TAR Pescara, sez. I, sentenza 2009-12-21, n. 200901287
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N. 01287/2009 REG.SEN.
N. 00367/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 367 del 2009, proposto da:
G G, rappresentato e difeso dagli avv. S D R, G C e S C, con domicilio eletto presso G C in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
contro
Ufficio Elettorale Centrale Presso Tribunale Pescara, Commissione Elettorale Circondariale, Ufficio Elettorale Prefettura Pescara, U.T.G. - Prefettura di Pescara, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Provincia di Pescara, tutti non costituiti in giudizio;
nei confronti di
- S D M, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Acerbo, Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto presso Ugo Di Silvestre in Pescara, via Falcone e Borsellino, 38;
- Marco Fars, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto di proclamazione a consigliere della Provincia di Pescara del sig. S D M a seguito delle elezioni svoltesi i giorni 6 e 7 giugno 2009..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di S D M;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 6 e 19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto l’art. 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Viste la sentenza interlocutoria 28 settembre 2009, n. 572, e la documentazione esibita in adempimento della medesima;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il dott. M E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’attuale ricorrente riferisce di aver partecipato alla competizione elettorale per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di Pescara svoltasi i giorni 6 e 7 giugno 2009, quale candidato a consigliere per il gruppo 5 (Partito democratico) facente parte della coalizione n. 2 a sostegno del candidato a presidente A.
Con il ricorso in esame ha impugnato dinanzi questo Tribunale l’atto di proclamazione a consigliere della Provincia di Pescara del sig. S D M, candidato a Presidente per il gruppo 1 (Rifondazione comunista).
Ha dedotto, in sintesi, che nella determinazione della cifra elettorale della coalizione a sostegno del candidato a presidente A (“Partito democratico”, “Di Pietro Italia dei Valori”, “Sinistra-Sin. Dem., Fed. Verdi-Com. it.”, “Lista Locale-Patto Riformista”), che aveva complessivamente ricevuto voti 66.701, non erano stati considerati alcuni voti;in particolare ha dedotto che l’Ufficio Elettorale Centrale non aveva conteggiato i voti della sezione n. 43 del Collegio n. 7 di Montesilvano I (per un totale di 198 espressi a favore della coalizione n. 2) ed un voto nella sezione elettorale n. 37 del Collegio n. 8 di Montesilvano II. Inoltre, ha dedotto che relativamente alla Sezione elettorale n. 10 (Collegio 16, Pescara VI) erano stati conteggiati voti 14 a favore del gruppo n. 3 (“Di Pietro Italia dei Valori”), invece di 44.
Inoltre, si è lamentato della mancata attribuzione dei seguenti voti:
- n. 1 nella sezione elettorale n. 91 (Collegio 15, Pescara V);
- n. 1 nella sezione elettorale n. 95 (Collegio 15, Pescara V);
- n. 20 nelle sezioni del Comune di Città Sant’Angelo (Collegio 3);
- n. 11 nelle sezioni elettorali 13 e 47 (Collegio 9 di Montesilvano III) e 31, 32 e 33 (Collegio 7 di Montesilvano I);
- n. 2 nella Sezione elettorale n. 4 (Collegio 5 di Loreto Aprutino).
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memorie depositate il 19 settembre ed il 5 dicembre 2009.
Si è costituito in giudizio il solo controinteressato S D M, che ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del gravame in ragione della genericità delle censure dedotte, della mancata allegazione di un principio di prova, della sostanziale richiesta di un controllo generalizzato sulle operazioni elettorali, della mancata proposizione di querela di falso e della mancata impugnativa del risultato elettorale da parte degli altri gruppi facenti parte della coalizione n. 2 a sostegno del candidato a presidente A i cui voti non sarebbero stati conteggiati dall’Ufficio Elettorale Centrale;inoltre, dopo aver contestato il fondamento delle censure dedotte, con ricorso incidentale si è, a sua volta lamentato, della mancata attribuzione di 15 voti nella predetta sezione elettorale n. 43 di Montesilvano, nonché dell’illegittimo annullamento da parte degli Uffici elettorali dei seguenti schede contenenti voti in realtà espressi a favore del gruppo 1 (Rifondazione comunista):
- n. 1 nella sezione elettorale n. 1 del Comune di Manoppello;
- n. 2 nella sezione elettorale n. 2 del Comune di Manoppello;
- n. 2 nella sezione elettorale n. 1 del Comune di Castiglione a Causauria;e
- n. 2 nella sezione elettorale n. 3 del Comune di Scafa;
- n. 3 nella sezione elettorale n. 4 del Comune di Scafa.
