TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-11-20, n. 201403029

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-11-20, n. 201403029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201403029
Data del deposito : 20 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02924/2012 REG.RIC.

N. 03029/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02924/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2924 del 2012, proposto da:
V L, rappresentato e difeso dall'avv. S C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, viale V. Veneto, 151;

contro

Comune di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. W P, con domicilio eletto in via G. Oberdan 141;

per l’esecuzione

del giudicato nascente dai decreti ingiuntivi nn. 2518 e 2519 del 06.12.2011 del Tribunale di Catania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A seguito di ricorso dell’attuale ricorrente, il Tribunale di Catania ha emesso nei confronti del Comune intimato i decreti ingiuntivi sopra indicati, per il pagamento in favore del ricorrente delle somme ivi precisate.

I decreti sono stati regolarmente notificati, e poiché non opposti, dichiarati definitivamente esecutivi.

Non avendo ricevuto dal Comune il pagamento, il ricorrente ha ritualmente proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.

Alla Camera di Consiglio del 23.10.2014 il ricorso è stato posto in decisione.

Con memoria depositata il 17.07.2014, il Comune ha dichiarato di aver pagato “il saldo dei canoni relativi agli immobili di via Curia e via Tito Speri 195 sino al mese di settembre 2009, salvi ulteriori pagamenti per i quali non sono stati ancora inviati gli atti di pagamento”.

Per le somme ancora da pagare, quindi, il ricorso va considerato fondato.

Per costante giurisprudenza, il decreto ingiuntivo non opposto acquista, al pari di un’ordinaria sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata, in relazione al diritto da esso riconosciuto.

Conseguentemente, anche per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica Amministrazione, dell’ingiunzione di pagamento disposta con decreto ingiuntivo, è esperibile il ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

In base all’art.4, c.2, l. n. 2248/1865, allegato E, ogni pubblica Amministrazione ha infatti un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato dei Tribunali.

Dall’esame degli atti della causa risulta che l’Amministrazione intimata ha ottemperato solo in parte a quanto disposto dal Giudice ordinario, per cui va affermata la persistenza del suo obbligo di completa ottemperanza al giudicato.

In particolare, va ribadito che in sede di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione a parte ricorrente degli interessi sulle somme liquidate nella sentenza e su quelle relative alle spese accessorie. Sono dovute cioè le spese relative ad atti accessori delle sentenze non impugnate, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi ad atti di diffida, in quanto egualmente aventi titolo negli stessi provvedimenti giudiziali.

Viceversa non spettano al ricorrente le spese ed i diritti di procuratore relativi ad atti di precetto, in quanto trattasi di atti non necessari per la regolare proposizione del presente gravame.

Il Comune provvederà a pagare quanto ancora dovuto entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. In difetto, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nella persona del Prefetto di Catania, con facoltà di delega a idoneo funzionario.

Insediandosi entro 15 giorni dalla scadenza del termine predetto, il commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni 90 dal suo insediamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, mentre il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.05.2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30.05.2002 n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario di apposita parcella e nota spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata al ricorrente, ed alla complessità dell’incarico.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi