TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-07-13, n. 202400542
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Testo completo
Pubblicato il 13/07/2024
N. 00542/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2024, proposto da Ipas Spa, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati F F e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni della Trexenta, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Senorbì, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento protocollo 231 del 19.1.2024 della UNIONE DEI COMUNI TREXENTA – Sportello Unico Attività Produttive di annullamento in autotutela del “ provvedimento unico 4166 del 13/10/2023 ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1991, n. 241 e ss.mm.ii. ”
- nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati o preparatori, presupposti, conseguenziali e comunque connessi al provvedimento che si impugna, le altre disposizioni contenute e i provvedimenti indicati nel provvedimento sopra menzionato
e per la condanna
delle amministrazioni resistenti, ciascuna secondo la propria responsabilità, al risarcimento per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 34 C.P.A., dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni della Trexenta e del Comune di Senorbì;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la IPAS s.p.a. ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento protocollo n° 231 del 19.1.2024 dell’Unione di Comuni Trexenta – Sportello Unico Attività Produttive con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento unico 4166 del 13/10/2023 e il correlato risarcimento dei danni.
2. Espone la ricorrente di essere una società operante nel settore della pubblicità, specializzata nella produzione, installazione e noleggio di impianti pubblicitari e di avere, in data 6.9.2023, depositato istanza per il posizionamento di transenne parapedonali nel territorio del Comune di Senorbì.
3. l’Ipas spa evidenzia che, all’esito dell’espletamento della conferenza di servizi indetta con nota prot. 3729/2023 per il 15.09.2023, i servizi coinvolti (l’Ufficio Patrimonio/viabilità, l’Ufficio Tosap, l’Ufficio Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Tributi del Comune di Senorbì) non facevano giungere alcuna determinazione e pertanto il SUAP autorizzava, con provvedimento n° 4166 del 13 ottobre 2023, la richiesta installazione rilevando che i pareri delle predette amministrazioni erano da ritenersi favorevolmente acquisiti ai sensi dell’art. 37, comma 7 della L.R. 24/2016.
4. Sulla scorta di tale autorizzazione, rappresenta l’esponente di aver collocato e venduto gli spazi pubblicitari.
5. Sennonché, in data 6 novembre 2023 il Comune di Senorbì, con nota prot. 12154, comunicava il proprio parere negativo evidenziando che il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari quali quelli in esame doveva essere preceduta, ai fini dell’individuazione dei siti in cui ubicare detti impianti, dall’approvazione del Piano Generale degli Impianti e, pertanto, l’assenza di tale strumento pianificatorio precludeva la possibilità di provvedere alla concessione degli spazi richiesti.
6. In data 23 novembre 2023 il Servizio Tecnico del Comune di Senorbi indirizzava, inoltre, una richiesta di annullamento del provvedimento unico in ragione del fatto che il procedimento di autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari su strada avrebbe dovuto essere preceduto da un procedimento amministrativo con bando di gara a evidenza pubblica.
7. A seguito di tale comunicazione, il SUAPE convocava, con nota prot. 4843 del 27.11.2023, una apposita conferenza di servizi, fissata per il giorno 11.1.2024 e finalizzata all’annullamento del provvedimento autorizzativo. In tale occasione, l’Ufficio Tecnico confermava il proprio parere negativo basato sulla circostanza che lo sfruttamento degli spazi da parte degli operatori economici doveva essere oggetto di procedura pubblica di gara e successivo affidamento.
8. Con provvedimento del 19.1.2024 il SUAP annullava il provvedimento unico di autorizzazione n. 4166 del 13/10/2023.
9. Avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente che ha proposto quattro motivi di gravame.
9.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 21 octies e nonies L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa e contraddittoria valutazione dell’interesse pubblico; violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli artt. 23 e seguenti del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495; violazione ed errata interpretazione dell’articolo 50 del Dlgs 31.3.2023 n. 36, violazione dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali e dei presupposti.