Con sentenza interlocutoria 28 settembre 2009, n. 572, sono stati disposti incombenti istruttori, incaricando il Prefetto di Pescara di nominare un Commissario ad acta con il compito di procedere alla verifica - in contraddittorio con le parti - delle schede scrutinate nelle predette Sezioni elettorali al limitato fine di accertare se sussistessero o meno i vizi denunciati con il presente gravame e con il ricorso incidentale. Tale incombente istruttorio è stato puntualmente eseguito.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta a decisione.
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DIRITTO
1. - Con il ricorso in esame l’attuale ricorrente - che aveva partecipato alla competizione elettorale per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di Pescara svoltasi i giorni 6 e 7 giugno 2009, quale candidato a consigliere per il gruppo 5 (Partito democratico) facente parte della coalizione n. 2 a sostegno del candidato a presidente A - ha impugnato l’atto di proclamazione a consigliere del sig. S D M candidato a Presidente per il gruppo 1 (Rifondazione comunista).
In particolare, dopo aver premesso che la coalizione di cui faceva parte aveva complessivamente ricevuto voti 66.701, mentre il gruppo 1 di Rifondazione comunista aveva ricevuto voti 6.675, ha evidenziato che, in applicazione degli artt. 74 e 75 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’ultimo seggio da assegnare (cioè il decimo) era stato attribuito al candidato del gruppo 1 (che aveva una cifra elettorale pari a voti 6.675), e non al ricorrente la cui coalizione aveva una cifra elettorale pari a 6670,1 (ottenuta dividendo per 10 la somma totale dei voti ottenuti dalla coalizione).
Con il gravame si è lamentato nella sostanza del fatto che non erano stati considerati alcuni voti espressi a favore della coalizione di cui faceva parte e che, ove tali voti fossero stati correttamente conteggiati, avrebbe avuto una cifra elettorale superiore a quella del candidato D M.
2. - Ciò precisato, deve, in via pregiudiziale ricordarsi che - come è noto - nelle controversie elettorali relative agli enti locali l’unica parte necessaria da evocare in giudizio è esclusivamente l’Amministrazione interessata e non già l’Amministrazione statale e neppure l’Ufficio elettorale, che è organo straordinario destinato a sciogliersi subito dopo la proclamazione degli eletti e che, al pari del Ministero dell’Interno, non è portatore di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti, in ragione della posizione di neutralità che assume nella competizione elettorale (Cons. St., sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159).
Nella specie, l’Amministrazione provinciale di Pescara è stata ritualmente intimata, così come è stato ritualmente intimato l’unico controinteressato individuabile nella fattispecie, cioè il sig. S D M, per cui deve ritenersi correttamente costituito il contraddittorio.
Accertata la completezza del contraddittorio, vanno esaminate, sempre in via pregiudiziale, le numerose eccezioni di rito dedotte dal controinteressato, con le quali questo ha eccepito l’inammissibilità del gravame con riferimento ai seguenti aspetti:
a) alla genericità delle censure dedotte;
b) alla mancata allegazione di un principio di prova;
c) alla sostanziale richiesta di un controllo generalizzato sulle operazioni elettorali;
d) alla mancata proposizione di querela di falso avverso l’erroneo conteggio dei voti;
e) alla mancata impugnativa del risultato elettorale da parte anche degli altri gruppi facenti parte della coalizione n. 2 a sostegno del candidato a presidente A i cui voti non sarebbero stati conteggiati dall’Ufficio Elettorale Centrale.
Tali eccezioni, ad avviso del Collegio, sono tutte prive di pregio.
Quanto alle eccezioni sopra indicate alle lettere a) e c), va osservato che sebbene il requisito della specificità dei motivi nei ricorsi elettorali debba essere valutato con rigore attenuato, tuttavia le censure dedotte in tali ricorsi non possono di certo tradursi in doglianze generiche, essendo onere del ricorrente indicare con precisione, oltre al numero delle schede contestate, anche la natura del vizio denunziato;lo scopo di tale preclusione, come sembra evidente, è quello di evitare che l’astratta deduzione di vizi si trasformi in un espediente per provocare un inammissibile generale riesame delle operazioni di scrutinio (Cons. St., sez. V,11 luglio 2008, n. 3430).
