sanzione è stata applicata perché tali opere sono state realizzate in assenza di autorizzazione edilizia, con avvertimento che, in caso di mancato pagamento, sarebbero state applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge e che decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione applicata, maggiorata degli interessi maturati per more e di ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, si sarebbe proceduto nei modi e nei tempi previsti dall’art. 12 del decreto legislativo n. 504/1992.



1.1. Il Comune-OMISSIS- non si è costituito in giudizio.



1.2. Con ordinanza 31 agosto 2021, n. 1848 sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune-OMISSIS- che ha dato esecuzione alla misura istruttoria in data 4 ottobre 2021.



1.3. La parte ricorrente, in vista dell’udienza di discussione, ha depositato documenti e memoria.

All’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Con il primo motivo di gravame – Illegittimità dell’ordinanza di demolizione n. 09/2009 per violazione ed errata applicazione dell’art. 7 della l. n. 47/85 – Eccesso di potere per difetto del presupposto, travisamento ed illogicità manifesta - la parte ricorrente ha evidenziato che il Comune ha emanato l’ordinanza di ingiunzione di demolizione del vano insistente sul lato nord-ovest del lotto di terreno in questione ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge reg. Sic. n. 47/1985, che sanziona le opere realizzate in assenza di concessione edilizia.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, sostengono i deducenti, gli interventi realizzati non sono soggetti al rilascio di concessione edilizia, atteso che essi rientrano nelle previsioni dell’art. 5 della l. reg. Sic. n. 37/1985, in base alle quali l’autorizzazione sostituisce la concessione per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, ai sensi dell’art. 20 della legge reg. Sic. n. 71/1978, e cioè per gli interventi edilizi che non alterano né i volumi, né le superfici esistenti.

Nel caso in esame, argomentato gli esponenti, si è in presenza di opere di manutenzione straordinaria di un vano già esistente, come risulta dall’atto di compravendita (cfr. pag. 2: “… piccolo fondicello rustico a pometo, in territorio del comune-OMISSIS-, in contrada -OMISSIS-, con retrostante stalla, cisterna e casa rurale, con ingresso civico -OMISSIS-… ”).

Trattasi, pertanto, di opere per le quali non occorreva il rilascio di concessione edilizia, con la conseguenza che il Comune non poteva applicare l’art. 7 della legge reg. Sic. n. 47/1985 e non poteva irrogare la sanzione prevista da tale disposizione per le opere realizzate in assenza di concessione.

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