9.1.1. Deduce l’esponente che il provvedimento di annullamento si fonda sull’obbligo per la pubblica amministrazione di far precedere il rilascio di autorizzazioni alle installazioni pubblicitarie dall’esperimento di apposita gara pubblica evidenziando, tuttavia, che l’art. 23 del Codice della Strada -che disciplina l’esercizio di tale attività imprenditoriale subordina- il posizionamento di tali impianti pubblicitari al solo rilascio della prescritta autorizzazione da parte dell’Ente proprietario. Peraltro, il Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati ai sensi della L. 160/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.2.2021 non imporrebbe l’esperimento di apposita procedura di evidenza pubblica.
Anche il vigente codice dei contratti, precisa la ricorrente, consentirebbe l’affidamento diretto di servizi e forniture (e dunque di un numero di installazioni pubblicitarie) non superanti la soglia di euro 140.000,00, senza consultazione di più operatori economici.
Evidenzia, dunque, la ricorrente che il provvedimento unico con il quale l’amministrazione aveva concluso favorevolmente il procedimento non poteva ritenersi illegittimo in quanto, alternativamente alla gara, e comunque nelle more del suo eventuale espletamento, doveva ritenersi legittimo il rilascio del singolo titolo autorizzativo di natura temporanea e sempre revocabile per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico emanato ai sensi dell’art. 23 del codice della strada.
Rappresenta ulteriormente IPAS che la pubblica amministrazione non può sospendere sine die il rilascio di legittime autorizzazioni facendo leva sulla necessità di una procedura a evidenza pubblica in quanto, in tal modo, verrebbe introdotta una sospensione a tempo indeterminato nell’assegnazione di spazi pubblicitari a privati.
9.2. Con un secondo ordine di doglianze IPAS censura la violazione dell’art. 21 octies e nonies L. 7 agosto 1990, n. 241; l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 3 L.241/90, nonché eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa e contraddittoria valutazione dell’interesse pubblico.
9.2.1. Si duole la ricorrente del fatto che il provvedimento adottato in via di autotutela si ponga in violazione dell'art. 21-nonies L. n. 241 del 1990, in quanto in esso non verrebbe dato conto della presenza di uno specifico interesse pubblico attuale, diverso dal mero ripristino della legalità, idoneo a giustificarne la rimozione.
9.3. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di eccesso di potere per violazione del principio della libertà dell’iniziativa economica privata con riferimento all’art. 41 della Costituzione e la violazione dell’art. 3 Cost. Inoltre, viene dedotto eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria; sviamento di potere; travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali e dei presupposti.
9.3.1. Evidenzia la ricorrente che l’operato del Comune si paleserebbe illegittimo anche perché da un lato la p.a. avrebbe annullato il provvedimento di autorizzazione all’installazione reso a favore della IPAS S.p.a., mentre dall’altro si sarebbe mostrata tollerante riguardo ad altri mezzi pubblicitari di proprietà di società concorrenti, assentiti nel territorio senza l’espletamento di alcuna procedura a evidenza pubblica.
9.4. Con il quarto motivo viene, altresì, censurata la violazione ed errata interpretazione e applicazione degli artt. 23 e seguenti del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, oltre alla violazione degli art. 41 e 3 della Costituzione.
9.4.1. Evidenzia la ricorrente come il parere negativo reso dal comune di Senorbì in data 6.11.2023 concernente il rigetto della richiesta di autorizzazione in ragione dell’assenza nel territorio di un piano generale degli impianti si palesi illegittimo e comunque irrilevante atteso che il procedimento amministrativo era da considerarsi già concluso con provvedimento unico del 13.10.2023.
Peraltro, soggiunge l’esponente, l’art. 1, comma 821 della l. 160/2019 rende obbligatoria la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, mentre il Comune di Senorbi ha meno di 5000 abitanti.
In ogni caso, l’inerzia