Nella specie, però, ritiene il Collegio che le doglianze dedotte con il ricorso in esame non siano generiche in quanto il ricorrente ha puntualmente indicato il tipo di vizio censurato, consistente nell’erroneo conteggio dei risultati elettori di alcune sezione elettorali da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale, nonché nell’erronea attribuzione di specifici voti in alcune sezioni (Cons. St., sez. V, 2 aprile 2009, n. 2079, e 12 giugno 2009, n. 3704);né sembra alla Sezione che con il gravame l’istante abbia chiesto al Tribunale di effettuare un controllo generalizzato degli scrutini effettuati, essendo stati indicati con precisione i vizi che, a suo dire, inficiavano il risultato elettorale. E l’attività istruttoria posta in essere dal predetto Commissario ad acta è stata poi in effetti disposta (ed in concreto poi espletata) al limitato fine di accertare se sussistessero o meno i vizi denunciati con il gravame.
Quanto, poi, alla ipotizzata mancata allegazione di un principio di prova, va ricordato che - come è noto - nel giudizio elettorale l’onere della prova è particolarmente attenuato rispetto alla regola generale fissata dall’art. 2697 del codice civile, attesa l’evidente difficoltà per il ricorrente di accedere all’intero materiale elettorale;per cui nei giudizi elettorali la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto un minor rigore nell’accertamento del rispetto dell’onere di fornire un principio di prova proprio di tutti i processi amministrativi. Emerge da ciò che la speciale attenuazione dell’onere probatorio e di specificità dei motivi di ricorso nella materia elettorale, muovendo dalla presa d’atto della situazione di obiettiva difficoltà in cui versa il soggetto che ha interesse ad aggredire operazioni elettorali illegittime e tenendo conto dell’indefettibile esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, sancita dagli art. 24 e 113 della Costituzione, deve necessariamente condurre alla ammissibilità di censure parzialmente generiche o che risultino poi affette da errata individuazione del fatto che ha provocato la determinazione illegittima (Cons. St., sez. V, 4 marzo 2008, n. 817).
Nella specie l’istante ha allegato al ricorso copia di tutti gli atti cui aveva potuto accedere (cioè copia del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale centrale e dei verbali di alcune sezioni elettorali), per cui sembra evidente al Collegio che abbia fornito quel principio di prova richiesto, in forma attenuta, nei ricorsi elettorali.
Relativamente, poi, alla ipotizzata mancata proposizione di querela falso avverso l’erroneo conteggio dei voti, va ricordato che questa stessa Sezione con sentenza 7 gennaio 2008, n. 5, ha già chiarito che i verbali redatti da un organo collegiale fanno piena prova fino a querela di falso solo della provenienza e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, cioè per la mera attività di verbalizzazione di fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che non consente alcun margine di apprezzamento e la cui contestazione non può che assumere, per evidenti ragioni di certezza, la forma della querela di falso. Mentre la legittimità delle valutazioni effettuate dall’organo collegiale deve essere contestata non con querela di falso, ma con l’ordinario giudizio impugnatorio dinanzi al giudice competente.
Quanto, infine, alla eccezione indicata alla predetta lettera e) e con la quale si è contestata la mancata impugnativa del risultato elettorale da parte anche degli altri gruppi facenti parte della coalizione, va rilevato che l’istante, in quanto non eletto, ha un indubbio interesse a contestare l’atto di proclamazione di altro candidato eletto di un gruppo elettorale facente parte di altra coalizione ed, in tale impugnativa, ben può lamentarsi anche del mancato conteggio di voti non assegnati ad altri gruppi facenti parte della coalizione cui il ricorrente fa parte.
Anche l’ultima delle eccezioni dedotte è, pertanto, priva di pregio.
3. - Una volta giunti a tale conclusione, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame.
Deve al riguardo subito precisarsi che il ricorso è fondato.
L’espletamento dell’attività istruttoria disposta da questo Tribunale e correttamente eseguita con indubbia competenza e professionalità dal Commissario ad acta nominato dal Prefetto di Pescara ha, invero, permesso di accertare che - così come correttamente denunciato con il gravame - l’Ufficio Elettorale Centrale non aveva conteggiato i voti della sezione n. 43 del Collegio n. 7 di Montesilvano I (per un totale di 198 espressi a favore della coalizione n. 2) e che, relativamente alla Sezione elettorale n. 10 (Collegio 16, Pescara VI), erano stati conteggiati solo voti 14 a favore del gruppo n. 3 (“Di Pietro Italia dei Valori”) e non i 44 voti che tale gruppo aveva in effetto ricevuto nella sezione elettorale in questione.
L’attribuzione di tali 232 voti alla coalizione cui appartiene il ricorrente (198 + 30) comporta, pertanto, che tale coalizione abbia in realtà ottenuto un totale di 66.929 voti, per cui, relativamente all’attribuzione del decimo seggio, tale coalizione ha ottenuto una cifra elettorale parti a voti 6.692,9, superiore cioè alla cifra elettorale del gruppo del controinteressato (pari a voti 6.675).
Conseguentemente, il ricorrente, il cui gruppo di appartenenza (gruppo 5 “Partito democratico”) aveva nella coalizione la cifra elettorale maggiore, avrebbe dovuto essere eletto al posto del sig. S D M.
4. - Attesa la fondatezza del ricorso deve conseguentemente passarsi all’esame del ricorso incidentale.
Tale ricorso appare, in realtà, fondato per la sola parte con cui è stata contestata la mancata attribuzione di 15 voti nella predetta sezione elettorale n. 43 di Montesilvano, mentre l’espletamento dell’attività istruttoria non ha permesso di individuare, nelle sezioni elettorali indicate dal ricorrente incidentale, le schede in ipotesi illegittimamente annullate da parte degli Uffici elettorali pur contenenti in realtà espressione di voto a favore del gruppo 1.
Solo due schede aventi indicazione di volto a favore del gruppo 1 “Rifondazione comunista” annullate nelle sezioni elettorali indicate dal ricorrente incidentale sono state, in realtà, rinvenute in sede di verificazione;tali schede, che sono state trasmesse dal Commissario ad acta in allegato alla relazione dell’attività svolta (allegati 5 e 8 al verbale n. 6), peraltro irrilevanti ai fini della modifica della cifra elettorale predetta e dell’attribuzione del seggio in questione, non contengono, però, ad avviso del Collegio una chiara indicazione di voto a favore del gruppo n. 1, per cui il Tribunale è dell’avviso che tali schede siano state correttamente annullate. In particolare, in una di tali schede sono contenute due espressioni di voti, una a favore del gruppo n. 1 e l’altra a favore del gruppo avente il contrassegno “Unione di Centro”;mentre, nell’altra scheda sono riportati segni da cui può dedursi la volontà dell’elettore di farsi riconoscere.
In estrema sintesi, va evidenziato che con l’attribuzione dei predetti 15 voti il gruppo n. 1 ha ottenuto una cifra elettorale pari a voti 6.690, mentre la coalizione del ricorrente ha ottenuto una cifra elettorale di voti 6.692,9;per cui, in definitiva, il seggio in questione avrebbe dovuto essere attribuito al ricorrente non al controinteressato.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato e deve essere proclamato eletto il ricorrente al posto del sig. S D M, potendo ritenersi assorbite le altre censure dedotte.
5. - Le spese - che, come di regola (art. 92 cod. proc. civ., così come oggi modificato dall’art. 45, n. 11, della L. 18 giugno 2009, n. 69), seguono la soccombenza - si liquidano in dispositivo e vanno poste a carico dell’Amministrazione provinciale, cioè dell’Amministrazione interessata all’esito della competizione elettorale e che nel giudizio in questione, come sopra esposto, riveste la posizione di resistente.
Ugualmente a carico dell’Amministrazione provinciale vanno poste le spese della disposta verificazione che, tenendo conto della completezza e del pregio della prestazione fornita, liquida nella complessiva somma di € 3.924, da ripartirsi tra il personale incaricato secondo il prospetto presentato dal Commissario ad acta con nota 25 novembre 2009, n. 47214.
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